AREA COORDINAMENTO Via Torino, 45 00184 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. ACIU.2006.170 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 17 febbraio 2006 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Via XX Settembre, 20 00186 Roma AGEA - Uff. Monocratico - Area Controlli - Area Aut. Pagamenti SEDE l' A.P.T.I. - Via Collina 48-00187 Roma l' UNITAB Via dei Redentoristi,9/11 00186 Roma Coldiretti Via XXIV Maggio 43 Confagricoltura C.so V.Emanuele 101 00186 Roma CIA Via Mariano Fortuny, 20 Roma Copagri Via Calabria 32 O.N.T. Via XXIV Maggio 43 A.R.T.E.A. Via S. Donato 42/1 50127 Firenze A.V.E.P.A Via N. Tommaseo, 67 35131 Padova
A.G.R.E.A. Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 Bologna CA.A. Coldiretti s.r.l. Via XXIV Maggio 43 C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA C.A.A. Copagri Via Calabria 32 Coordinamento CAA c/o CAALPA Via L. Serra, 37 00153 Roma c/o CAA CANAPA Via Rovigo, 14 00161 Roma Oggetto: addendum N. 2 alla circolare n. ACIU.2005.694 dell 11 novembre 2005 ricognizione preventiva ai sensi dell art.12, del Reg. (CE) n. 795/04 settore tabacco In riferimento alla circolare richiamata in oggetto, applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico nel settore tabacco (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004), si riportano, in allegato al presente addendum, le risoluzioni delle questioni sottoposte all attenzione dell apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso della riunione del 8 febbraio 2006. 2
Il presente addendum e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul sito dell AGEA, all URL http\\www.agea.gov.it. Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza. Si sottolinea che sono all esame del gruppo di lavoro ulteriori quesiti oggetto di prossime comunicazioni. IL DIRETTORE DELL AREA COORDINAMENTO F.to Giancarlo Nanni 3
QUESITI RISOLTI AL TAVOLO TECNICO TABACCO RIUNIONE DEL 8 FEBBRAIO 2006 1 RICOGNIZIONE PREVENTIVA...2 CALAMITA NATURALI...2 2 REGIME PAGAMENTO UNICO...3
1 RICOGNIZIONE PREVENTIVA 1.1 Le quote di tabacco varieta' katerini (derivanti da una riduzione di kg. 1.500.000 del q.m.g. del gruppo varietale 05 sun cured) sono state distribuite nel triennio di riferimento in modo crescente sino ad essere attribuite in via definitiva nel 2002. Come verrà effettuato il calcolo per l'attribuzione del titolo? Ai sensi dell art. 37 del Reg. CE n. 1782/03, il calcolo dei titoli prenderà in considerazione la media triennale degli importi dei pagamenti percepiti, in base ai quantitativi di tabacco ammessi, in ciascun anno civile del periodo di riferimento (2000-2001-2002). CALAMITA NATURALI 1.2 In base al Reg. (CE) 864/2004 art 1 paragrafo 8, che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 articolo 40, parag 5, il produttore che ha aderito al programma di riscatto delle quote (Reg. CE 2075/92) può avvalersi dell art. 40, par, 5 del Reg. (CE) 1782/03 ed escludere l anno o gli anni di riferimento interessati dal riscatto delle quote tabacco. In tal caso il calcolo dell importo sarà fatto considerando gli anni di effettiva produzione. Nella procedura per la ricognizione preventiva presente sul SIAN, è stata riscontrata la possibilità di escludere gli anni per le sole circostanze eccezionali ma non per il riscatto delle quote. E' prevista una diversa modalità operativa? Con riferimento alla questione esposta si richiamano le disposizioni emanate con la circolare AGEA ACIU.2006.122 del 7 febbraio 2006. 1.3 Calamità naturale e richiesta delle circostanze eccezionali : Le aziende tabacchicole possono aver subito delle diminuzioni di produzione a seguito di calamità naturali, esempio grandine. Nel caso in cui il tabacco raccolto fosse stato inferiore alla "quota tabacco" contrattata, era comunque possibile che Agea riconoscesse al produttore stesso l'utilizzo per intero della "quota tabacco". Il premio liquidato da Agea corrispondeva invece al quantitativo di tabacco effettivamente raccolto. Qualora il tabacchicoltore fosse stato assicurato richiedeva all assicurazione la certificazione della calamità naturale per rendere possibile il riconoscimento dell'utilizzo integrale della "quota tabacco". Si chiede se il tabacchicoltore che ha subito una calamità naturale, supportata da documentazione giustificativa (quale la polizza assicurativa corredata dalla perizia grandine) può escludere quell'anno appellandosi alle "circostanze eccezionali. Nel caso di calamità naturali, il produttore può avvalersi delle circostanze eccezionali, per escludere l anno interessato, presentando come documentazione giustificativa quella a suo tempo presentata ed utilizzata ai fini del riconoscimento da parte di AGEA del mantenimento della quota tabacco (es. polizza assicurativa corredata dalla perizia grandine e la liquidazione del danno).
