STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO



Documenti analoghi
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M''

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

La Casa di Margherita

Iscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO. Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato

STATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL JALIL.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ATTO COSTITUTIVO. 1..(cognome, nome,luogo e data di nascita, residenza, attività, nazionalità) 2..

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE IL CORTILE. Costituzione - Denominazione Sede

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

ASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO. ART. 1 - Costituzione

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

ASSOCIAZIONE SOCIO POLITICO CULTURALE REA PALUS

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

TITOLO I COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. Art. 1. Costituzione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO Associazione Studenti Bicocca

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO" Art.1 Costituzione. Art.2 Finalità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI GIOVANNI PASCOLI SCUOLA PRIMARIA DI COMERIO

ART. 1* (Denominazione e sede)

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS" (settembre 2000)

STATUTO DELLA S.I.A.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia. Art.1 Costituzione

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

ASSOCIAZIONE AMICI ALZHEIMER

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto dell Associazione Gruppo Volontari di Protezione Civile USFIM Ut Sementem Feceris Ita Metes STATUTO COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SEDE

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI - ONLUS. E costituita l associazione denominata OPERA BONOMELLI ONLUS, che in

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRO OVIBUS UNUS GREX ( PROGREX ) COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO ASSOCIAZIONE CAMPO DELLE STELLE Associazione di Volontariato

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO Approvato dall Assemblea il 10 marzo 2011 Art. 1 Costituzione 1. È costituita l associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO o più brevemente ANTEAS SONDRIO, di seguito detta Associazione. 2. L Associazione è costituita ed opera in conformità alla Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e alla Legge regionale 24 luglio 1993, n. 22. 3. Essa ha sede legale in Sondrio e ha durata illimitata. 4. ANTEAS SONDRIO aderisce ad ANTEAS LOMBARDIA e tramite questa ad ANTEAS NAZIONALE. Art. 2 Finalità 1. L Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 2. Essa si propone la promozione dell assistenza e l integrazione sociale delle persone anziane o svantaggiate o in difficoltà. 3. Per raggiungere tali scopi l Associazione intende: promuovere e gestire tutte le iniziative assistenziali, sociali e culturali in grado di garantire la completa realizzazione della personalità degli anziani e della loro condizione, così da favorire la loro effettiva integrazione ed impedirne l emarginazione; promuovere e gestire servizi di assistenza a persone anziane o in stato di bisogno, per favorire lo sviluppo di una cultura che limiti ogni forma di istituzionalizzazione e ospedalizzazione delle persone in difficoltà; realizzare e gestire progetti che diano interesse e stimolo per sé e per gli altri, agendo sia nell ambito culturale sia nell ambito di iniziative ricreative, turistiche e sportive; favorire la solidarietà tra le generazioni anche attraverso il coinvolgimento dei giovani nelle varie iniziative; organizzare momenti di studio, ricerca, documentazione e formazione utili al miglioramento della qualità dei servizi promossi e gestiti dall Associazione; realizzare uno specifico rapporto e coinvolgimento delle famiglie, per sostenerle nei loro compiti sociali ed educativi secondo lo spirito e le finalità della Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23; a tale scopo l Associazione svilupperà attività socio-assistenziali e iniziative di sensibilizzazione e di carattere formativo, operando inoltre per promuovere e sostenere lo sviluppo dell associazionismo e delle forme di auto aiuto fra le famiglie stesse. 4. L Associazione può svolgere qualunque altra attività utile al raggiungimento degli scopi sopra indicati: può acquistare o prendere in affitto nonché ricevere in donazione le necessarie attrezzature, le strutture e gli impianti idonei alla migliore esecuzione delle attività sociali. Per questo e per altre attività connesse, l Associazione può stipulare convenzioni e compiere tutti gli atti finanziari, amministrativi e legali e concludere operazioni di natura mobiliare o immobiliare con enti ed istituti pubblici o privati, finanziari ed economici, facendo ricorso a tutte le disposizioni di leggi Europee, nazionali o regionali vigenti e future, che operino a favore delle attività svolte dall Associazione. 1

