Ministero della Salute



Documenti analoghi
Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE SALUTE VETERINARIA. Piazza Città di Lombardia n Milano. Tel

Corpo messaggio: null

Legislazione di riferimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 45 del 05 aprile 2016

Roma, 15/10/2008. A: Direzioni Regionali Uffici delle Dogane

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

SCHEMA DI ACCORDO PER L ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC. tra

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Legislazione di riferimento

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

Ministero della Salute

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n marzo 2015

Giunta Regionale della Campania. Decreto

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 DELIBERAZIONE 30 marzo 2015, n. 385

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE. D iniziativa dell On. Lucia Esposito. eliminazione dell obbligo di vidimazione del Registro Infortuni sul lavoro a

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 6. Produttori interessati LORO SEDI

Oggetto: PROCEDURA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALL EXPORT DI CARNI NEGLI STATI UNITI D AMERICA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(Atti non legislativi) DECISIONI

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N.11/E. Roma, 13 febbraio 2013

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

LINEE GUIDA INERENTI L ACCORDO STATO-REGIONI PRIME DISPOSIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

Sistema Informativo Veterinario Regionale. Applicazione Interrogazione per Allevatori

Carni bovine Regolamento CE 1760/2000 identificazione e registrazione dei bovini etichettatura delle carni bovine disposizioni comuni

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Roma, 1 febbraio Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Registro classif: Allegati: 1 VIA FAX. OGGETTO: Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

N. I / 2 / /2002 protocollo

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

Ministero dell Interno

REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

Valore probatorio: posta tradizionale 2 PEC

RISOLUZIONE N. 110/E

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008

"!2 2)10$03%404$ +#-+5 " 5" +"5! 7//!". *"/# ""#+!#2

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone:

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

Area Organizzazione, Formazione e Sistemi Informativi Funzione Organizzazione e Formazione. e, p.c.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Nota di approfondimento

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale. Veterinaria - Settore LA GIUNTA REGIONALE

RIVOLGE ISTANZA DI RILASCIO DI. prima autorizzazione: alla realizzazione; all esercizio;

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

Ministero, della Salute

Ministero della Salute

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Formazione dei dirigenti 16 ore

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

OGGETTO: Istanza di interpello Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605 del 1973 Casi di esclusione

Transcript:

0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P Ministero della Salute Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio II DGSAF Sanità animale ed anagrafi:profilassi pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali Viale Giorgio Ribotta, 5-00144 Roma Registro classif: I.4.c.b/2012/1 Allegati: 1 OGGETTO: abolizione obbligo rilascio passaporti per animali della specie bovina/bufalina. Regioni e Province Autonome Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione Generale dello Sviluppo Rurale cosvir.direzione@pec.politicheagricole. gov.it Centro Servizi Nazionale per l Anagrafe zootecnica c/o IZS Abruzzo e Molise - Teramo protocollo@pec.izs.it Comando Carabinieri per la tutela della salute ROMA Agea Coordinamento direttore.coordinamento@agea.gov.it aci@certificata.agea.gov.it Associazione Italiana Allevatori info@aia.it Coldiretti antonella.lapeccerella@coldiretti.it Confederazione Italiana Agricoltori organizzazione@cia.it Confagricoltura direzione@confagricoltura.it UNICEB uniceb@tin.it Assomacellai assomacellai@confesercenti.it ASSICA assica@assica.it

