Nell ambito della Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania é costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili.

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Pubblicata su ANCE Catania (https://www.ancecatania.it/sito) Home > Regolamento Regolamento Art.1 - Costituzione Nell ambito della Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania é costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili. Art. 2 - Scopi Scopi del Gruppo sono: - sviluppare la consapevolezza della funzione etico-sociale ed economica dell'impresa e dell'imprenditore; - stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l attivití imprenditoriale é precipua manifestazione, mettendo al centro l elemento uomo per svilupparne e farne crescere la personalití ; - esaminare i problemi di specifico interesse dei giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nell attivití industriale ed economica del paese; - accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa; - favorire al proprio interno il confronto costruttivo delle idee nel rispetto della democrazia e della rappresentativití ; - promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell immagine della categoria contribuendo alla vita della Sezione con l apporto di idee e progetti; Art. 3 - Attivití Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili promuove tutte le attivití utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare: - organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato; - sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori Edili delle attivití della Sezione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari; - istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l approfondimento di singole problematiche; - propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell Universití ; - stimola la partecipazione attiva dei componenti alle attivití dell ANCE ad ogni livello dell Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali; - delega propri rappresentanti nell Organizzazione Regionale Giovani Imprenditori Edili. COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI Art. 4 Composizione

Il Gruppo é composto da; - imprenditori edili; - figli di imprenditori edili; - soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza dell attivití aziendale; - dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte alla sezione ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato; con etí compresa tra i 18 e i 40 anni Art. 5 Ammissione al Gruppo Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell impresa iscritta, delibera il Comitato Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Art. 6 - Decorrenza e Cessazione dell appartenenza L appartenenza al Gruppo decorre dalla data di accettazione della domanda di adesione da parte del Comitato Direttivo, e cessa al compimento del quarantesimo anno di etí, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte o per dimissioni. ORGANI Art. 7 Elencazione Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori edili: - L'Assemblea - Il Comitato Direttivo - Il Presidente - I Vicepresidenti ASSEMBLEA Art. 8 - Convocazione e validití L'Assemblea é costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori Edili e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria: - per decisione del Presidente; - a maggioranza semplice del Comitato Direttivo; - per richiesta scritta, con l indicazione degli argomenti da trattare, firmata da almeno un terzo degli aderenti Negli ultimi due casi la convocazione deve essere fatta con avviso da spedire non oltre venti giorni dopo la richiesta. L'Assemblea ordinaria é convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni mediante comunicazione inviata per fax o posta elettronica, contenente la data, l ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrí essere trasmessa per raccomandata con preavviso di almeno 7 giorni e con le indicazioni per la

presentazione delle candidature. L Assemblea é presieduta dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili o in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario. Funge da Segretario il Segretario della Sezione o un funzionario da lui delegato o, in mancanza, designato dal presidente del Gruppo. L Assemblea é valida in prima convocazione quando vi partecipa la maggioranza degli aderenti. In seconda convocazione, trascorsa un ora, la seduta sarí regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Art. 9 - Attribuzioni L Assemblea delibera sugli argomenti posti all ordine del giorno. Delle deliberazioni dell Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la sede della Sezione. L Assemblea ha il compito di : - deliberare sulle direttive generali per la realizzazione di cui all Art. 4, in armonia con gli scopi generali della Sezione; - eleggere il Comitato Direttivo; - deliberare su qualunque argomento che possa riguardare gli interessi generali e l attivití del Gruppo, sottoposto dal Comitato Direttivo; - deliberare sulle proposte di modifica alle norme del presente regolamento, nei modi di cui al successivo art. 23; - decidere l eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi della Sezione. Art. 10 - Modalití di votazione Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto. Il Presidente determina di volta in volta le modalití di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone in cui si procede necessariamente a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, non tenendosi conto degli astenuti, tranne nel caso di cui all ultimo punto del precedente articolo nei quali é richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto gli aderenti al Gruppo Giovani Imprenditori edili: - le cui imprese di appartenenza siano in regola con i contributi associativi previsti per Statuto; - che non abbiano compiuto il 40 anno di etí alla data della votazione; - che alla data dell Assemblea abbiano almeno sei mesi di anzianití di iscrizione al Gruppo; - che abbiano partecipato almeno ad una delle Assemblee indette nell ultimo anno, o indette nel periodo successivo alla loro iscrizione se minore di un anno; a tal fine non saranno considerate valide le presenze per delega. In ogni caso l azienda ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di iscritti al Gruppo, oltre ad un voto per delega. COMITATO DIRETTIVO Art. 11 Composizione Il Comitato Direttivo é formato da cinque componenti, compreso il Presidente e i Vicepresidenti. Fa inoltre parte del Comitato, senza diritto di voto, l ultimo Presidente del

