Linee di indirizzo dell Ambito S9 per l'applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2014 Il Regolamento n. 4/2014 della Regione Campania (di seguito Regolamento) ha disciplinato le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi, residenziali/semiresidenziali e domiciliari/territoriali, che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ai sensi della L.R. 11/2007. 1.Amministrazione competente Con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 6 del 16/04/2015, l Ambito territoriale S9, ha individuato l'amministrazione competente nell Ufficio di Piano e ne ha dato comunicazione alla Direzione generale della Giunta regionale. 2.Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali Ai sensi dell'art. 4 del RR n. 4/2014, l'esercizio dei servizi residenziali/semiresidenziali, di cui al Catalogo dei Servizi (di seguito Catalogo) del Regolamento medesimo, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell Ufficio di Piano dell Ambito sociale S9. I servizi soggetti al regime autorizzatorio sono i seguenti: AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI E DIRITTI DEI MINORI NIDO E MICRO-NIDO D INFANZIA SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO (SPAZIO BAMBINI E BAMBINE E CENTRO PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE LUDOTECA PER LA PRIMA INFANZIA COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA CASA FAMIGLIA COMUNITA EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE COMUNITA DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI AREA DONNE IN DIFFICOLTA' CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE CASA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI TRATTA E/O SFRUTTAMENTO AREA PERSONE ANZIANE
CASA ALBERGO AREA PERSONE CON DISABILITA AREA PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITA COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AREA SALUTE MENTALE/DISAGIO PSICHICO CASA ALLOGGIO 2.1 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, i servizi residenziali e semiresidenziali di cui al Catalogo devono essere in possesso dei requisiti strutturali, ambientali, organizzativi, professionali e funzionali comuni e specifici, indicati nel Regolamento e relativo Catalogo. 2.2 Modalità di presentazione delle istanze per l'autorizzazione al funzionamento La modulistica per la richiesta di autorizzazione al funzionamento, corredata dalla documentazione prevista, deve essere presentata all Ufficio di Piano dell Ambito S9 presso il Comune capofila. 2.3 Modalità di presentazione delle istanze per l'autorizzazione al funzionamento L Ufficio di Piano, avvalendosi della Commissione Tecnica istituita con Determinazione del Coordinatore, verifica il possesso dei requisiti comuni e specifici indicati nel Regolamento e relativo Catalogo. L Ufficio di Piano adotta il provvedimento di autorizzazione o diniego entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990. In caso di variazione, anche temporanea, di uno o più requisiti comuni e/o specifici che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il soggetto prestatore ne darà immediata comunicazione all'ufficio competente. Nel caso di sospensione o cessazione dell'attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'ufficio competente entro 10 gg dal verificarsi dell'evento I servizi per cui è stata già rilasciata autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11) si intendono autorizzati previa acquisizione di idonea autocertificazione del possesso dei requisiti comuni e specifici indicati nel Regolamento Regionale n. 4/2014 e relativo Catalogo dei Servizi. I soggetti prestatori dei servizi residenziali e semiresidenziali, già in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2006, devono presentare istanza di autorizzazione definitiva entro 180 gg dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4/2014. In caso di mancata richiesta di autorizzazione entro il predetto termine, il servizio si intende privo di autorizzazione.
3.Autorizzazione al funzionamento delle attività dei servizi domiciliari e territoriali Ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 4/2014, l'esercizio dei servizi domiciliari/territoriali, di cui al Catalogo dei Servizi del Regolamento medesimo, è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) agli uffici competenti. I servizi soggetti al regime autorizzatorio sono i seguenti: AREA PERSONE CON DISABILITA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE AREA PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE TELESOCCORSO AREA DONNE IN DIFFICOLTA' CENTRI PER LE FAMIGLIE SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE CENTRI ANTIVIOLENZA AREA IMMIGRATI SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE AREA MULTIUTENZA SEGRETARIATO SOCIALE TELEFONIA SOCIALE TRASPORTO SOCIALE UNITA' MOBILE DI STRADA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 3.1 Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per l'ottenimento dell'autorizzazione i servizi domiciliari/territoriali, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, ambientali, organizzativi, professionali e funzionali, comuni e specifici, indicati nel Regolamento e relativo Catalogo dei Servizi. 3.2 Modalità di presentazione della SCIA. La SCIA deve essere presentata dal soggetto prestatore dell'attività, attraverso la modulistica all'uopo predisposta corredata dalla documentazione prevista, all Ufficio di Piano dell Ambito S9 presso il Comune capofila. L Ufficio di Piano, avvalendosi anche della Commissione Tecnica istituita con Determinazione del Coordinatore, verifica la sussistenza dei requisiti ed, in caso di accertata carenza, entro 60 gg adotta provvedimenti di divieto dì prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l'interessato provvederà a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, definito all'occorrenza dagli stessi uffici, non inferiore ai 30 gg. In caso di variazione temporanea di uno o più requisiti del servizio, il prestatore è tenuto a darne
comunicazione all'ufficio competente entro 10 gg dall'evento, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza. Nel caso di sospensione o cessazione del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'ufficio competente entro 10 gg dal verificarsi dell'evento. 4. Accreditamento dei Servizi L'accreditamento è il requisito indispensabile affinché i servizi abilitati possano ricevere finanziamenti da parte di soggetti pubblici ma non comporta alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni. a) Accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semiresidenziali L'accreditamento può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'artt. 5 e 9 del Regolamento Regionale n. 4/2014, i requisiti specifici indicati nel relativo Catalogo dei servizi e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure per l'affidamento pubblici. L'istanza di accreditamento deve essere presentata all Ufficio di Piano dell Ambito sociale S9, competente al rilascio dei titoli abilitativi, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, corredata dalle autocertificazioni previste dall'art. 10 comma 2 del Regolamento. b) Accreditamento per l'esercizio dei servizi domiciliari e territoriali L'accreditamento può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'art. 7 ed art. 9 commi 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 4/2014, i requisiti specifici indicati nel relativo Catalogo dei servizi e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure per l'affidamento pubblici. L'istanza di accreditamento deve essere presentata all Ufficio di Piano dell Ambito sociale S9 al rilascio dei titoli abilitativi, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, corredata dalle autocertificazioni e dalla documentazione previste dall'art. 10 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2014. L Ufficio di Piano, verificata la documentazione a corredo dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento, rilascia il provvedimento di accreditamento entro 60 gg dal ricevimento dell istanza medesima. 5. Autorizzazione per i servizi sperimentali. Per servizi sperimentali sono da intendersi i servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari non contemplati nel Catalogo dei servizi e che sono volti a soddisfare nuovi bisogni sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale regionale e volti a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi. Non sono da considerarsi sperimentali le iniziative e i progetti di attività che derogano ai requisiti previsti nel predetto Catalogo. L'accesso all'attività di servizi sperimentali è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell Ufficio di Piano dell ambito S9.
L'autorizzazione per l'attività dei servizi sperimentali residenziali e semi-residenziali è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 5, comma l, lettere a), b), c), d), e), g), h), i). L'autorizzazione dei servizi sperimentali territoriali e domiciliari è subordinata al possesso dei requisiti comuni previsti dall'articolo 7, comma 1. La procedura di autorizzazione ed i relativi tempi sono disciplinati dall'art. 8 commi 6-7-8-9-10-11- 12 del Regolamento. La modulistica per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi è scaricabile dal sito www.pianosociales9.it