Allegato 11 procedura 152 (2015) CIG 640020F68 CONTRATTO Oggi, 2015 tra Ataf SpA, da una parte, in persona di Giulio Caselli in qualità di Consigliere delegato, giusta delega del CdA del 5 agosto 2015, con sede legale in Firenze, Viale dei Mille n. 115, capitale sociale, interamente versato, Euro 37.698.894,00 (trentasettemilioniseicentonovantottomilaottocentonovantaquattrovirgolazerocentesimi), iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 474305 del Repertorio Economico Amministrativo, avente codice fiscale n. 80016730485 e Partita I.V.A. n. 01451500480, e PREMESSO CHE - In data 25 settembre 2015 ATAF S.p.A. indiceva la Procedura aperta per l affidamento per la fornitura e posa in opera di 14 portoni per le officine del proprio deposito di Via Pratese CIG 640020F68; - Ataf riceveva n. offerte economiche da parte dei soggetti invitati contenenti l offerta economica e l offerta di risultava quella più bassa; - In data 2015 Ataf provvedeva a comunicare l aggiudicazione definitiva dell appalto a ; Articolo 1 OGGETTO Tutto ciò premesso e considerato Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, costituiscono altresì parte del presente contratto la lettera d invito e tutti i suoi allegati. Oggetto del presente contratto la fornitura e posa in opera di portoni come indicato nel capitolato tecnico allegato al bando di gara; Articolo 2 DURATA E SVOLGIMENTO DELL INCARICO
Il tempo utile per ultimare il lavoro è: Tempi per fornitura: massimo 30 giorni dalla firma del contratto Tempi per l esecuzione: massimo 30gg a decorrere dalla data di consegna del materiale in cantiere, con cronoprogramma da concordare con la committenza entro il periodo di attesa della fornitura. Articolo 3 - PENALI IN CASO DI RITARDO Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la fornitura e/o posa in opera dei portoni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale giornaliera secondo quanto stabilito dall art.145 comma 3 del Regolamento 207/2010. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall Ente Appaltante a causa dei ritardi. Articolo 4 CORRISPETTIVI 5.1 Il corrispettivo è pari ad ( ) da pagarsi entro 60 gg dalla presentazione di regolare fattura, al termine del lavoro. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In caso di violazione accertata agli obblighi di cui sopra segnatamente a titolo esemplificativo e non esaustivo qualora le transazioni che derivano dall esecuzione dell appalto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa l atto/contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell art. 1456 codice civile. Il conto corrente di origine è IT71Z0103002841000000689849 Il conto corrente di destinazione è 5.2 I prezzi indicati nell offerta sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Art. 5 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI L Appaltatore è tenuto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti durante la durata del contratto. Nell esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 2
il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici, d ora in avanti definito Codice; il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 d'ora in avanti definito Regolamento; D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 6 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ All operatore non è consentito divulgare a terzi informazioni riservate concernenti ATAF S.p.A. Pertanto, il soggetto si impegna a garantire il mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti o forniti dal fornitore per l espletamento della presente fornitura. Articolo 7 ASSICURAZIONE E GARANZIA ESECUZIONE CONTRATTO 7.1 L Appaltatore è titolare della polizza assicurativa n. sottoscritta con di R.C. contrattuale per danni verso terzi e R.C. per inquinamento accidentale. Tale copertura dovrà essere valida a tutti gli effetti per tutta la durata del contratto. Copia della polizza costituisce allegato al presente contratto. In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo nel corso di validità del contratto, questo non potrà modificare i termini e le condizioni della Garanzia Assicurativa già accettata, garantendo altresì continuità delle coperture per l intero periodo del contratto d appalto. Copia della nuova polizza dovrà essere comunque obbligatoriamente depositata con atto formale all Ente appaltante entro 3 (tre) giorni dalla stipula. L appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria come previsto all art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, la quale preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell Ente appaltante. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future nascenti dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1938 codice civile. 7.2 Ataf prende atto che ha costituito una garanzia fideiussoria pari ad secondo quanto indicato dal bando di gara e dal disciplinare come previsto all art. 113 del D. Lgs. n. 3
163/2006 la quale preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell Ente appaltante. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future nascenti dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1938 codice civile. Art. 8 RESPONSABILITA CIVILE DELL APPALTATORE L Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni impartite dall Ente appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose dell Ente appaltante o di altri soggetti (art. 2043 e seguenti Codice Civile). La responsabilità dell Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezze nella conduzione ed a quelli che potessero verificarsi per il mancato tempestivo intervento in caso di emergenza. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali occorrenti) queste saranno a carico dell Appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell esecuzione delle mansioni contrattuali. Art. 9 OBBLIGHI DELL APPALTATORE Il personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che dovrà possedere un adeguata qualifica regolarmente documentata, lavorerà alle dipendenze e sotto l esclusiva direzione dell Appaltatore che dovrà dimostrare, mediante opportuna documentazione, di possedere i requisiti tecnico professionali previsti da tutte le norme di legge e regolamenti vigenti durante la durata del contratto. Pertanto l Ente appaltante rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra l appaltatore ed il predetto personale. L Appaltatore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l esecuzione delle attività a perfetta regola dell arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dall Ente appaltante. 4
Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di intervento, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. L Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine, l Ente appaltante si riserva il diritto di richiedere all Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. In caso di inottemperanza degli obblighi dinanzi precisati, accertata dall Ente appaltante o ad essa segnalata dall Ispettorato del Lavoro, l Ente appaltante medesima comunicherà all Appaltatore e, se del caso, anche all Ispettorato suddetto, l inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all Ente appaltante, né richiedere ad alcun titolo il risarcimento di danni. Art. 10 NORME GENERALI DI SICUREZZA Nella persona del Datore di Lavoro la Ditta è tenuta ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate. 5
A tal fine la Ditta, tra gli altri obblighi, è tenuta a: - impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni; - impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti; - utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o regolamento; - vigilare, attraverso il proprio Responsabile di Contratto, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da ATAF S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 81/08 s. m.i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il Servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte. In fase di gara i concorrenti devono: 1 - Autocertificare di: a. aver designato il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui al D.lgs 81/08 con assolti (o lo stato di assolvimento) gli obblighi previsti dal D. Lgs. 23.06.2003 n. 195 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stesso; b. aver nominato, nei casi previsti, il medico competente di cui al D.lgs 81/08; c. aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. 81/08, riferita all attività che l appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge. d. Aver effettuato l informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 3 - Specificare i costi relativi alla sicurezza per l esecuzione dell appalto distinti da quelli derivanti dai rischi interferenti stimati dal committente; 4 - Dare atto di aver preso visione della documentazione relativa a: 6
a. documento unico di valutazione dei rischi interferenziali redatto da ATAF S.p.A. relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi; b. stima dei costi della sicurezza relativi ai rischi interferenziali. Art. 11 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL APPALTATORE L Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni impartite dall Ente appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose dell Ente appaltante o di altri soggetti (art. 2043 e seguenti Codice Civile). La responsabilità dell Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezze nella conduzione ed a quelli che potessero verificarsi per il mancato tempestivo intervento in caso di emergenza. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali occorrenti) queste saranno a carico dell Appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell esecuzione delle mansioni contrattuali. Art. 12 OBBLIGHI DELL APPALTATORE Il personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che dovrà possedere un adeguata qualifica di regolarmente documentata, lavorerà alle dipendenze e sotto l esclusiva direzione dell Appaltatore che dovrà dimostrare, mediante opportuna documentazione, di possedere i requisiti tecnico professionali previsti da tutte le norme di legge e regolamenti vigenti durante la durata del contratto. Pertanto l Ente appaltante rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra l appaltatore ed il predetto personale. L Appaltatore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l esecuzione delle attività a perfetta regola dell arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dall Ente appaltante. 7
Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di intervento, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. L Appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine, l Ente appaltante si riserva il diritto di richiedere all Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. In caso di inottemperanza degli obblighi dinanzi precisati, accertata dall Ente appaltante o ad essa segnalata dall Ispettorato del Lavoro, l Ente appaltante medesima comunicherà all Appaltatore e, se del caso, anche all Ispettorato suddetto, l inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla sospensione del pagamento per quanto sopra, né richiedere ad alcun titolo il risarcimento di danni. Articolo 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora la Ditta non proceda all esecuzione dell opera professionale con la perizia e la diligenza che l incarico richiede, Ataf può fissare un termine entro il quale la stessa dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente tale termine, Ataf può recedere dal rapporto contrattuale salvo il diritto al risarcimento dei danni. Sono altresì causa di risoluzione del contratto a) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia degli impianti, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza dei lavoratori e di inquinamento atmosferico; b) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio. 8
c) lavori non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità; Tale decisione non produrrà a favore della Ditta alcun diritto al risarcimento dei danni. Ataf sarà tenuta al pagamento, in base alle condizioni economiche stabilite nel presente incarico, delle sole prestazioni regolarmente eseguite. - ATAF ha il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell Appaltatore inadempiente addebitando a quest'ultimo le maggiori spese sostenute da parte di ATAF per l esecuzione di quanto oggetto del contratto risolto, fermo restando il diritto all applicazione delle penali previste eventualmente applicabili ed al risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione del contratto Ataf provvede altresì all'incameramento della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione. Allegato 1: Polizza assicurativa Ditta Per ATAF S.p.A. Il Consigliere Delegato Giulio Caselli 9
Allegato 11 procedura 152 (2015) CIG 640020F68