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Estratto dal Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale N 13 Reg. Delib. N 374 Reg. Pubblic. OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): - approvazione misura delle percentuali di imposta per l'anno 2015 - approvazione ammontare delle detrazioni per l'anno 2015. L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di aprile alle ore 21:03, nella sede fissata nell O.d.G. Aula Consiliare Via F.lli Kennedy n.20 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Risultano: FUMAGALLI STEFANO P FUMAGALLI LUCA P MANTOVANI EMMA P ZANIRATO STEFANO P MANGANINI PIERANGELO P SALA MAURO P COMI SIMONE P BONANOMI ALBERTO P CASTURA' STEFANIA P COMI MAURIZIO P ADORNI LORENZO P MARINO MARIA CHIARA P CITTERIO CRISTINA MARIA P ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0. Assessori esterni: Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Balestra Giovanni Il SINDACO FUMAGALLI STEFANO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all ordine del giorno:

Deliberazione di C.C. n. 13 del 23.04.2015 OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): - approvazione misura delle percentuali di imposta per l anno 2015 - approvazione ammontare delle detrazioni per l anno 2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- SINDACO Punto n.6: tributo sui servizi indivisibili TASI, approvazione misura delle percentuali e imposta per l'anno 2015, approvazione ammontare delle detrazioni per l'anno 2015. MANGANINI Per quanto riguarda i servizi indivisibili l'ammontare delle spese indivisibili sono più o meno lo stesso ordine di grandezza dell'anno 2013, 2013 erano 432.000, nel 2014 la base di calcolo è 433.000. L aliquota rimane quella applicata l'anno scorso, il 2,3 x 1000, le detrazioni sono uguali a quelle che avevamo applicato l'anno scorso ovvero 60 fino alla rendita di 400 e 30 di detrazione da rendita da 401 a 500, inoltre per ogni figlio compreso di età fino a 26 anni c'è un'ulteriore detrazione di 30. Questo è quanto nel senso che non abbiamo modificato nulla rispetto all'anno precedente, anno 2014. SALA Noi votiamo contro a questo perché come l'anno scorso non è cambiato nulla, l'anno scorso avevamo richiesta di una maggiore detrazione per le famiglie che avevano dei disabili in casa, non era stata accettata e quindi come lo scorso anno anche quest'anno votiamo contro. MANGANINI Non è che non abbiamo voluto esaminare la vostra proposta, il problema come vedremo anche poi nel prosieguo, anche nella discussione poi sul bilancio, non c'è stato proprio spazio per fare interventi nel senso che qualsiasi intervento che potevamo pensare di fare doveva essere poi ricondotto a una nuova entrata, purtroppo questo spazio non c'è stato nel senso... ho pensato diverse variazioni anche sull'addizionale oltre al discorso che voi segnalavate sulla tasi ma in realtà purtroppo con i tagli che andremo esaminare non si è potuto fare questo tipo di intervento. SINDACO Mettiamo ai voti il punto n.6: tributo sui servizi indivisibili TASI, approvazione misura delle percentuali e imposta per l'anno 2015, approvazione ammontare delle detrazioni per l'anno 2015. Contrari: 4 (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio) Favorevoli: 9 IE Pag. 2

Contrari: 4 (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio) Favorevoli: 9 IL CONSIGLIO COMUNALE Dato atto che con art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni, è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), decorrente da 1/1/2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; premesso, altresì che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per i servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; richiamata la propria deliberazione n 9, in data odierna, con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell imposta unica municipale (IUC), comprendente, nella parte terza, anche il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 15.4.2014; considerato che effetto del co. 679 della L. 190/2014, il co. 677 dell art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che: il Comune puo determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile per il 2014 e per il 2015 l aliquota massima non puo eccedere il 2,5 per mille, considerato, altresì, che il comma 669 della L. 147/2013 stabilisce che Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ; dato atto che il comma 676 della L. 147/2013 stabilisce che L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l aliquota fino all azzeramento ; considerato il sopra richiamato comma 676, si ritiene di applicare la TASI alle Abitazioni principali e Pertinenze, come individuate nella normativa IMU, alle tipologie di immobili formalmente escluse dall applicazione IMU, per effetto dell art. 1 co. 707 lett. b) della L. 147/2013 (unità immobiliari appartenenti a Cooperativa edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali D.M. 22/04/20008- anche ex IACP; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; abitazioni possedute da personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia e non concesse in locazione) nonché alle abitazioni equiparate all abitazione principale (abitazione Pag. 3

possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, non locata; abitazione posseduta e concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grato, utilizzata da questi ultimi come abitazione principale, purché il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00; abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato gratuito, da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei paesi di residenza). La TASI non verrà applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1/A8/A9 (che assolvono, ai sensi di legge l imposta IMU nell aliquota appositamente prevista) e verrà azzerata la sua applicazione sulle rimanenti tipologie di immobili, vale a dire su altri fabbricati e aree edificabili ; stabilito che, in funzione di simulazioni eseguite dall Ufficio Tributi, in considerazione della base imponibile IMU risultante alla data del 31/12/2014 riferita alla tipologia abitazioni principali e pertinenze, l applicazione dell aliquota TASI nella misura del 2,3 per mille, senza applicazione di alcuna detrazione, determina un introito pari ad 486.057,00, a copertura di costi indivisibili pari ad 433.412,83 (allegato A ); Considerato che si rende opportuno riconoscere alcune detrazioni, assicurando comunque un incasso TASI di circa 425.0000,00, detrazioni da riconoscersi a favore dei soggetti passivi TASI, proprietari di abitazioni principali, oggetto passivo di imposta TASI, come sotto indicate: - detrazione, in funzione della rendita dell immobile: 60,00 a favore degli immobili abitazione principale aventi rendita fino ad 400,00; 30,00 a favore degli immobili abitazione principale aventi rendita compresa tra 401,00 ed 500,00; - ulteriore detrazione, di 30,00, per ogni figlio di eta compresa nei 26 anni, appartenente al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI; con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite, secondo le consuetudinarie regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile. Richiamato infine l articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 214/2011, il quale testualmente recita: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; Dato atto che il D.M. 16.3.2015 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2015, al 31 maggio 2015; Pag. 4

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale vigente; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio - Settore Tributario - ai sensi dell art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Visto il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione dell avvenuta registrazione della presunta entrata alle risorse del titolo I cat.1^ del Bilancio 2015, espresso dal Responsabile del Servizio - Settore Economico Finanziario - ai sensi dell art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Visto l art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza, ma non nel numero dei votanti. Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio) e n. 0 astenuti, resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; DELIBERA 1. fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, stabilire l aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) pari al 2,3 per mille, da applicarsi alle Abitazioni principali e Pertinenze, come individuate nella normativa IMU, alle tipologie di immobili formalmente escluse dall applicazione IMU, per effetto dell art. 1 co. 707 lett. b) della L. 147/2013 (unità immobiliari appartenenti a Cooperativa edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali D.M. 22/04/20008- anche ex IACP; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; abitazioni possedute da personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia e non concesse in locazione) nonché alle abitazioni equiparate all abitazione principale (abitazione possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, non locata; abitazione posseduta e concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grato, utilizzata da questi ultimi come abitazione principale, purché il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00; abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato gratuito, da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei paesi di residenza). La TASI non verrà applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1/A8/A9 (che assolvono, ai sensi di legge l imposta IMU nell aliquota appositamente prevista) e verrà azzerata la sua applicazione sulle rimanenti tipologie di immobili, vale a dire su altri fabbricati e aree edificabili, prevedendo altresì il riconoscimento di detrazioni, a favore dei soggetti passivi TASI, proprietari di abitazioni principali, così come di seguito indicate: - detrazione, in funzione della rendita dell immobile: 60,00 a favore degli immobili abitazione principale aventi rendita fino ad 400,00; Pag. 5

30,00 a favore degli immobili abitazione principale aventi rendita compresa tra 401,00 ed 500,00; - ulteriore detrazione, di 30,00, per ogni figlio di età compresa nei 26 anni, appartenente al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI; con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite, secondo le consuetudinarie regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile. 2. dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2015; 3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 4. trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza. Inoltre, stante l urgenza, Visto l art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Sala, Marino, Bonanomi, Comi Maurizio) e n. 0 astenuti, resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; ULTERIORMENTE DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Pag. 6

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): - approvazione misura delle percentuali di imposta per l'anno 2015 - approvazione ammontare delle detrazioni per l'anno 2015. PARERE DI REGOLARITA REGOLARITA TECNICA Art.49 del D. Lgs. 267/2000. Art. 49 del D. Lgs. 267/2000. Area Tributaria: Gestione Associata Lomagna e Osnago Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole ai sensi dell art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. Data 09 04 2015 Il Responsabile dell Area Tributaria: Gestione Associata Lomagna e Osnago F.to Spreafico Rag. Lara PARERE DI REGOLARITA REGOLARITA CONTABILE Art.49 del D.Lgs. 267/2000. Art. 49 del D. Lgs. 267/2000. Area Finanziaria Qualità Servizi Informatici Segreteria Cultura Sport e Affari Generali: Gestione Associata Lomagna e Osnago Vista la proposta di delibera si esprime il seguente parere: Favorevole ai sensi dell art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con attestazione dell avvenuta registrazione della presunta entrata alle risorse del titolo I cat.1^ del Bilancio 2015. Data : 09 04 2015 Il Responsabile dell Area Finanziaria Qualità Servizi Informatici Segreteria Cultura Sport e Affari Generali: Gestione Associata Lomagna e Osnago F.to Massironi Dott.ssa Barbara Pag. 7

Fatto, letto e sottoscritto. Il Presidente f.to FUMAGALLI STEFANO Il Segretario Comunale f.to Balestra Giovanni Certificato di pubblicazione Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08-05-2015 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (comprendendo nel computo del termine anche il giorno iniziale, come da attuali orientamenti giurisprudenziali). Lì, 08-05-2015 Il Segretario Comunale f.to Balestra Giovanni Attestazioni Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, certifica: o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dall ultimo di pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (come da attuali orientamenti giurisprudenziali). Lì Il Segretario Comunale f.to Balestra Giovanni Copia conforme all originale, per uso amministrativo. Il Segretario Comunale Balestra Giovanni Pag. 8