INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 PRINCIPALI SCADENZE ED ADEMPIMENTI



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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI Anno 1 - Supplemento al n. 17 mese di Aprile 2013. Reg. Tribunale di Milano n. 51 del 1 marzo 2013 Editore : Co.Nord - Piazzale Risorgimento, n 14-24128 BERGAMO - www.conord.org Direttore Responsabile: Dott. Massimo Pizzarelli ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 PRINCIPALI SCADENZE ED ADEMPIMENTI Il 26 ed il 27 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative comunali in quasi in 568 comuni italiani di cui 16 sono capoluoghi di provincia: Brescia, Lodi, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Roma, Viterbo, Isernia, Avellino, Barletta e Iglesias. L elenco completo dei comuni che andranno al voto è reperibile su: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_04_15_elenco_stat.ord._e_sardegna.pdf I PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE: 1) Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. 2) Ripartizione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale Entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, le Giunte comunali provvederanno ad assegnare appositi spazi da destinare per le affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno presentato apposita istanza entro il 22 aprile 2013. 3) Inizio della propaganda e riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, quindi da venerdì 26 aprile 2013, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, nonché ogni forma di propaganda luminosa mobile. Durante tale periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

4) Uso di locali comunali A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti. 5) Agevolazioni postali e fiscali Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Inoltre nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati. 6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica. 7) Diffusione di sondaggi demoscopici. Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 11 maggio 2013, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 8) Inizio del divieto di propaganda E consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino alle ore 24.00 di venerdì 24 maggio 2013, pertanto, a decorrere dalle ore 00,01 di sabato 25 maggio 2013 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. 9) Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali e dei partiti politici per le elezioni comunali L'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e per ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni. Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei medesimi superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

ADEMPIMENTI INERENTI ALLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 1) Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature. La presentazione delle candidature avrà luogo dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 26 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 aprile 2013. Come previsto dagli articoli 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista per le elezioni comunali alla competente Commissione o Sottocommissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata. Al momento della ricezione delle liste, il Segretario Comunale procederà ad un controllo sostanziale della documentazione depositata. Le candidature saranno esaminate dalle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine per la loro presentazione, domenica 28 aprile 2013. Come previsto dall'articolo 1 del D.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione del procedimento preparatorio per le elezioni, la legittimazione a impugnare immediatamente gli atti endoprocedimentali è riconosciuta a tutti coloro che hanno un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio: - l'impugnativa deve essere proposta, avanti al T.A.R. competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati; - la conseguente sentenza in forma semplificata del T.A.R. deve essere resa entro i successivi tre giorni e può essere appellata entro due giorni; - la sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni. Si rammenta l'onere del ricorrente di notificare, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d'appello all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (cifra arrotondata sempre all unità superiore in caso di decimali), cioè: da almeno 5 e da non più di 6 candidati, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; da almeno 6 e da non più di 7 candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; - da almeno 8 e da non più di 10 candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; - da almeno 12 e da non più di 16 candidati, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 Ai sensi dell articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267 / 2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell ultimo censimento. RIDUZIONE DEL 20% DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI: Riguardo al numero dei consiglieri comunali da eleggere si richiama l articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), del decretolegge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, comma che è così formulato:

«In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L entità della riduzione è determinata con arrotondamento all unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia». «A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.». LA RAPPRESENTANTI DI GENERE NELLE LISTE DI CANDIDATI Occorre al riguardo ricordare che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato, tra l altro, l articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La suddetta legge, all articolo 2, detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15.000 abitanti. In particolare, l articolo 2, comma 1, lettera c), ha inserito, dopo il comma 3 dell articolo 71 del testo unico degli enti locali, il comma 3-bis, prevedendo che nella formazione delle liste di candidati debba essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi e disponendo specificamente che nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi previsti, con l eventuale arrotondamento all unità superiore qualora il numero del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi. Pertanto, nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi. Si rimanda al seguente prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste alla carica di consigliere comunale a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215 (dalla pubblicazione n. 5 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell Interno - direzione centrale dei servizi elettorali, reperibile su: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25/2013_04_15_pubbl._n._5._istruz. _presentaz._e_ammiss._candidature_elez._comunali_x1-260x_.pdf)

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215 P O P O L A Z I O N E DEL C O M U N E Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo di ogni lista determinato dalla legge Numero minimo della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4 Determinazione del numero corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1) Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo che è possibile presentare (2) 2 / 3 1 / 3 Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo che è possibile presentare (2) 2 / 3 1 / 3 superiore a 1.000.000 di Comuni abitanti con popolazione superiore a 500.000 abitanti superiore a 250.000 abitanti superiore a 100.000 abitanti e comuni capo- luogo di provincia superiore a 30.000 abitanti superiore a 15.000 abitanti superiore a 10.000 abitanti superiore a 5.000 abitanti 48 2 / 3 32 32 16 21,33 = 21 10,66 = 11 40 2 / 3 26,66 = 27 26,66 = 27 13,33 = 13 18 9 36 2 / 3 24 24 12 16 8 32 2 / 3 21,33 = 21 21,33 = 21 10,66 = 11 14 7 24 2 / 3 16 16 8 10,66 = 11 5,33 = 5 16 2 / 3 10,66 = 11 10,66 = 11 5,33 = 5 7,33 = 7 3,66 = 4 16 3 / 4 12 10,66 = 11 5,33 = 5 8 4 10 3 / 4 7,50 = 8 6,66 = 7 3,33 = 3 5,33 = 5 2,66 = 3 (1) Nei comuni sino a 15.000 abitanti, per il conteggio del numero minimo, le cifre decimali sono sempre arrotondate all unità superiore mentre nei comuni sopra i 15.000 abitanti, ai sensi dell articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267 / 2000, l arrotondamento si effettua all unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi. (2) Nel conteggio delle quote di genere è arrotondata all unità superiore soltanto la quota che presenti la cifra decimale superiore a 50 centesimi. Bergamo, 22 aprile 2013 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord