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REGOLAMENTO UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI Approvato con Delibera di Giunta Comunale n 19 del 7.03.2006. 1

SOMMARIO Art. 1 Finalità. Pag.3 Art. 2 Titolari delle concessioni temporanee.. Pag. 3 Art. 3 Organi competenti al rilascio. Pag. 3 Art. 4 Periodi di concessioni. Pag. 4 Art. 5 Presentazione delle domande Pag. 4 Art. 6 Formulazione delle domande Pag.5 Art. 7 Assegnazione e criteri di priorità. Pag. 5 e 7 Art. 8 Verbale di consegna e di restituzione. Pag. 7 Art. 9 Responsabilità civile Pag. 7 Art. 10 Garanzie delle Società e dei Gruppo sportivi Pag. 8 Art. 11 Custodia e sorveglianza.. Pag. 9 Art. 12 Funzioni di controllo revoca Pag. 9 Art. 13 Norma speciale per i gruppi spontanei. Pag. 9 Art. 14 Norme finali e transitorie. Pag. 10 2

ART. 1 FINALITA Scopo del presente regolamento è quello di regolare l uso delle strutture di proprietà dell Ente idonee ad essere utilizzate per le attività ginnico sportive e quindi le palestre delle scuole, il Campo Sportivo Comunale, in orario antimeridiano ed extra scolastico, determinato nel rispetto del DPR 416/74, artt. 6,12,15; DPR 616/77, artt. 38 e 56; del D. Lgs. 297/94, art. 96, e future integrazioni o modificazioni. Le strutture che si possono concedere in uso di Associazioni ed Enti no profit e sono : 1) Palestra annessa alla Scuola Elementare di Via Tagliamento; 2) Palestra annessa alla Scuola Media di Via Erchie; 3) Campo Sportivo Comunale. Le palestre comunali vengono date in concessione subordinatamente alle esigenze di utilizzo delle stesse da formalizzare annualmente dalla dirigenza scolastica e dall Assessore di riferimento da parte dell Amministrazione comunale ad Enti ed associazioni. ART. 2 TITOLARI DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE Le concessioni temporanee delle palestre scolastiche e del Campo sportivo Comunale sono rilasciate a Società, Gruppi sportivi affiliati al CONI, a Ente di Promozione Sportiva, ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate o regolarmente iscritte agli albi comunali dell Associazionismo, che svolgono la propria attività, per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppi o individuale. ART. 3 ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO Il rilascio delle concessioni è di competenza del Servizio Sport Turismo Spettacolo Cultura e Pubblica Istruzione del Comune. 3

ART. 4 PERIODO DI CONCESSIONE La convenzione ha una durata massima di 1 anno e concerne l utilizzo delle strutture sportive comunali per il periodo compreso tra il 10 Settembre ed il 30 Giugno di ogni anno. Entro il 30 Agosto di ogni anno verrà comunicato da parte del Servizio Sport Turismo Spettacolo Cultura e Pubblica Istruzione al concessionario il calendario con le ore di utilizzo delle palestre. Tale calendario viene predisposto dal Servizio Sport e Tempo Libero tenuto conto delle seguenti priorità, in ordine decrescente: Scuole; Attività comunali; Società sportive. Qualora durante la durata delle convenzione, le ore disponibili dovessero subire variazioni per le motivazioni di cui al comma precedente, le attività svolte dovranno trovare collocazione nelle ore non utilizzate e non date in concessione. In occasione di eventi particolari o straordinarie esigenze dell attività scolastica, si procederà alla revisione delle concessione. Piano annuale ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di concessione, firmata dal responsabile della Società o del Gruppo Sportivo, deve essere rivolta al Servizio Sport Turismo Spettacolo Cultura e Pubblica Istruzione del Comune entro il 30 Luglio di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili. I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell attività e, in caso di partite o manifestazioni sportive, dovranno specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L ingresso con offerta libera viene equiparato all ingresso a pagamento. 4

Le concessioni vengono definite entro il mese di Settembre di ogni anno. Gare non previste o nei fine settimana. Qualora le Società o i Gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare le strutture sportive comunali la domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste in calendario o amichevoli, devono farne richiesta motivata, almeno 15 giorni prima al predetto Servizio. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento. ART. 6 FORMULAZIONE DELLE DOMANDE Le domande, redatte su apposito modulo, (ALLEGATO A), devono contenere, fra l altro: a) La ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo; b) Il programma delle attività che si intendono svolgere; c) Una dichiarazione di responsabilità del presidente della Società o del responsabile del Gruppo; d) L assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della Società o del Gruppo; e) L impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati dall ente locatore; f) Assicurazione della sostituzione di eventuale deterioramento della suppellettile ivi esistente.; g) Assicurazione per gli atleti e per gli eventuali danna a cose e/o strutture. ART. 7 ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITA L assegnazione delle strutture sportive comunali ed i relativi orari di distribuzione verranno definiti dal Servizio Sport Turismo Spettacolo Cultura e Pubblica Istruzione del Comune secondo le seguenti priorità: 1) Associazioni Sportive locali no - profit. 5