La normativa comunitaria in materia di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina, già a partire dal Regolamento (CE) n. 820/97, prevedeva la possibilità, per gli Stati membri che dispongono di una base di dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione Europea come pienamente operativa, di rilasciare il passaporto unicamente per gli animali destinati a scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi; a tale riguardo si evidenzia che la Banca Dati Nazionale ha ottenuto tale riconoscimento con Decisione della Commissione del 13 febbraio 2006 (Decisione 2006/132/CE). La normativa comunitaria più recente (Regolamento (CE) n. 1760/2000 come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014) ha confermato l indicazione suddetta per gli Stati membri dotati di banche dati informatizzate a norma degli articoli 14 e 18 della Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 2014/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, oltremodo prevedendo la possibile eliminazione del passaporto anche per gli animali destinati a scambi intracomunitari, una volta che lo scambio elettronico di dati tra le banche dati nazionali (progetto pilota Bovex per agevolare lo scambio di dati fra gli Stati membri) sia diventato pienamente operativo. Anche la normativa nazionale, coerentemente con quella comunitaria, ha previsto la possibilità di derogare all obbligo di rilascio del passaporto (art. 4, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437), qualora la Banca Dati Nazionale dell anagrafe bovina sia stata riconosciuta pienamente operativa. In tal senso, al fine di valutare fattibilità ed eventuali criticità inerenti la gestione delle nascite e relative movimentazioni degli animali privi di passaporto, nel corso dell anno 2014 è stato avviato un progetto pilota che ha coinvolto alcune Regioni italiane. In considerazione di tutto quanto suddetto, e del fatto che, ad oggi, tutte le informazioni contenute nel passaporto sono già registrate nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche e, relativamente alle movimentazioni, nel documento dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Mod. IV), e tenuto conto di quanto già previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, la scrivente ritiene possibile procedere alla eliminazione dell obbligo di rilascio del passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina, nati a partire dal 1 maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale. A tal proposito si allegano alla presente nota specifiche indicazioni relative alle procedure da adottarsi per l eliminazione dell obbligo di rilascio del passaporto.

Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione. IL DIRETTORE GENERALE *F.to Silvio Borrello * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA ELIMINAZIONE DELL OBBLIGO DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA/BUFALINA CHE NASCONO E SI MOVIMENTANO SUL TERRITORIO NAZIONALE Il passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina ha la principale finalità di certificare l avvenuta e corretta iscrizione degli animali nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche, nonchè di garantirne le relative informazioni anagrafiche oltre che i dati dell allevamento di nascita e le informazioni relative ai passaggi di proprietà ed alle movimentazioni. Tuttavia l obbligo di emissione di tale documento comporta, così come riconosciuto dalle istituzioni comunitarie, un notevole onere amministrativo per gli Stati membri oltre che un adempimento a carico degli allevatori. Al fine di consentire l eliminazione dell obbligo di rilascio del passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina, nati a partire dal 1 maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale, si forniscono le seguenti indicazioni operative. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative: a) Identificazione degli animali - per tutti i capi bovini e bufalini nati a partire dal 1 maggio 2015 non è più previsto il rilascio del passaporto a seguito della consegna della cedola identificativa e della relativa registrazione del capo nella Banca Dati Nazionale/Banca Dati Regionale dopo la nascita; l obbligo di rilascio del passaporto permane per i capi bovini e bufalini destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi. - è prevista, su base volontaria, la possibilità di stampare direttamente dalla BDN/BDR, su carta semplice, le informazioni relative all avvenuta iscrizione del capo nel sistema informativo; tale stampa può essere effettuata da coloro i quali sono abilitati all accesso alla BDN/BDR e riporta le informazioni relative all animale, all allevamento di nascita e all allevamento in cui è detenuto l animale al momento della stampa. Si evidenzia che, a fronte della eliminazione dell obbligo di rilascio del passaporto, rimangono invariati tutti gli obblighi vigenti relativi alla comunicazione di nascita/morte/movimentazioni (ivi comprese movimentazioni per macello) al fine della registrazione in BDN/BDR delle relative informazioni.

b) Movimentazioni degli animali Per quanto riguarda le movimentazioni sul territorio nazionale dei capi bovini e bufalini nati a partire dal 1 maggio 2015, fermi restanti gli obblighi vigenti relativi al Modello IV, non è più necessario che gli animali siano scortati dal passaporto, fatta salva la possibilità per l allevatore di accompagnare gli animali durante le movimentazioni dalla stampa su carta semplice delle informazioni registrate in BDN/BDR relative agli animali. Per quanto riguarda invece gli animali nati prima del 1 maggio 2015 e per gli animali destinati a Scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi, restano invariati tutti gli obblighi vigenti. Relativamente alle possibili infrazioni, si specifica che le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 trovano applicazione ai capi bovini e bufalini nati prima del 1 maggio 2015 o a quelli destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi che vengano riscontrati privi di passaporto.