Gruppo. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per pií¹ di due volte consecutive. Possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, in qualití di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente Art. 12 - Modalití di candidatura Le candidature a componente il Comitato Direttivo, corredate di motivazioni, devono pervenire, per iscritto anche via fax e/o posta elettronica - almeno quattro giorni utili prima della Assemblea, alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederí alle verifiche di cui al successivo art. 20. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo: - le cui imprese di appartenenza siano in regola con i contributi associativi previsti per Statuto; - che non abbiano compiuto il 40 anno di etí alla data della votazione; - che abbiano partecipato almeno a una delle Assemblee indette nell ultimo anno, fatte salve le assenze giustificate per gravi motivi. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterí i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista. Ove cií² non accada, si procederí in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, le quali saranno integrate tramite elezione in una successiva Assemblea. Art. 13 - Norme per l elezione del Comitato La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione. Ogni votante puí² esprimere un massimo di tre preferenze. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti. In caso di parití di voti si procederí al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parití prevarrí il candidato con maggiore anzianití di iscrizione al Gruppo. Art. 14 - Convocazione e validití delle riunioni Il Comitato Direttivo é convocato almeno tre volte l anno e comunque ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da un terzo dei componenti il Comitato stesso. La convocazione é fatta dal Presidente mediante avviso scritto - anche via fax e/o posta elettronica - da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. In caso di urgenza l avviso di convocazione puí² essere fatto con 24 ore di anticipo. L avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della metí pií¹ uno dei suoi membri. Il Comitato delibera sugli argomenti posti all ordine del giorno. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parití prevale il voto del Presidente. Il voto non é delegabile. Il Comitato Direttivo é presieduto dal Presidente.

In mancanza del Presidente, l adunanza sarí presieduta dal Vicepresidente Vicario. La modalití di votazione é stabilita di volta in volta dal Presidente, ma nelle deliberazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto. Funge da Segretario il segretario della Sezione o un funzionario da lui delegato o, in mancanza, nominato dal Presidente. Delle deliberazioni del Comitato Direttivo viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato presso la sede della Sezione. Art. 15 - Attribuzioni Il Comitato Direttivo: - svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall art. 2 del presente Regolamento, nell ambito delle direttive tracciate dall Assemblea; - circa le iniziative che intende assumere per il conseguimento di detti scopi informa preventivamente il Presidente della Sezione; - propone semestralmente al Comitato Direttivo della Sezione un piano di spesa relativamente ai progetti ed ai programmi che intende realizzare; - elegge il Presidente ed i Vicepresidenti nel numero massimo di due, da nominarsi nel proprio ambito; - istituisce Commissioni di studio e ne nomina e revoca i componenti e i responsabili, i quali ultimi potranno, se invitati, partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo; - delibera in merito alle domande di adesione al Gruppo e alla cessazione della qualití di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 20; - delibera in merito alle dimissioni di Componenti del Comitato Direttivo o di Rappresentanti del Gruppo; - nomina e revoca, su richiesta del Presidente i propri rappresentanti nelle Commissioni nazionali, regionali e provinciali; - nomina la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all art. 20. Art. 16 - Dimissioni e decadenza Le eventuali dimissioni di Componenti del Comitato Direttivo e di Rappresentanti del Gruppo di cui al precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo. I componenti del Comitato Direttivo che risultino assenti a tre riunioni consecutive o almeno alla metí delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti. In tal caso e nell ipotesi di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parití, il Comitato Direttivo coopterí uno dei due aderenti mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, il Comitato Direttivo procederí per cooptazione. In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metí dei componenti eletti, il Presidente é tenuto a convocare l'assemblea per il rinnovo del Comitato Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrí effettuarsi entro i 30 giorni successivi. PRESIDENZA Art. 17 - Modalití di elezione e durata in carica del Presidente

