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COMUNE DI PIMENTEL COPIA Provincia di Cagliari VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 6 Del 17/03/2015 Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC: Determinazione aliquote IMU e TASI - Rate e scadenze di versamento anno 2015. L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18:30 nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione ORDINARIA e in prima convocazione; Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano all appello: N Consigliere P. 1 Corongiu Alessandra X 2 Manca Giovanni Battista X 3 Scano Robertino X 4 Pias Lorenzo X 5 Marras Walter X 6 Pillolla Roberto X 7 Deidda Sabrina X A. N Consigliere P. A. 8 Sollai Nicola X 9 Vacca Remigio X 10 Ortu Cecilia X 11 Desogus Carlo X 12 Giglio Anna Enrica X 13 Palmas Erika X Assume la Presidenza la dott.ssa Corongiu Alessandra in qualità di Presidente Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Castagna Maria Giovanna, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: - l art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l istituzione dell Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - l Imposta Unica Comunale si compone dell Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell utilizzatore dell immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; RILEVATO CHE: - unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni; - l imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall anno 2014, e anticipata al 2012 dall art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; - pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; DATO ATTO CHE: - i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n 446, possono: ai sensi dell art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: -modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all 1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); -aumentare l aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all 1,06 % per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; -modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base dello 0,4 per cento per l abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. N 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni). ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell aliquota massima del 2,5 per mille, l aliquota di base, pari all 1 per mille, o in diminuzione, sino all azzeramento; modificare solo in diminuzione l aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all art. 13, comma 8 del D.L. N 201/2011 convertito dalla legge n 214/2011 e s.m.i.; ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell art. 1 della Legge n. 147/2013, l articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 1, comma 677 dall art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dall anno 2014 è possibile superare i limiti originariamente fissati dalla legge nella determinazione dell aliquota TASI di un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011; CONSIDERATO : - che ai sensi dell art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l applicazione della IUC; - che ai sensi dell art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; - che lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell Ente impositore; DATO ATTO CHE ai sensi dell art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l imposta unica comunale l applicazione dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l applicazione dell IMU; VISTI: - l art. 42 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n 267 del 18.08.2000; - il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, ed in particolare l art. 52; - l art. 1, commi 639-731 della legge n. 147/2013 e s.m.i.; - l art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; - il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; VISTO il regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 20/05/2014; PRESO ATTO che il Ministero dell Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei comuni, ha precisato, con la circolare n 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; RITENUTO necessario individuare, ai sensi dell art.3 del Regolamento IUC parte TASI, i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI: Servizi indivisibili Costi Viabilità e infrastrutture stradali 94.260,00 Totale 94.260,00 CONSIDERATO opportuno, nell ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge sia per l IMU sia per la TASI, determinare le seguenti aliquote : IUC parte IMU: - Aliquota di base, comprese le aree fabbricabili: 7,6 per mille;

- Aliquota prevista per l abitazione principale inclusa nelle categorie A1 A8 A9 e relative pertinenze: 4 per mille con detrazione di euro 200,00; - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 2 per mille; IUC parte TASI: SONO ESENTI DALL IMPOSTA l abitazione principale inclusa nelle categorie diverse dalle precedenti e le abitazioni assimilate alla principale di cui all art. 7 del regolamento IUC parte IMU. Unica aliquota dell 1 per mille; RITENUTO, inoltre, di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC parte TASI: n.2 rate con scadenza: 16 giugno 2015 16 dicembre 2015 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell azione amministrativa espresso, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 dal responsabile dell area Amministrativo Contabile; VISTO il parere favorevole del revisore dei conti espresso, ai sensi dell art. 239, comma 1, lett.b) punto 7, del D.Lgs n. 267/2000; CON votazione unanime espressa in forma palese DELIBERA 1) DI STABILIRE per l anno 2015, le seguenti aliquote IUC parte IMU: - Aliquota di base, comprese le aree fabbricabili: 7,6 per mille - Aliquota prevista per l abitazione principale e relative pertinenze incluse nelle categorie A1 A8 A9: 4 per mille con detrazione di euro 200,00, - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 2 per mille, SONO ESENTI DALL IMPOSTA l abitazione principale inclusa nelle categorie diverse dalle precedenti e le abitazioni assimilate alla principale di cui all art. 7 del regolamento IUC parte IMU. 2) DI STABILIRE, per l anno 2015, la seguente aliquota IUC parte TASI : UNICA ALIQUOTA 1 PER MILLE per la copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili: Servizi indivisibili Costi Viabilità e infrastrutture stradali 94.260,00 Totale 94.260,00 3) DI STABILIRE, per l anno 2015 le seguenti scadenze di versamento: TASI:

n. 02 rate con scadenza: 16 giugno 2015 16 dicembre 2015 4) DI PRENDERE ATTO che le scadenze per il versamento dell IMU sono stabilite per legge in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2015; 5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge per garantire il rispetto delle scadenze..

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: IL PRESIDENTE F.to DOTT.SSA ALESSANDRA CORONGIU IL F.to IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA Che la presente deliberazione: E stata affissa all Albo Pretorio comunale on line dal giorno 20/03/2015 al giorno 04/04/2015 (art.32, comma 5, della legge 18/6/2009, n 69); E stata comunicata, con lettera n 694 in data 20/03/2015 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA Copia conforme all'originale Pimentel, 20.03.2015 IL RESPONSABILE ANNA MARIA MASCIA Deliberazione del Consiglio n. 6 del 17/03/2015