CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE



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CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un associazione denominata "Circuito di Garanzia Nazionale per Professionisti e Imprese", in sigla "CGN Professionisti e Imprese", con sede in Pordenone, via Jacopo Linussio n. 1. L'associazione potrà costituire sedi secondarie e uffici periferici nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere nel modo migliore gli scopi sociali. La medesima aderisce all'associazione "Circuito di Garanzia Nazionale per Contribuenti e Famiglie". La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Art. 2 SCOPO - OGGETTO L'associazione non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di autonomia e indipendenza e si propone la ricerca, lo sviluppo e la promozione di un network telematico nazionale che favorisca la semplificazione, l'efficienza, l'innovazione e la correttezza dei rapporti amministrativi tra i professionisti, gli imprenditori, e gli enti da una parte e la pubblica amministrazione dall'altra, attraverso l'ausilio delle più avanzate tecnologie informatiche. L'associazione promuove, inoltre, la realizzazione di un sistema economico e fiscale europeo fondato sul principio di responsabilità individuale nei confronti della collettività e sulla funzione sociale di garanzia offerta dalle categorie professionali dei Consulenti del lavoro, dei Ragionieri e Dottori commercialisti. L'associazione, inoltre, si prefigge l'obiettivo di certificare la qualità dell'attività svolta. Per il raggiungimento del suo scopo l'associazione potrà: - promuovere la costituzione di Centri di assistenza fiscale, come disciplinati dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, in modo tale che le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e dei relativi documenti siano eseguite in modo diretto dall'associazione o dai propri soci (sostituti d'imposta), anche attraverso il supporto di strumenti telematici, il tutto nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale riservata ai Caf-dipendenti e nel pieno rispetto delle norme in vigore; - promuovere la costituzione di società per lo sviluppo e l'innovazione della telematica nel campo degli adempimenti amministrativi con la pubblica amministrazione; - promuovere e gestire centri studi, centri di ricerca e di formazione che favoriscano la realizzazione delle finalità associative; - stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è sorta; - svolgere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di finanziamenti; - organizzare manifestazioni, concorsi, incontri, conferenze, convegni e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita; - mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quelle per cui l'associazione è sorta; - pubblicare saggi e scritti in materie attinenti allo scopo associativo; 1

- assumere interessenze e partecipazioni in società ed enti utili al raggiungimento degli scopi istituzionali. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse, o accessorie per natura, a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Art. 3 SOCI Possono essere soci dell'associazione i sostituiti d'imposta di cui all'art. 23, del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche, che condividendone gli scopi, partecipano all'attività, previa adesione alla stessa. La qualifica di socio è assunta a tempo indeterminato. I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) Soci fondatori. Sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'associazione ancora associati alla stessa, nonché le altre persone fisiche, anche non sostituti d'imposta, che in virtù del rilevante contributo profuso per l'associazione vengono nominate tali dal consiglio direttivo. b) Soci professionisti. Sono tali i soci: - professionisti iscritti negli albi professionali dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e periti commerciali e dei Consulenti del lavoro, esercenti attività di lavoro autonomo, anche in forma associata; - altre persone fisiche che esercitano arti e professioni, anche in forma associata. c) Soci imprese. Sono i soci: - persone fisiche che esercitano attività d'impresa; - società di persone, società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione. d) Soci enti. Sono i soci enti pubblici e privati di ogni tipo, con o senza personalità giuridica. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda di adesione. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di adesione - valida anche se inviata in via telematica - è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del consiglio direttivo, o di un consigliere all'uopo incaricato, e solo in caso di non accoglimento della domanda di adesione sarà data immediata comunicazione scritta a mezzo lettera o e-mail. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci hanno il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e ogni socio ha diritto ad un voto singolo. La qualità di socio si perde per: - dimissioni volontarie; - perdita delle qualifica di sostituto d'imposta, con l'esclusione dei soci fondatori; - decesso; - morosità; - esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata per comportamenti indegni, riprovevoli e per altre ragioni che lo stesso organo dovesse ritenere di ostacolo al buon andamento del sodalizio; - scioglimento dell'associazione. Decade inoltre: - il socio professionista che non utilizzi nell'anno almeno un servizio proposto dall'associazione; - il socio fondatore che non partecipi ingiustificatamente ad almeno tre assemblee dei soci e/o a tre consigli direttivi dell'associazione. Tutti i soci, infine, sono tenuti all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali. 2

