L attività del GSE nel campo dell accumulo di energia Ing. Federica Ceccaroni - Unità Affari Regolatori Seminario AEIT, 22 Maggio 2015
Agenda Contesto normativo e regolatorio Attività GSE Regole Tecniche Modalità di erogazione degli incentivi Comunicazione e processo di valutazione - 2 -
Contesto normativo e regolatorio di riferimento (cenni) Delibera 574/2014/R/eel Definisce disposizioni relative all integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, con particolare riguardo alla connessione alla rete dei sistemi di accumulo, all erogazione del servizio di dispacciamento e del servizio di misura e alle condizioni per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o dei regimi commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto). Fornisce disposizioni per Terna, GSE ed imprese distributrici. Varianti alla norma CEI 0-16 e CEI 0-21 Delibera 642/2014/R/eel Definiscono gli schemi di connessione alla rete dei sistemi di accumulo, con relativi sistemi di misura e protezione, nonché i servizi di rete che gli accumuli possono rendere disponibili per la stabilità della rete e servizi per l impianto dell utente. Completa il quadro regolatorio relativo all installazione e all utilizzo dei sistemi di accumulo, definendo i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo e precisando la definizione di sistema di accumulo, introdotta con la delibera 574/2014/R/eel. DM 24/12/2014 Approva le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno. - 3 -
Attività GSE nel campo dell accumulo di energia Delibera 574/2014/R/eel (art. 10) Pubblicazione delibera 574/2014/R/eel Definizione dei flussi informativi per l acquisizione dei dati di misura necessari all integrazione dei sistemi di accumulo in impianti di produzione di energia elettrica. Aggiornamento delle regole tecniche relative all erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, le modalità di rilascio della qualifica di impianto CAR e le modalità di riconoscimento dei PMG e definizione di algoritmi da utilizzare ai fini della determinazione dell energia elettrica che ha diritto agli incentivi ovvero ai prezzi minimi garantiti. Definizione di un progetto relativo all aggiornamento dei sistemi informatici 20-nov-2014 19-gen-2015 31-mar-2015 31-mag-2015-4 -
Flussi informativi per l acquisizione dei dati di misura Il documento recante la descrizione del nuovo flusso di acquisizione dei dati anagrafici di codifica dei sistemi di accumulo e delle relative misure aggiuntive richieste nei casi di integrazione ad impianti di produzione, è stato verificato positivamente dall AEEGSI. I nuovi flussi informativi di acquisizione dei dati di misura richiesti in attuazione della delibera 574/2014/R/eel, definiti per i soli impianti di produzione integrati a un sistema di accumulo, sono da intendersi, in prima attuazione, alternativi ai flussi attualmente in vigore, e non implicheranno dunque una doppia trasmissione di flussi. nel caso di impianti di produzione integrati a un sistema di accumulo, l'impresa distributrice sarà tenuta a trasmettere i dati, per ogni regime commerciale e di incentivazione, con il nuovo formato. - 5 -
Regole tecniche del GSE: Ambito di applicazione Le regole tecniche GSE si applicano alle seguenti fattispecie di impianti di produzione, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio: Solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti; Solari termodinamici che accedono al Conto Energia; A fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi; Combinata di energia elettrica e calore per i quali viene richiesta la qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi; A fonte rinnovabile che accedono, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti; A fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto; A fonte rinnovabile per i quali è richiesta l emissione di garanzie d origine Le regole tecniche aggiornano e integrano i documenti pubblicati dal GSE con riferimento all erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali nonché tutte le comunicazioni, news e FAQ pubblicate sul sito istituzionale del GSE. - 6 -
Configurazioni per l installazione di sistemi di accumulo (cenni) Il CEI ha evidenziato nelle Varianti alla Norma CEI 0-16 e alla Norma CEI 0-21 le diverse modalità di configurazioni secondo cui possono essere installati i sistemi di accumulo. A partire da tali configurazioni, il GSE ha individuate nelle Regole Tecniche le seguenti 3 casistiche: Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3 Lato produzione monodirezionale Lato produzione bidirezionale Post produzione bidirezionale - 7 -
Condizioni per l installazione dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (1) I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti condizioni: rispetto delle disposizioni per l erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento; rispetto delle previsioni del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), ivi inclusa la registrazione del sistema di accumulo sul sistema GAUDÌ. Nel caso in cui sia stato effettuata un installazione del sistema di accumulo su un impianto esistente è necessario aggiornare l anagrafica dell impianto di produzione già connesso e attivato. corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete, i fini dell accesso ovvero del mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento. - 8 -
