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<z Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 230/E Roma, 21 agosto 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27/7/2000, n. 212. Soc. Alfa. Art. 7 D.P.R n. 633/72. Promozione di prodotti enogastronomici Con l istanza d interpello di cui all oggetto, concernente l applicabilità dell art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente QUESITO La società Alfa svolge, su incarico e dietro corrispettivo della Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle Produzioni, in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 16 del 1995, attività per la promozione delle eccellenze enogastronomiche regionali, sia

2 in Italia che in alcuni Paesi esteri. Tale attività è regolata da un "contratto per la realizzazione di attività di promozione nei paesi europei delle produzioni agroalimentari di qualità emiliano-romagnole" riguarda, principalmente la realizzazione di seminari informativi e degustazioni guidate, la partecipazione a manifestazioni fieristiche e la realizzazione di educational tour nel territorio regionale. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal contratto di cui sopra, di volta in volta è stata concordata tra le parti l esecuzione di quattro progetti, denominati, rispettivamente, Progetto Regno Unito, Progetto Austria, Progetto Germania, Progetto Spagna. I progetti in questione sono analiticamente descritti dal contribuente istante e consistono essenzialmente in seminari informativi sulle eccellenze enogastronomiche regionali, nell organizzazione di eventi promozionali presso enoteche e ristoranti e nell organizzazione di un tour gastronomico in Emilia Romagna per giornalisti, finalizzato ad una più approfondita conoscenza dei prodotti e vini locali. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Rispetto alla natura dei servizi, la Società ritiene che: - le attività di organizzazione del seminario, tenuta del corso di degustazione gratuita, animazione e leisure costituiscono servizi "informativi" o "culturali"; - per gli altri servizi, l'assenza di una connessione diretta tra la loro esecuzione e i risultati delle vendite dei prodotti, può costituire elemento per considerarli anch'essi servizi "informativi" o "culturali", rimanendo escluso il carattere pubblicitario dei medesimi. Pertanto, a parere dell istante tutte le suddette prestazioni rientrano tra i servizi culturali, scientifici, didattici e ricreativi di cui all'art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. 633 del 1972 con la conseguenza che, qualora le stesse siano

3 realizzate al di fuori del territorio dello Stato, sono da considersi escluse dal campo di applicazione IVA. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare si osserva che il contratto stipulato tra la società istante e la Regione Emilia Romagna prevede l effettuazione delle seguenti attività: a) realizzazione di seminari informativi sulle eccellenze enogastronomiche regionali; b) coordinamento della partecipazione del Servizio Regionale Valorizzazione delle Produzioni a manifestazioni fieristiche mediante l animazione e l acquisizione dello spazio espositivo; c) realizzazione di educational tour nel territorio regionale, dedicati prevalentemente a giornalisti e operatori del settore, finalizzati a conoscere i processi produttivi dei singoli prodotti; d) assistenza e coordinamento in loco in occasione dei singoli eventi; e) attività di acquisizione e spedizione dei prodotti; f) attività di predisposizione e stampa del materiale informativo. Da quanto precede si evince che le attività principali dedotte in contratto consistono nella realizzazione di seminari (vedi lett. a b) e di tour didattici (lett. c). Le rimanenti attività di cui alle lett. da d), e), ed f) assumono carattere di complemento e supporto rispetto a quelle di maggiore interesse per il committente. Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche si osserva che, con sentenza del 9 marzo 2006, in causa C-114/05, la Corte di Giustizia ha affermato che l organizzazione di saloni nautici evento del tutto affine a quello descritto nel presente interpello - rientra tra le prestazioni di servizi aventi ad oggetto attività culturali, artistiche, scientifiche, di insegnamento, ricreative ed affini, territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione (art. 52, lett. a della

4 Direttiva 112/2006/CE e art. 7, quarto comma, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972). Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Giustizia gli organizzatori del salone nautico avevano fornito agli espositori prestazioni globali comprendenti, tra l altro, l attrezzatura e la messa a disposizione degli stand e di mezzi di comunicazione, il ricevimento da parte delle hostess come pure l affitto e la sorveglianza degli ormeggi dei natanti esposti. A tale proposito la Corte osserva che le prestazioni di cui sopra sono normalmente di natura complessa, in quanto comprendono più servizi, e che normalmente sono dirette ad una molteplicità di destinatari (vedi punto 23 della sentenza citata). La Corte sottolinea che un salone o una fiera, quale che ne sia il tema, sono intesi a fornire, ad una molteplicità di destinatari, in linea di principio e in un luogo unico e in modo specifico, diverse informazioni di natura complessa allo scopo, in particolare, di presentare informazioni, beni o avvenimenti in condizioni idonee a promuoverli presso altri visitatori (punto 25 della sentenza. Per concludere, le attività culturali, artistiche, scientifiche, di insegnamento includono le prestazioni fornite dagli organizzatori di tali attività e di quelle che debbono essere a queste ultime assimilate (punto 26 della sentenza). Ad analoghe conclusioni, inoltre, è pervenuta la scrivente con la risoluzione n. 131 del 13 novembre 2006, in cui si è affermato che l organizzazione di una conferenza è da considerarsi una prestazione relativa ad un evento di natura culturale. Nel caso di specie il contribuente riceveva un corrispettivo globale che dava diritto ad accedere ai lavori, nonché a partecipare alla cena sociale ai coffee break eventi strettamente connessi con lo svolgimento della stessa conferenza. Sulla base di quanto precede non può revocarsi in dubbio che l organizzazione di seminari enogastronomici e le attività connesse (locazione degli spazi, coordinamento, servizi di hostess, ecc. ) rientrano nelle previsione di

5 cui all art. 7, quarto comma, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972. Dette prestazioni, quindi, se realizzate all estero, si considerano fuori campo di applicazione del tributo. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi in merito all organizzazione di tour informativi sui prodotti e vini locali, destinati agli operatori del settore. Trattasi infatti di una prestazione avente carattere culturale o didattico che segue quindi le medesime regole di territorialità previste per i seminari. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione Regionale per l Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.