In caso di pari diritto dei richiedenti saranno valutati i seguenti sub criteri in ordine di priorità: 1) La squadra e gli atleti che svolgono il massimo campionato nazionale; 2) La squadra che svolge il campionato regionale o provinciale; 3) I corsi di avviamento allo sport per bimbi e bimbe sotto gli 11 anni; 4) I corsi di avviamento per ragazzi e ragazze trai 12 e i 14 anni; 5) Le associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico sportiva non agonistiche; 6) Le associazioni, gruppi, enti o privati, che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico sportiva ed agonistica; 7) Le associazioni, enti o privati per singole manifestazioni di carattere sportivo ricreativo; Nel caso delle concessioni temporanee, le priorità verranno stabilite in base alla data di presentazione della domanda. Le società che hanno svolto attività nell anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle società di nuova costituzione. L Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità, in presenza di iniziative di particolare rilevanza sociale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di Handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani, secondo la seguente priorità: 1) le società o gruppi sportivi che fanno attività documentata con i portatori di handicap; 2) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dall ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti sotto i 18 anni; 3) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dagli Enti Locali, dall ASL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti pensionati; 6

La concessione delle strutture sportive comunali si intende anche per i servizi igienico sanitari necessari allo svolgimento dell attività. L orario assegnato per l uso delle strutture sportive comunali deve essere rigorosamente osservato. ART. 8 VERBALE DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature alle Società e ai gruppi Sportivi per l attività annuale, verrà redatto dal Servizio Scolastico un verbale da cui dovrà risultare la qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alle strutture sportive comunali. Al termine dell attività, sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni di materiale. Tutti i danni arrecati ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente al Servizio Sport e Tempo Libero. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del Comune che potesse derivare dall uso della strutture sportive comunali, sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della strutture sportive comunali, a cui saranno addebitate le spese sostenute dagli enti proprietari per l eliminazione del danno stesso. ART. 9 RESPONSABILITA CIVILE Le Società e i Gruppi sportivi che usufruiscono delle strutture sportive comunali sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature, pertanto le Società e/o i Gruppi sportivi dovranno stilare apposita Assicurazione per gli atleti e per danni alle strutture. I Dirigenti scolastici e il Comune non possono venire chiamati in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall uso delle strutture sportive comunali. 7

ART. 10 GARANZIE DELLE SOCIETA E DEI GRUPPI SPORTIVI Le Società e i gruppi sportivi si impegnano a garantire l osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali: a) l accesso alle strutture sportive comunali è consentito ai praticanti l attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi; b) è fatto assoluto divieto entrare nell ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano all attività sportiva; c) gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso; d) è assolutamente vietato fumare nei locali scolastici; e) è fatto divieto di posteggiare moto e biciclette nelle strutture e locali di pertinenza delle strutture sportive comunali; f) è fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo; g) è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati; h) è fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all interno delle strutture sportive comunali, salvo specifiche autorizzazioni; i) gli istruttori devono controllare l uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio dell allenamento; j) è fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato; k) è assolutamente vietata la sub concessione pena la revoca immediata della concessione stessa. 8

ART. 11 CUSTODIA E SORVEGLIANZA Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia. Ogni Società, o Gruppo sportivo, ha l obbligo di controllare che all interno dei locali delle strutture sportive comunali non accedano persone estranee così come stabilito alle lettere b) e k) dell art. 10 del presente Regolamento. ART. 12 FUNZIONI DI CONTROLLO REVOCA Il Comune svolge funzioni di controllo per il tramite del Servizio Sport Turismo Spettacolo Cultura e Pubblica Istruzione, verificando all interno delle strutture sportive comunali che il presente regolamento venga rispettato da parte delle società o dei Gruppi Sportivi concessionari. La concessione può essere revocata, a giudizio del Comune o su richiesta dell autorità scolastica competente, per ciò che concerne le palestre, per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento e della convenzione attuativa o per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare alcuna richiesta. L inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con relativa contestazione. La concessione della palestra sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione delle strutture sportive comunali, non ne facciano uso o la sub concedano a terzi. ART. 13 NORMA SPECIALE PER I GRUPPI SPONTANEI Il Comune, proprietario degli immobili, può motivatamente stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di 9

volta in volta, che l uso delle strutture sportive comunali sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa. Il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell apposito modulo di richiesta delle strutture sportive comunali, in cui dichiara di aver avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a loro carico e di tutti i presenti nella struttura sportiva in solido con essi, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito. ART. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE L entrata in vigore del presente regolamento comporta l abrogazione di qualsiasi altra norma regolamentare inerente l utilizzo delle strutture sportive comunali già esistenti. 10