Condizioni per l installazione dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (2) Ulteriori disposizioni inerenti l erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo: nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell installazione e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all articolo 6 dell Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.; nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all installazione di apparecchiature di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all installazione di apparecchiature di misura dell energia prodotta, conformi all articolo 6 dell Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i. - 9 -
Erogazione degli incentivi a seguito dell installazione dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (1) Principi di base: Il GSE ha definito opportuni algoritmi che consentono di quantificare correttamente la sola energia elettrica prodotta e immessa in rete dall impianto che beneficia di tariffe incentivanti/ regimi commerciali speciali, mediante l utilizzo di una specifica grandezza energetica E Δ. Gli algoritmi per la determinazione dell energia elettrica che ha diritto agli incentivi o alle garanzie d origine e dell energia elettrica che ha diritto, nell ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti, NON subiscono modifiche rispetto alla situazione vigente nei casi in cui NON è necessario acquisire ulteriori misure relativamente all energia assorbita/ rilasciata dai sistemi di accumulo. Nelle more dell implementazione dei nuovi flussi di misura tra soggetto responsabile dell erogazione del servizio di misura e GSE, approvati dall AEEGSI, il GSE intende in via transitoria procedere a partire dal 2015, ove possibile, al riconoscimento in acconto degli incentivi ovvero delle garanzie d origine e/o dei prezzi minimi garantiti e, successivamente all acquisizione dei dati di misura dei sistemi di accumulo, all erogazione a conguaglio dei medesimi effettivamente spettanti. - 10 -
Erogazione degli incentivi a seguito dell installazione dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (2) La tabella evidenzia, per ciascuna configurazione, se gli algoritmi per la quantificazione dell energia prodotta/ immessa in rete dall impianto che beneficia di tariffe incentivanti/ regimi commerciali speciali subiranno modifiche a regime e se sono previsti acconti in via transitoria. I CE in cessione, II CE, III CE e IV CE no TFO FTV TFO FTV - IV CE e V CE Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3 NO MODIFICHE; (ai sensi del DM 16/10/2014) NO MODIFICHE; (ai sensi del DM 16/10/2014) NO MODIFICHE; (ai sensi del DM 16/10/2014) TO NO MODIFICHE TFO/ TP FER NO MODIFICHE (se P<=1MW) (se P<=1MW) CV NO MODIFICHE NO ACCONTO NO MODIFICHE RID per impianti a PMG e a ML NO MODIFICHE (se RID GSE) (se RID GSE) GO NO MODIFICHE - 11 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo (1) Il Soggetto Responsabile che intende installare un sistema di accumulo su un impianto di produzione gestito dal GSE è tenuto ad inviare al GSE stesso un apposita comunicazione d inizio installazione allegando copia di un proprio documento d identità in corso di validità, redatta utilizzando il modello disponibile in allegato alla Regole. Entro 30 giorni dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura installate/ sostituite a seguito dell intervento ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente della data di attivazione) il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione di fine installazione di sistemi di accumulo. Laddove il Soggetto Responsabile intenda installare un sistema di accumulo lato produzione bidirezionale (Configurazione 2) il GSE, a seguito della ricezione della comunicazione di inizio installazione, sospende l efficacia delle convenzioni in essere sino alla data di conclusione del procedimento nell ambito del quale è valutata la conformità dell intervento alle presenti Regole Tecniche e la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti all impianto presso il quale il sistema è stato installato. - 12 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo (2) Alla comunicazione di fine installazione deve essere allegata la seguente documentazione: copia di un proprio documento d identità in corso di validità; attestazione GAUDÌ riportante il codice CENSIMP; certificati di taratura/verbali di attivazione delle apparecchiature di misura eventualmente installate. copia del progetto definitivo del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato; corredata da: relazione tecnica dell impianto; schema elettrico unifilare as-built dell impianto, redatto ai sensi delle norme tecniche CEI, recante, in particolare, le caratteristiche e l esatta inserzione/posizione dei sistemi di accumulo installati e delle apparecchiature di misura (AdM) eventualmente installate e l indicazione del codice sezione GAUDÌ a cui il sistema di accumulo è connesso; attestazione dell avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai sensi del DM 24 dicembre 2014. La presentazione della comunicazione di fine installazione presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ del sistema di accumulo e il conseguente rilascio dell attestazione dal portale di Terna. - 13 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: valutazione preventiva