IUC Imposta Unica Comunale



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PROVINCIA DI MILANO Via Colombo 17 20060 Pozzo d Adda (Mi) IUC Imposta Unica Comunale L Imposta Unica Comunale - IUC - è stata introdotta con il comma 639 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. IMU (Imposta Municipale Propria) 1) CHI DEVE PAGARE L imposta è dovuta dal proprietario degli immobili, dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso, dal locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing immobiliare). Le nuove disposizioni normative prevedono l esclusione dal pagamento dell IMU delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo) fatta eccezione per gli immobili censiti in cat. A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, che continuano ad essere assoggettati all IMU.

L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì (in quanto equiparati ad abitazione principale): alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture (vi possono rientrare anche gli immobili IACP se hanno i requisiti.) alle unità immobiliari e relative pertinenze dei soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultino assegnatari della casa coniugale ; ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. ad una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato d uso, dai cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato iscritti all AIRE e già pensionati nei paesi di residenza (considerata direttamente adibita ad abitazione principale art. 9-bis D.L. 28-03-14 n. 14 ; Si considera direttamente adibita ad abitazione principale (art. 15 Regolamento IUC vigente), con conseguente applicazione del trattamento riservato a tale tipologia di immobili, l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d uso sia gratuito che oneroso. Sono esenti dall imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133 e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per gli altri fabbricati/altri immobili in generale (compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, e anche per i c.d. secondi box/posti auto, le seconde cantine, le abitazioni non adibite ad

abitazione principale) resta in vigore la disciplina dell IMU e pertanto per questi immobili dovrà essere versata tale imposta alle scadenze previste. Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o da Enti di Edilizia Residenziale Pubblica o comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, viene riconosciuta la sola detrazione di 200. 2) BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL IMPOSTA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI = RENDITA CATASTALE x 1,05 x COEFFICIENTE (160 o 140 o 80 o 65 o 55) Vedere tabella sottostante per scelta coefficiente da applicare: CATEGORIA CATASTALE COEFFICIENTE A (no A/10), C/2, C/6, C/7 160 B 140 C/3, C/4, C/5 140 A/10, D/5 80 D (ESCLUSO D/5) 65 C/1 55 La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico - art. 10 Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (verdere art. 11 del Regolamento IUC vigente) BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI: REDDITO DOMINICALE x 1,25 x 135 Per quelli anche non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è 75. Vedere art. 12 Regolamento IUC per le riduzioni previste per tali terreni agricoli. BASE IMPONIBILE PER LE AREE EDIFICABILI: è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione. Nella sezione IMU sul sito del Comune il contribuente troverà la tabella con i valori minimi di riferimento per le aree edificabili determinati dal Comune con apposita deliberazione del consiglio comunale (vedere anche art. 10 Regolamento IUC).

3) ALIQUOTE DA APPLICARE ALLA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL IMPOSTA Per il calcolo dell ACCONTO IMU (pari al 50% dell imposta dovuta) da versare entro il 16/06/2015 si applicano le aliquote e le detrazioni dell anno 2014. Sarà possibile il versamento in un unica soluzione entro il 16/06/2015 solo se entro tale data il Consiglio Comunale approverà le aliquote anno d imposta 2015. In tal caso la deliberazione di Consiglio sarà immediatamente pubblicata sul sito del Comune nella modulistica ufficio tributi. TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE PER L ANNO 2014 Immobili adibiti ad ABITAZIONE PRINCIPALE (diversi da cat. A1/A8/A9) e relative pertinenze ed immobili assimilati ad abitazione principale per legge o regolamento comunale ESENTI Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 6 PER MILLE E DETRAZIONE DI 200,00 Su tutti gli ALTRI IMMOBILI compresi i c.d. secondi box, le seconde cantine, le abitazioni non abitazione principale e relative pertinenze, i TERRENI AGRICOLI e le AREE FABBRICABILI 10,6 PER MILLE immobili di proprietà di società o imprese costruttrici che li hanno realizzati per la vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati ESENTI fabbricati rurali strumentali (ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, comma 8) ESENTI

Il contribuente effettua il pagamento in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell anno in cui l immobile è stato posseduto. 4) RIEPILOGO SCADENZE: ACCONTO SALDO POSSIBILITA DI VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE 16 GIUGNO 2015 50% dell imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni anno 2014 16 DICEMBRE 2015 Si versa l imposta dovuta calcolata applicando le aliquote deliberate per l anno 2015 detratto l importo versato in acconto 16 GIUGNO 2015 Sulla base aliquote anno d imposta 2015 (solo se deliberate in tempo) Solo per gli Enti non commerciali: ACCONTO 16 GIUGNO 2015 - pari al 50% dell imposta complessivamente versata nell anno 2014 SALDO 16 DICEMBRE 2015 - restante 50% dell imposta complessivamente versata nell anno 2014 RATA A CONGUAGLIO 16 GIUGNO 2016 - Differenza tra imposta dovuta per l anno 2015 calcolata sulla base delle aliquote 2015 e imposta versata. 5) MODALITA VERSAMENTO Tramite modello F24 presso Banche e Uffici Postali. CODICE ENTE da indicare sul modello F24 : G955 CODICI TRIBUTO: 3912 abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1-A/8-A/9 (gettito a favore Comune) 3916 per le aree fabbricabili (gettito a favore Comune) 3918 per gli altri fabbricati (gettito a favore Comune), esclusi fabbricati di categoria D 3914 per i terreni agricoli (gettito a favore Comune) 3925 fabbricati categoria D (gettito a favore Stato) 3930 fabbricati categoria D (gettito a favore Comune)