Il Presidente del Gruppo é eletto dal Comitato Direttivo. Il Presidente deve: - aver maturato almeno un anno di anzianití di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori edili alla data di convocazione dell Assemblea elettiva; - aver esplicato almeno un anno di mandato in seno al Comitato Direttivo o in organismi equivalenti nel sistema confederale; Il Presidente dura in carica tre anni e non potrí essere rieletto consecutivamente per pií¹ di una volta. Art. 18 - Presidente Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori edili ha il compito di: - rappresentare il gruppo sia nei rapporti esterni sia nell ambito degli organi della Sezione; - convocare le riunioni degli organi del Gruppo; - curare la esecuzione delle deliberazioni degli organi del Gruppo; - assumere ogni iniziativa nell interesse del Gruppo; - assegnare ai Vicepresidenti deleghe nell ambito del programma stabilito; - invitare, qualora lo ritenga opportuno alle riunioni e alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono, previa comunicazione al Comitato Direttivo. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vicepresidenti, per assicurare la collegialití e l unicití di indirizzo della attivití del Gruppo. A tal fine il Presidente convoca periodiche riunioni con i Vicepresidenti. Art. 19 - Vicepresidenti I Vicepresidenti, nel numero massimo di due, vengono eletti dal Comitato Direttivo nel suo ambito, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per pií¹ di una volta. Tra i Vicepresidenti il Presidente nomina il Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e ne svolge i compiti. COMMISSIONE ELETTORALE Art. 20 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri La Commissione elettorale e Verifica Poteri é composta da tre componenti che abbiano maturato una significativa esperienza nell ambito associativo, non solo del Gruppo Giovani Imprenditori Edili. La Commissione é nominata dal Comitato Direttivo almeno dieci giorni prima della convocazione dell Assemblea elettiva. La Commissione é presieduta dal pií¹ anziano d etí tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti : - ricevere le candidature per la carica di componente del Comitato Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati; - verificare il diritto di voto degli iscritti; - sovrintendere allo svolgimento delle elezioni; - provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati. Per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti al proprio mandato, la Commissione é assistita dal Segretario di Sezione o, su sua delega, dal Segretario del Gruppo Giovani

Imprenditori edili. Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Catania. I membri della Commissione non sono eleggibili alla carica di componente il Comitato Direttivo e restano in carica per ogni eventuale necessití fino alla nomina della nuova Commissione. GESTIONE Art. 21 - Segreteria e risorse finanziarie Alla segreteria del Gruppo provvede un funzionario della Sezione. Le risorse finanziarie necessarie all attivití del Gruppo sono fornite dalla Sezione. Il Gruppo é tenuto pertanto ad un doveroso senso di economia e parsimonia. DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE Art. 22 - Scioglimento del Gruppo L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto e previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi della Sezione. Art. 23 - Modifiche del Regolamento Le eventuali modifiche del presente regolamento devono essere approvate, su proposta del Comitato Direttivo del Gruppo, dall Assemblea del Gruppo stesso con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto al voto e ratificate dal Comitato Direttivo della Sezione. Art. 24 - Richiamo al regolamento della sezione edile Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a quello della Sezione Autonoma degli Edili. Art. 25 - Disposizione transitoria Il presente Regolamento entra in vigore alla data della ratifica da parte della Sezione, previa approvazione da parte dell Assemblea del Gruppo. Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.