del progetto (1) Il Soggetto Responsabile può richiedere una valutazione preventiva per valutare l ammissibilità dell intervento di installazione del sistema di accumulo sull impianto, secondo il modello contenuto nelle Regole del GSE. Alla richiesta di valutazione preventiva del progetto deve essere allegata la seguente documentazione: copia del documento d identità in corso di validità del Soggetto Responsabile; copia del progetto preliminare del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato, corredata da: relazione tecnica dell impianto; schema elettrico unifilare di connessione alla rete elettrica con indicazione dei servizi ausiliari di centrale e delle modalità di collegamento del sistema di accumulo; attestazione dell avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai sensi del DM 24 dicembre 2014. - 14 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: valutazione preventiva del progetto (2) La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere inviata al GSE prima della realizzazione dell intervento. Il GSE si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta in ordine all ammissibilità dell intervento. Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di valutazione preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese note dal GSE con successive Disposizioni Tecniche di Funzionamento. - 15 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: standard di comunicazione Le comunicazioni devono essere inviate all indirizzo di posta elettronica info@pec.gse.it. Indicando in oggetto il prefisso: "FTV (per impianti fotovoltaici incentivati), IAFR o FER (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici), CAR (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento), "PMG (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti); il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto. la dicitura INIZIO/FINE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO o VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL PROGETTO DI SISTEMA DI ACCUMULO. Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di valutazione preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese note dal GSE con successive disposizioni. - 16 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: installazioni ante 1 Gennaio 2015 Il Soggetto Responsabile che, in data antecedente al 1 gennaio 2015, ha installato presso un impianto incentivato un sistema di accumulo non modificando i flussi dell energia prodotta e immessa in rete è tenuto ad inviare al GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole tecniche, una comunicazione attestante la fine installazione e i relativi allegati richiesti. Nel caso in cui il GSE dovesse accertare, nell ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell art. 42 del Decreto Legislativo n. 28/11, la non conformità dell intervento, applicherà le sanzioni previste dal medesimo decreto, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero delle somme già erogate. - 17 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: istruttoria del GSE Il GSE valuta la comunicazione di fine installazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione. In caso di esito positivo, il GSE ne informa il Soggetto Responsabile attraverso comunicazione che costituisce un addendum unilaterale alla convenzione, ove esistente, stipulata tra Soggetto Responsabile e lo stesso GSE. Nell ambito del provvedimento sono resi noti anche i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la quantificazione dell energia elettrica che ha diritto agli incentivi, garanzie d origine e/o ai prezzi minimi garantiti a decorrere dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente). In caso di esito negativo, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi di decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e/o le garanzie d origine e/o i prezzi minimi garantiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione dell intervento, procedendo al recupero degli importi non dovuti, laddove necessario. - 18 -
Contributo a copertura dei costi di istruttoria GSE Il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere al GSE, in fase di presentazione della richiesta di valutazione preventiva del progetto ovvero di comunicazione di fine installazione di sistemi di accumulo, secondo quanto definito dal DM 24/12/2014, un contributo per le spese di istruttoria ad ogni richiesta di installazione di sistemi di accumulo. Il GSE renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità operativa per poter proceder procedere al versamento di tale contributo a copertura dei costi di istruttoria. Il contributo è relativo alle modifiche impiantistiche apportate, e dipende dalla tipologia di fonte (impianti fotovoltaici o impianti FER non fotovoltaici) e dalla potenza dell impianto di produzione interessata al netto del sistema di accumulo. Per gli impianti fotovoltaici: corrispettivo fisso pari a 50 euro a pratica, oltre ad un corrispettivo variabile di 2 euro a kw per i primi 20 kw e 1 euro a kw per i successivi. kw soggetti a modifica impiantistica 0-50 50 50-200 90 Euro/impianto Per gli impianti FER non fotovoltaici: contributo proporzionale ai kw soggetti a modifica, secondo quanto riportato nella tabella seguente 200-1.000 300 1.000-5.000 710 > 5.000 1.150-19 -
Grazie per l attenzione - 20 -