Art. 4 PATRIMONIO - ENTRATE Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; - da donazioni o contributi da parte di enti privati e pubblici, o da persone fisiche; - dagli avanzi di gestione. Per lo svolgimento della sua attività l'associazione dispone delle seguenti entrate: - dai versamenti effettuati dai soci; - dei redditi derivanti dal patrimonio; - dai proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale. Art. 5 QUOTE SOCIALI Il consiglio direttivo stabilisce annualmente l'eventuale quota associativa che i soci devono versare all'atto dell'adesione all'associazione e quella eventuale annuale da versare entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Art. 6 ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la redazione del rendiconto consuntivo e preventivo che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse ed in particolare alla Formazione culturale dei propri soci (sostituti d'imposta). Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente dell'associazione; - il Segretario nazionale; - il Collegio dei revisori dei conti. Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annuale, se dovuta, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di 3

delega scritta, non più di un associato. L'assemblea è convocata mediante l'affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione, ovvero mediante pubblicazione su apposita sezione del sito Internet dell'associazione, ovvero mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno ed entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo. L'assemblea ordinaria può essere richiesta, inoltre, da almeno un terzo dei soci mediante domanda motivata e sottoscritta, da inoltrare al Consiglio direttivo. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti e dei 2/3 (due terzi) dei soci fondatori. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione: - l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; - l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque il numero degli intervenuti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e comunque dei 2/3 (due terzi) dei soci fondatori. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo oppure, in mancanza, dal vicepresidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe possedute dai soci e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si deve redigere un apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'assemblea ordinaria delibera: - sul rendiconto preventivo e su quello consuntivo; - sulla nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti; - sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione; - sull'adozione dei regolamenti sociali; - su tutti gli argomenti attinenti la vita e i rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame. L'assemblea straordinaria delibera: - sulle modifiche del presente statuto; - sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione dell'associazione. Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. E' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, appartenenti alla sola categoria dei soci fondatori. Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito il presidente, il vicepresidente e il segretario nazionale; potrà nominare uno o più consiglieri delegati stabilendone i poteri. Il consiglio direttivo delibera sui seguenti argomenti: - accoglimento delle domande di ammissione dei soci; 4

- redazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo da sottoporre all'approvazione all'assemblea dei soci; - fissazione delle date di convocazione delle assemblee dei soci; - redazione di eventuali regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; - adozione, ove necessario, dei provvedimenti di esclusione dei soci; - attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'assemblea dei soci; - gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il consiglio direttivo nomina, inoltre, i nuovi soci fondatori e procede all'assunzione di dipendenti e collaboratori. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente, o il segretario nazionale, lo ritengano necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla redazione dei rendiconto consuntivo, preventivo e all'ammontare delle eventuali quote sociali. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, o telegramma, o fax o e-mail da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza, potrà essere convocato con telegramma, o fax o e-mail, sempre contenente l'elenco degli argomenti da trattare, 2 (due) giorni prima di quello stabilito. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da un segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei consiglieri assenti. Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, gli altri provvederanno a sostituirli. La nomina dovrà essere ratificata dalla prima assemblea dei soci e gli stessi rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà invece considerarsi decaduto nel caso di dimissioni del Presidente o qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'assemblea, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto. Art. 10 PRESIDENTE Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso. In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei 5

regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Art. 11 PRESIDENTE ONORARIO Il consiglio direttivo può nominare, anche al di fuori dei soci, un presidente onorario. La scelta dovrà ricadere su un personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica o privata, della cultura o della solidarietà sociale. Il presidente onorario potrà partecipare alle sedute del consiglio direttivo con potere consultivo e avrà compiti di pubbliche relazioni nell'ambito delle massime istituzioni pubbliche per conto dell'associazione. Il suo mandato scadrà con quello previsto per l'organo amministrativo che ha proceduto alla sua nomina. Art. 12 VICEPRESIDENTE Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo, e in quegli incarichi per i quali venga espressamente delegato. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. Art. 13 SEGRETARIO NAZIONALE Il segretario nazionale dà attuazione alle disposizioni del consiglio direttivo, dell'assemblea dei soci e di ogni altro organo. Il consiglio direttivo può delegare l'esercizio di sue funzioni al segretario nazionale tranne quelle relative alla redazione del rendiconto consuntivo e preventivo. Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il collegio dei revisori dei conti, qualora nominato dall'assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti. Art. 15 GRATUITÀ DEGLI INCARICHI Tutti le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico stesso. Art. 16 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalla assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci fondatori, e con l'approvazione, sia in prima che seconda convocazione, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci fondatori con esclusione delle deleghe. All'atto dello scioglimento l'assemblea delibererà la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione del patrimonio residuo. Art. 17 6

CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone. L'arbitrato avrà sede a Pordenone e il lodo emesso sarà definitivo e inappellabile davanti a qualsiasi autorità giudiziaria. Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice civile e alle altre leggi in vigore. 7