Tuttocamere.it - Newsletter n. 15 del 9 Settembre 2009. 1. Produttori di apparecchiature da illuminazione Nuovi adempimenti entro il 16 settembre 2009



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Tuttocamere.it - Newsletter n. 15 del 9 Settembre 2009 1. Produttori di apparecchiature da illuminazione Nuovi adempimenti entro il 16 settembre 2009 Le imprese che si sono iscritte al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche per la tipologia di apparecchiatura codificata con il numero 5.1 e hanno comunicato il dato relativo ai pezzi e al peso complessivo, dovranno entro il prossimo 16 settembre 2009 - fornire un ulteriore dettaglio suddividendo la quantità di apparecchiature immesse sul mercato in tre fasce. Il periodo di riferimento è il medesimo dei dati comunicati al momento dell iscrizione: se il produttore era attivo nel 2006 dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2006; se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 solo nel 2007 dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2007; se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 successivamente al 2007 si dovrà limitare a specificare quale apparecchiatura ha cominciato ad immettere sul mercato. La pratica di variazione va inserita dal sito impresa.gov.it. A fronte della presentazione della pratica il produttore dovrà versare i diritti di segreteria (30,00 euro) e l imposta di bollo (14,62 euro). Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo del decreto e di un apposito manuale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO Attività economiche e figure professionali RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=160 2. Pile e accumulatori Obbligo di iscrizione nel Registro dal 18 settembre 2009 I produttori, gli importatori e gli operatori addetti alla raccolta, al riciclaggio e al trattamento dei rifiuti costituiti da pile o accumulatori - a decorrere dal 18 settembre 2009 - avranno l obbligo della iscrizione nel Registro nazionale per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Tale Registro, istituito con il D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, ha lo scopo di censire i soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori. I produttori di pile ed accumulatori, potranno immettere tali prodotti sul mercato solo dopo aver provveduto all'iscrizione in questo Registro, che dovrà effettuarsi presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. L iscrizione deve avvenire, esclusivamente per via telematica, sul portale www.impresa.gov.it. TuttoCamere Newsletter n. 15 9 Settembre 2009 Pag. 1/6

Per un approfondimento dell argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO Attività economiche e figure professionali Pile e accumulatori Formazione e tenuta del Registro nazionale. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=261 3. Colf e badanti Scattata la procedura per la sanatoria L'articolo 1-ter, introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (decreto anticrisi), prevede la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone non autosufficienti. Sarà possibile procedere alla sanatoria nel periodo dal 1 al 30 settembre 2009. Con due distinte circolari, una a firma congiunta del Ministero dell Interno e del Lavoro, della Salute e delle Politiche (n. 10 del 7 agosto 2009) e l altra dell INPS (n. 101 del 10 agosto 2009), vengono illustrate le procedure per l'emersione di questi rapporti di lavoro irregolari. Per un approfondimento dell argomento e per scaricare i testi normativi e tutto il necessario per l inoltro telematico delle domande si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri Pacchetto sicurezza e decreto anticrisi Emersione di lavoro nero di colf e badanti. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=322 4. Certificati Comunitari d origine Predisposta una nuova guida per il rilascio Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 26 agosto 2009, Prot. 75361, ha reso noto che, d intesa con UnionCamere, è stata predisposta una nuova guida per il rilascio dei certificate d origine delle merci da parte delle Camere di Commercio. La presente Guida sostituisce quella predisposta dall allora Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato con la Circolare n. 3362/C del 20 febbraio 1995. Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale con allegata la nuova GUIDA si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO Altre Attribuzioni1 Commercio con l estero. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=sections&op=viewarticle&artid=25 5. Società partecipate dalla Camera di Commercio Un Vademecum dalla Camera di Commercio di Prato La Camera di Commercio, come previsto dall art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali promuove, TuttoCamere Newsletter n. 15 9 Settembre 2009 Pag. 2/6

realizza o gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ad enti a consorzi e a società. Si tratta di un importante strumento di promozione dello sviluppo economico, che permette di perseguire l obiettivo attraverso la collaborazione fra enti, che, impiegando le risorse disponibili sia finanziarie che umane, possono agire per il raggiungimento di obiettivi comuni. L Ufficio Partecipate della Camera di Commercio di Prato, nella persona del suo responsabile Dr.ssa Silvia Borri, ha predisposto un vademecum nel quale vengono raccolte tutte le disposizioni e gli adempimenti relativi alle società partecipate della Camera di Commercio. Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo del VADEMECUM si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO Ordinamento Società partecipate dalla Camera di Commercio. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=sections&op=viewarticle&artid=49 6. Ascensori Al via le verifiche straordinarie per la messa in sicurezza degli impianti E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009, il decreto 23 luglio 2009, che rappresenta il Regolamento per l adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, entrato in vigore il 25 giugno 1999), da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto. A seguito della sua entrata in vigore (1 settembre 2009), il Regolamento prevede che il proprietario o il suo legale rappresentante in occasione della prima verifica periodica sull impianto - già programmata dall Organismo Notificato incaricato o dalla ASL o dall Ispettorato del Lavoro - contestualmente debba richiedere e concordare l effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata alla realizzazione di un analisi dei rischi presenti sull impianto. Per effettuare tale analisi può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente (come la UNI EN 81-80). Per quanto riguarda i termini perentori per l effettuazione delle verifiche straordinarie, il Decreto indica: due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999. La mancata esecuzione degli interventi di adeguamento non consentirà di tenere in esercizio l impianto (art. 5). TuttoCamere Newsletter n. 15 9 Settembre 2009 Pag. 3/6

Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO Altre Attribuzioni1 Attività di impiantistica - Ascensori Adeguamento degli impianti. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=sections&op=viewarticle&artid=50 7. Comunicazione dati da parte degli Enti associativi E stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, il modello con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi da presentare ai sensi dell art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008), sia da quelli costituitisi successivamente a tale data. In particolare, gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro il 30 ottobre 2009; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 30 ottobre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data. Per un approfondimento dell argomento e per scaricare il testo del provvedimento e il modello con le relative istruzioni per la compilazione si rimanda alla sezione: TEMI DI DIRITTO SOCIETARIO E D IMPRESA ONLUS, Enti non profit Associazioni http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=194 8. Trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale - Dal 1 gennaio 2010 sullo scontrino non più il nome dei medicinali ma il codice AIC Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 29 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell 11 maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l acquisto di medicinali, ha disposto che l Agenzia delle Entrate deve fornire indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati. Sulla base di quanto stabilito dal Garante della privacy, l'agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E del 30 luglio 2009, ha chiarito, che, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito (artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), Tuir), come modificati dall art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2010, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC). In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere: TuttoCamere Newsletter n. 15 9 Settembre 2009 Pag. 4/6

natura e quantità dei medicinali acquistati; codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale; codice fiscale del destinatario dei medicinali. 9. Precisazioni relative al collocamento dei lavoratori dello spettacolo E stata pubblicata la circolare n. 16 del 1 settembre 2009, con la quale l ENPALS rende noti i chiarimenti ministeriali relativi alle comunicazioni da effettuare nelle ipotesi di assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo a seguito della cessazione dell'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico nelle liste e all'elenco speciale costituiti presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. A seguito dell entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, è, infatti, cessato l obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all elenco speciale, costituiti presso l Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni nonché presso l Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, ai fini del successivo inserimento occupazionale. Pertanto, i predetti lavoratori possono essere assunti senza dover dimostrare l avvenuta iscrizione nelle suddette liste o nell elenco speciale, ex art. 3, legge n. 8/1979 In particolare, per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni, il distacco, il trasferimento e la cessazione dei rapporti di lavoro dello spettacolo deve essere utilizzato il modello UNILAV (Vedi: la circolare n. 22/2009 emanata dalla Direzione Generale del Mercato del lavoro del Ministero del Lavoro). 10. Concorrenza La Commissione europea pubblica la relazione sulla politica di concorrenza 2008 La Commissione europea ha adottato una relazione della sulla politica di concorrenza nel 2008 che offre una panoramica dei principali sviluppi intervenuti in questo settore di politica comunitaria e delle iniziative più rilevanti nel campo dell'effettivo rispetto delle norme di concorrenza. La relazione illustra in che modo si è fatto ricorso agli strumenti della politica di concorrenza per affrontare la crisi economica e finanziaria e sottolinea i vantaggi che tale politica apporta ai consumatori. Queste attività non sono però andate a discapito di altri compiti nel campo dell'effettiva applicazione delle norme di concorrenza. E infatti stata portata avanti come prima l'azione di contrasto ai comportamenti anticoncorrenziali ed è proseguito l'esame delle concentrazioni e degli aiuti di Stato. Nel 2008 la politica di concorrenza ha registrato ottimi risultati, tanto nel campo dell'antitrust quanto in quelli degli aiuti di Stato e del controllo delle concentrazioni. Nel settore degli aiuti di Stato la Commissione si è orientata verso un'analisi delle misure di sostegno notificate dagli Stati membri basata sui loro effetti sotto il profilo economico, con l'adozione di un regolamento generale di TuttoCamere Newsletter n. 15 9 Settembre 2009 Pag. 5/6

esenzione per categoria e l'introduzione di un metodo di valutazione comparativa degli effetti. Per la prima volta, la relazione annuale 2008 contiene un capitolo specialmente dedicato a un tema ritenuto di particolare importanza nel settore della politica di concorrenza. L argomento scelto è Cartelli e consumatori. Nel 2008 la Commissione ha comminato ammende a 34 imprese nell'ambito di decisioni riguardanti sette casi di cartello. Per un approfondimento del contenuto e per scaricare il testo della relazione si rimanda alla Sezione: LEGGENDO QUA E LA Concorrenza. http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=content&pa=showpage&pid=17 AVVISO IMPORTANTE! Vorremmo ricordare a tutti i nostri visitatori dipendenti delle Camere di Commercio che siamo ben lieti di pubblicare sul nostro sito tutti gli eventi di una certa rilevanza che ciascuna Camera di Commercio organizza nel proprio ambito territoriale e che possono essere messi a conoscenza delle altre Camere di Commercio e dei nostri visitatori, in generale. Ci riferiamo, in particolare a: seminari, convegni, percorsi formativi e ogni altro evento di una certa rilevanza e utilità generale. Inviateci pure una e-mail a "webmin@tuttocamere.it" descrivendo l'evento e allegando eventuale materiale (locandine, programma, ecc.) in formato PDF. Non mancheremo di pubblicarlo. TuttoCamere Newsletter n. 15 9 Settembre 2009 Pag. 6/6