Art. 3 Soci 1. Sono soci dell Associazione le persone fisiche e/o giuridiche, con delibera dei propri organi, che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio direttivo. 2. Nella domanda di ammissione l aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell Associazione. L ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo. 3. I soci cessano di appartenere all Associazione per dimissioni volontarie, per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni, per morte, per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo; in quest ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva. 4. 1. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. 5. È esclusa la temporalità della partecipazione alla vita associativa. Art. 4 Diritti ed obblighi dei soci 1. I soci hanno diritto di partecipare alle riunioni dell Assemblea, di votare direttamente o per delega, di essere eletti negli organi dell Associazione, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall appartenenza all Associazione. 2. I soci hanno l obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare la quota associativa annuale nell ammontare fissato dall Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato. Art. 5 Organi 1. Sono organi dell Associazione: l Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti. Art. 6 Assemblea 1. L Assemblea è costituita da tutti i soci dell Associazione. 2. L Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, per l approvazione del bilancio, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 3. In prima convocazione l Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. 4. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. 5. Le deliberazioni dell Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 14 e 15. 6. L Assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i componenti del Consiglio direttivo; eleggere i componenti del Collegio dei probiviri; 2

eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti; approvare le linee di indirizzo dell Associazione e il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo; approvare il bilancio consuntivo e la previsione delle spese; approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all art. 14; stabilire l ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci; determinare il numero dei membri del Consiglio direttivo entro i limiti stabiliti dal successivo art. 7. Art. 7 Consiglio direttivo 1. Il Consiglio direttivo è eletto dall Assemblea ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri. Nel caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti; allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. 2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti: fissare le norme per il funzionamento dell Associazione; sottoporre all approvazione dell Assemblea il bilancio consuntivo e la previsione delle spese; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall Assemblea, promuovendo e coordinando l attività e autorizzandone la spesa; assumere il personale; eleggere il Presidente; nominare il Vice Presidente; nominare il Segretario; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; deliberare in modo motivato sulla esclusione di soci; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. Art. 8 Presidente 1. Il Presidente, che è anche Presidente dell Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. 2. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo, ai sensi del successivo art. 12. 3. Cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. 4. È il legale rappresentante dell Associazione ed ha l uso della firma sociale; è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. 5. Convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Consiglio direttivo. 6. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva; qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. 3

7. In caso di assenza o di impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente o in assenza da un consigliere anziano. Art. 9 Segretario 1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvedere alla tenuta e all aggiornamento del registro dei soci; redigere e conservare i verbali delle riunioni dell Assemblea e del Consiglio direttivo; provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Art. 10 Collegio dei probiviri 1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. 2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile. 4. Le eventuali sostituzioni di componenti effettivi del Collegio, in caso di vacanza nel corso del mandato, dopo l esaurimento dei supplenti, sono effettuate dal Consiglio direttivo e devono essere convalidate dall Assemblea nella prima riunione convocata successivamente alla nomina. Art. 11 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. 2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. 3. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell Associazione oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. 4. Il Collegio riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta e firmata. 5. Le eventuali sostituzioni di componenti effettivi del Collegio, in caso di vacanza nel corso del mandato, dopo l esaurimento dei supplenti, sono effettuate dal Consiglio direttivo e devono essere convalidate dall Assemblea nella prima riunione convocata successivamente alla nomina. Art. 12 Gratuità delle cariche 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. 2. Le surroghe effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Art. 13 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio 1. L esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e la previsione di spesa sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente statuto; 4

dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 2. Le entrate dell Associazione sono costituite da: quote associative e contributi dei simpatizzanti, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all Associazione. 3. Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili, azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell Associazione. 5. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell Associazione. 6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L eventuale avanzo di gestione dovrà essere impiegato a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 7. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario per gli importi che superano il limite determinato dal Consiglio direttivo. Art. 14 Modifiche all atto costitutivo e allo statuto 1. Le proposte di modifica all atto costitutivo e allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi dell Associazione o da almeno un quinto dei soci; le relative deliberazioni saranno assunte dall Assemblea, convocata in sessione straordinaria, con la presenza di almeno i due terzi dei soci e approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Art. 15 Scioglimento 1. L Assemblea, convocata in sessione straordinaria, può deliberare lo scioglimento o la cessazione dell Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato che operano in un identico settore e comunque secondo il disposto dell art. 5, comma 4 della Legge 266/91. Art. 16 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 5