N.B. Per i fabbricati categoria D l aliquota deliberata per il 2014 è il 10,6 per mille (il 7,6 per mille è a favore dello STATO, il 3 per mille è a favore del Comune). Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo. VERSAMENTO MINIMO: 6 EURO (ossia se l imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti è inferiore a 6,00 non si effettua il versamento) TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) 1) PREMESSA La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l abitazione principale, e le aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli. Finalità del tributo è il finanziamento dei Servizi Indivisibili dei Comuni (per es. la pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale) In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, ect ) dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2- C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Si prenda visione del Titolo Quarto del Regolamento IUC, contenente la disciplina della TASI, per conoscere le assimilazioni ad abitazione principale previste per legge e dal Regolamento Comunale. A partire dall anno 2015 si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto, non

locata e non data in comodato d uso, dai cittadini italiani residenti all estero iscritti all AIRE e già pensionati nei paesi di residenza (art. 9-bis D.L. 28-03-14 n. 14 ). A tali immobili la tasi si applica in misura ridotta di 2/3; Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull immobile della restante quota del tributo. Se però l aliquota deliberata dal comune per gli immobili in questione è pari allo 0 per mille nulla sarà dovuto né da parte dei possessori né da parte degli occupanti. In tutti le ipotesi, però, in cui si può parlare di abitazione principale (si vedano i casi previsti di assimilazione) l obbligo di versamento TASI ricade interamente sul possessore e non sull occupante (Faq MEF 03/06/2014). Nel caso ci sia una pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Nel caso in cui l immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. 2) BASE IMPONIBILE: La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU). 3) ALIQUOTE DA APPLICARE ALLA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO Per il calcolo dell ACCONTO TASI (pari al 50% dell imposta dovuta) da versare entro il 16/06/2015 si applicano le aliquote dell anno 2014. Sarà possibile il versamento in un unica soluzione entro il 16/06/2015 solo se entro tale data il Consiglio Comunale approverà le aliquote anno d imposta 2015. In tal caso la deliberazione di Consiglio sarà immediatamente pubblicata sul sito del Comune nella modulistica ufficio tributi.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Tutti gli immobili adibiti ad ABITAZIONE PRINCIPALE (diversi da A1, A8, A9) ed immobili assimilati ad abitazione principale per legge o regolamento comunale (si prenda visione a tal fine del regolamento) e le relative pertinenze (soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo). Dall anno 2015 si considerano abitazioni principali le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani iscritti all AIRE già pensionati nel Comune di residenza, non locate o date in comodato d uso ALIQUOTA DELIBERATE DAL COMUNE per l anno 2014 2 PER MILLE Nessuna detrazione 2 PER MILLE Nessuna detrazione Riduzione di 2/3 Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 0 PER MILLE Fabbricati rurali strumentali (ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, comma 8) 1 PER MILLE Immobili di proprietà di società o imprese costruttrici che li hanno realizzati per la vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati 2 PER MILLE Per tutti gli ALTRI IMMOBILI: le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, gli immobili cat. C/2, C/6, C/7 non pertinenze delle abitazioni principali, gli altri fabbricati soggetti ad IMU con l aliquota del 10,6 per mille, le aree fabbricabili 0 PER MILLE (la TASI non è dovuta né dal possessore né dall occupante) Il versamento, alle scadenze sottoindicate, deve essere effettuato da ciascun possessore in proporzione alle quote di possesso e ai mesi di possesso e applicando l aliquota relativa alla propria condizione soggettiva (in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze in data 03/06/2014 pubbicate sul sito del Comune). Il Comune può comunque rivolgersi

indifferentemente all uno o all altro possessore per la riscossione dell intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide sulla determinazione del tributo. 4) RIEPILOGO SCADENZE: ACCONTO SALDO POSSIBILITA DI VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE 16 GIUGNO 2015 50% dell imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote anno 2014 16 DICEMBRE 2015 Si versa l imposta dovuta calcolata applicando le aliquote deliberate per l anno 2015 detratto l importo versato in acconto 16 GIUGNO 2015 Sulla base delle aliquote anno d imposta 2015 (solo se deliberate in tempo) 5) MODALITA VERSAMENTO Tramite modello F24 presso Banche e Uffici Postali. CODICE ENTE da indicare sul modello F24 : G955 CODICI TRIBUTO: 3958 ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze tranne quelle appartenenti alle cat. A/1-A/8-A/9 3959 per i Fabbricati rurali strumentali 3961 per gli altri fabbricati soggetti Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

VERSAMENTO MINIMO: 6 EURO (ossia se l imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti è inferiore a 6,00 non si effettua il versamento). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il Comune mette a disposizione dei contribuenti il programma Calcolo IMU/TASI online sul proprio sito internet. In tal modo sarà possibile calcolare gli importi dovuti e stampare il modello F24 per il versamento in posta o in banca. Per ulteriori e più approfondite informazioni il contribuente potrà visionare il Regolamento Comunale IUC nella modulistica ufficio tributi anno 2015 sul sito internet del Comune www.comune.pozzodadda.mi.it. oppure recarsi, per chiarimenti, presso l Ufficio Tributi nei giorni previsti di apertura al pubblico: lunedì 10.00-12.30 giovedì 15.30-18.45 informazioni anche telefoniche 02/90990206 Aperture straordinarie: sabato 30/05/2015 ore 10.00-12.15 mercoledì 03/06/2015 anziché lunedì 01/06/2015 ore 10.00 12.30 sabato 06/06/2015 ore 10.00-12.15 sabato 13/06/2015 ore 10.00-12.15 Pozzo d Adda, 19/05/2015 Il Responsabile dei Tributi F.to Dott. Carlo Borrielli