Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18. Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA. la seguente legge:



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Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 Istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza. Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

Art. 1 (Finalità ed oggetto) 1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l infanzia e l adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale. 2. Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza, non è sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale. 3. Al Garante è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all istruzione, all assistenza socio-sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse. 4. L azione del Garante viene esercitata nell ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali: a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New 2

York il 20 novembre 1989); b) Convenzione Europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani. Art. 2 (Funzioni del Garante) 1. Al fine di cui all articolo 1 il Garante: a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell infanzia e dell adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell infanzia e dell adolescenza, istituita dall articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l infanzia e dell Osservatorio nazionale per l infanzia) e disciplinata dall articolo 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell Osservatorio nazionale per l infanzia e l adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l infanzia, a 3

norma dell articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); c) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali, con particolare attenzione al mondo dell associazionismo e del volontariato; d) promuove e vigila, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea di cui all articolo 1; e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela; f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età; g) promuove e collabora alla realizzazione di servizi di informazione destinati all infanzia e all adolescenza; vigila in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell infanzia stessa, allo scopo di segnalare 4

all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI; h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche in relazione alla prevenzione dell abuso dell infanzia e dell adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù); i) fornisce attività di consulenza agli operatori dei servizi sociali; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati; l) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all accoglienza ed all inserimento del minore straniero anche non accompagnato; m) collabora all attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell infanzia e dell adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell articolo 1, comma 4 del DPR 103/2007; n) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l infanzia, l adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni. 2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla 5

presente legge, il Garante: a) promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza; b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati; c) promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell infanzia e dell adolescenza e con le autorità giudiziarie; d) segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell azione degli enti locali a tutela dei minori. Art. 3 (Nomina del Garante) 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. 2. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l età evolutiva e quelle familiari ed educative. 3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante. 6

Art. 4 (Incompatibilità) 1. La carica di Garante è incompatibile con quella di: a) membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale; b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica, nonchè amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. Art. 5 (Decadenza dell incarico, sostituzione e revoca) 1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all articolo 4, sentito l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all invito, lo dichiara decaduto dall incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all articolo 3 comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni. 2. Il Consiglio regionale, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell articolo 3, comma 1. 3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l incarico affidato. In questo caso il 7

Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell articolo 3, comma 1. Art. 6 (Trattamento economico) 1. Le funzioni del Garante sono esercitate a titolo gratuito. 2. Al Garante è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per impegni istituzionali, pari al trattamento previsto per i dirigenti della Regione. Art. 7 (Ufficio del Garante) 1. L ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l infanzia e l adolescenza. 2. La Giunta regionale, nell ambito dello stanziamento annuale previsto per l attuazione della presente legge, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento. 3. Il Garante riferisce in Consiglio regionale, almeno una volta all anno sull attività svolta e trasmette al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. 4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad 8

adottare le ulteriori misure necessarie. Art. 8 (Rapporti con Autorità di garanzia) 1. Il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante di cui all articolo 1 si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell ambito delle loro competenze. Art. 9 (Relazioni e pubblicità) 1. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l iscrizione delle relazioni all ordine del giorno del Consiglio, affinché lo stesso le discuta. 2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale. 3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull attività svolta. Art. 10 (Regolamento) 1. La Giunta regionale definisce con 9

regolamento entro 90 giorni: a) l organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità; b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all età evolutiva ed alla famiglia; c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l attribuzione di diverse e specifiche risorse. Art. 11 (Conferenza regionale per l infanzia e l adolescenza) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell infanzia e dell adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell infanzia e dell adolescenza, una conferenza regionale sull infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività. Art. 12 (Norma finanziaria) 1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento della Unità Previsionale di Base 13.1.003, denominata Interventi socioassistenziali per la maternità, l infanzia e l adolescenza, del bilancio di previsione 2009, 10

parte spesa (cap. 2558 n.i.). 2. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 29 luglio 2009 LORENZETTI 11

LAVORI PREPARATORI Proposta di legge: di iniziativa dei consiglieri Rossi, Baiardini, Brega, Cintioli, Gilioni, Masci, Ronca e Tomassoni, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 aprile 2009, atto consiliare n. 1541 (VIII Legislatura); assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente Sanità e servizi sociali e, per competenza in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente Affari istituzionali e comunitari, il 23 aprile 2009; esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario; licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 16 luglio 2009, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Rossi (Atto n. 1541/BIS); esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2009, deliberazione n. 321. 12

Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale L.R. 29 luglio 2009, n. 18 AVVERTENZA Il testo della legge viene pubblicato con l aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note all art. 1, comma 4, lett. a), b) e c): La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata approvata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 11 giugno 1991, n. 135. La Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli è stata adottata dal Consiglio d Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996. La legge 20 marzo 2003, n. 77, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 18 aprile 2003, n. 91. La Risoluzione 48/134, recante Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, è stata adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993.

Note all art. 2, comma 1, lett. b), d), f), h) e m): Si riporta il testo dell art. 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante Istituzione della Commissione parlamentare per l infanzia e dell Osservatorio nazionale per l infanzia (pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1997, n. 302): «1. Commissione parlamentare per l'infanzia. Omissis. 6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.». Si riporta il testo degli artt. 1, comma 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante Regolamento recante riordino dell Osservatorio nazionale per l infanzia e l adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l infanzia, a norma dell articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (pubblicato nella G.U. 23 luglio 2007, n. 162): «1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Omissis. 4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a: a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. Omissis. 9. Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.». Per la Convenzione sui diritti del fanciullo, si vedano le note all art. 1, comma 4, lett. a), b) e c). Per la Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, si vedano le note all art. 1, comma 4, lett. a), b) e c). Si riporta il testo dell art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42): «9. Intervento nel procedimento. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.». La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, è pubblicata nella G.U. 10 agosto 1998, n. 185. Nota all art. 7, comma 4: La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante Nuovo Statuto della Regione Umbria, è pubblicata nell E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17. Note all art. 12, commi 1 e 2: La legge regionale 5 marzo 2009, n. 5, recante Bilancio di previsione annuale per l esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10. Il testo dell art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell Umbria (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente: «Art. 27 Legge finanziaria regionale. Omissis. 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: Omissis. c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; Omissis.».