1.4 Impegni agroambientali e richiesta delle cause di forza maggiore Un produttore che: - ha aderito alle misure agroambientali su 5 ettari; - in seguito all adozione di tali impegni ha prodotto una quantità inferiore di tabacco sui 5 ettari; pertanto il produttore ha coltivato una superficie maggiore per produrre tutta la sua quota contrattata, chiedendo in affitto ulteriori 3,5 ettari; tale operazione ha una ripercussione sul numero di titoli. In sintesi e sulla base di quanto precisato, il produttore che ha subito una riduzione della produzione (e quindi un danno) per l adesione agli impegni agroambientali, ma che ha anche chiesto in affitto e coltivato più superficie per la produzione dell intera quota contrattata, può invocare le causa di forza maggiore o circostanze eccezionali? In tal caso il produttore dimostra la connessione del danno con la riduzione della produzione mediante l utilizzo di una maggiore superficie su cui coltivare tabacco. Nel caso in questione, non è possibile invocare le circostanze eccezionali avvalendosi dell agroambiente in quanto, avendo l agricoltore raggiunto la quota di produzione contrattata con l affitto dell ulteriore superficie, il danno cioè la minor produzione non si è verificato. 2 REGIME PAGAMENTO UNICO 2.1 I produttori che abbandonano definitivamente la produzione di tabacco possono beneficiare di titoli nella misura del 40%? In caso affermativo, la superficie di riferimento sarà quella della ricognizione o il relativo 40%? I produttori che abbandonano definitivamente la produzione di tabacco se sono presenti nel periodo di riferimento ed hanno ricevuto la comunicazione della ricognizione preventiva, dopo aver confermato o segnalato eventuali modifiche dei dati comunicati, avranno calcolati dei titoli provvisori che gli stessi produttori potranno fissare e, successivamente, utilizzare su eventuali superfici ammissibili ai sensi dei Regg. CE n. 1782/03, 795/04, 796/04 e 1973/04 beneficiando dei premi del regime di pagamento unico. Per superficie di riferimento si intende la media delle superfici dichiarate nel periodo di riferimento previsto dal Reg. (CE) n. 1782/03. 2.2 I produttori che nel 2003 hanno richiesto ed ottenuto l'abbandono della propria quota possono beneficiare del titolo secondo i dati della ricognizione o le due misure sono incompatibili? Il riscatto delle quote ai sensi del Reg. CE 2075/92 e i benefici derivanti dal possesso di titoli relativamente al regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03 non
sono incompatibili tra loro. Infatti se il produttore era presente nel periodo di riferimento, allo stesso verranno calcolati i titoli secondo i dati comunicati e confermati in fase di ricognizione preventiva. Nel caso in cui i benefici derivanti dal regime del riscatto quote proseguano nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico, l art. 35 del Reg. CE n. 1782/03, così modificato dal Reg. CE n. 864/04 stabilisce che il produttore può beneficiare o del pagamento unico o del prezzo di riscatto quote. Tuttavia, se il prezzo di riscatto delle quote è superiore all importo calcolato per il tabacco da includere nell importo di riferimento, l agricoltore ha diritto, oltre al pagamento unico, ad una parte del prezzo di riscatto corrispondente alla differenza tra il prezzo di riscatto e l importo calcolato a norma dell allegato VII, punto I del regolamento CE n. 1782/03. 2.3 nei casi di cessione, subentri aziendali, vendite ecc, il vecchio regime delle quote rimane inalterato relativamente al 60%? se no quali sono le principali indicazioni? (trattasi di aziende che essendo subentrate con i POR - primo insediamento, si sono impegnate ad acquisire le quote di produzione delle "vecchie" aziende). Con l applicazione del Reg. (CE) n. 1782/03 a partire dal 1 gennaio 2006, il regime delle quote tabacco non esiste più. Il produttore per quanto concerne il 60 % del premio derivante da coltivazione di tabacco si dovrà attenere al punto 3 dell art. 4 del D.M. D/63 del 30.01.2006.