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Transcript:

La Legge Sabatini FVG e gli altri strumenti di agevolazione regionali e possibilità di cumulo Udine, 3 dicembre 2018 Diego Angelini Direzione centrale attività produttive Servizio per l accesso al credito delle imprese

Regole generali dell UE (RGE) Articolo 8, Reg. (UE) n. 651/2014 Cumulo 3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

Regole generali dell UE (De minimis) Articolo 8, Reg. (UE) n. 651/2014 Cumulo 2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Interventi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) finanziamenti a tasso agevolato sul Fondo per lo sviluppo delle PMI e dei servizi (Fondo per lo sviluppo) contributo in conto impianti a valere sulla Legge Sabatini FVG

Il cumulo nella disciplina del FRIE ARTICOLO 14 DIVIETO DI CUMULO, CRITERI OPERATIVI Gli aiuti rivenienti da interventi di cui al regolamento (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario, nazionale, regionale o locale, né con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1417/2014 e successive modifiche concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un intensità d aiuto superiore ai massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, tenuto anche conto di quanto previsto dall articolo 8 dello stesso. Gli aiuti rivenienti da interventi di cui al regolamento (UE) 1407/2013 devono - rispettare il plafond massimo di aiuti in de minimis previsto dalla relativa normativa, - e, in caso di cumulo (laddove possibile) con altri aiuti di Stato concessi in ESL per gli stessi costi ammissibili, non comportare nel loro complesso il limite di ESL previsto per i casi di specie (cfr. art. 5 punto 2 del predetto Regolamento Comunitario)

La cumulabilità dei prestiti FRIE I prestiti concessi a valere sul FRIE possono essere cumulati con altri aiuti pubblici sugli stessi costi: sia nel caso in cui siano concessi in base al regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione); sia se sono concessi in base al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)

Il cumulo nella disciplina del FS Art. 8, Reg. DPReg 209/2012 (Regimi d aiuto) 1. << le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente titolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 ( ) con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) di tale regolamento>>. 6. <<... ovvero, su domanda del soggetto richiedente, in alternativa a quanto previsto al comma 1, le agevolazioni sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 >>

La cumulabilità dei prestiti FS I prestiti concessi a valere sul FS possono essere cumulati con altri aiuti pubblici sugli stessi costi: sia nel caso in cui siano concessi in base al regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione); sia se sono concessi in base al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)

Il cumulo nella disciplina dei contributi Legge Sabatini FVG 6.16. Reg. DPReg 205/2004 L agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell Unione europea, con particolare riferimento al disposto dell articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 e dell articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014. Operazioni finanziarie: i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell acquisizione di macchinari. La Banca o Società di leasing sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a: se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte; se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;

La cumulabilità dei contributi Legge Sabatini FVG I contributi concessi a valere sulla Legge Sabatini FVG possono essere cumulati con altri aiuti pubblici sugli stessi costi

La cumulabilità dei prestiti agevolati con i contributi Sabatini FVG Prestito FRIE o FS concesso per acquisto macchinario Contributo Sabatini FVG per acquisto stesso macchinario La somma dei due aiuti non deve superare il 20% del costo de macchinario se PI o il 10% del costo del macchinario se MI

Qual è e come si calcola l aiuto Nel caso dei prestiti FRIE e FS L AIUTO NON È L IMPORTO DEL PRESTITO MA LA DIFFERENZA, ESPRESSA IN VALORE ATTUALE, DEGLI INTERESSI AL TASSO DI MERCATO CONVENZIONALE ED IL TASSO AGEVOLATO EFFETTIVAMENTE APPLICATO

Tasso di mercato convenzionale È calcolato in base al tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea, attualmente pari a -0,18% Al quale è da aggiungere un margine, dipendente dalla situazione economico-finanziaria dell impresa e dal grado di garanzie fornite, che solitamente è pari a +100 punti base 0,82%

FRIE Commissioni bancarie La Banca trattiene a titolo di compenso globale per l istruttoria e la gestione dei mutui un aliquota degli interessi corrisposti sulle somme residue, determinata in misura percentuale scalare: 0,95% per i finanziamenti fino a 2.500.000,00; 0,85% per finanziamenti fino a 7.500.000,00; 0,45% per i finanziamenti oltre 7.500.000,00.

Fondo per lo sviluppo Tassi di interesse in via generale: tasso fisso dell 1,30% nel caso di concessione di finanziamenti agevolati di importo non superiore ad EUR 150.000: tasso fisso dell 1,20%

Esempio di cumulo FRIE e Sabatini FVG Acquisto di macchinario da 300.000 con prestito sul FRIE di 225.000, pari al 75% del costo del macchinario, per 15 anni al tasso dello 0,95% Interessi FRIE non attualizzati 16.800 - Contributo Sabatini FVG 12.150 = Interessi residui: 4.650

La cumulabilità delle garanzie del FCG La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al paragrafo D (ndr: coperture massime FCG). La Garanzia Diretta non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria. La Controgaranzia è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al paragrafo D (ndr: coperture massime FCG). La Controgaranzia non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

La cumulabilità dei contributi Sabatini FVG con le garanzie del Fondo centrale di garanzia Le garanzie del Fondo centrale di garanzia non sono cumulabili per decisione ministeriale con i finanziamenti agevolati FRIE e FS Possono invece essere cumulati sul finanziamento bancario non agevolato sia il contributo Sabatini sia la garanzia agevolata del Fondo centrale di garanzia Attualmente non si pongono problemi di cumulabilità per l accesso alla Sezione speciale FVG del Fondo centrale di garanzia, in quanto la maggiorazione dal 60% all 80% di copertura si applica alle operazioni con durata inferiore ai 36 mesi

Sezione speciale FVG del FCG Sostiene le operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale in Friuli Venezia Giulia.

Sezione speciale FVG del FCG E da considerarsi sussistente il progetto di sviluppo aziendale se le operazioni sono dirette al finanziamento dei seguenti ambiti: a) fasi iniziali dell attività dei soggetti beneficiari; b) capitale connesso all espansione dell attività dei soggetti beneficiari; c) capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario (rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario); d) nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing; e) attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione; f) attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all ottenimento di nuovi brevetti.

Sezione speciale FVG del FCG Sono soggetti beneficiari ai sensi dell Accordo le PMI e i professionisti aventi la sede principale e/o almeno un unità locale ubicata nel territorio della Regione. In caso di operazioni inerenti a fabbisogni di capitale circolante è richiesta una dichiarazione del soggetto beneficiario che le risorse del FESR sono utilizzate per agevolare attività economica che si svolge sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Non ha alcuna rilevanza la localizzazione dei fornitori destinatari dei pagamenti effettuati con l operazione finanziaria garantita, essendo del tutto indifferente se gli stessi sono insediati in FVG oppure no. Sono sempre inammissibili le operazioni relative al consolidamento di debiti.

Maggiorazione della copertura Attualmente, le PMI possono innanzitutto sfruttare la maggiorazione della Sezione speciale FVG, con un aumento dal 60% all 80% della quota di copertura del Fondo centrale, per gli interventi in garanzia diretta sulle operazioni di durata inferiore ai 36 mesi (c.d. Altre operazioni finanziarie, secondo quanto indicato nelle Disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del Fondo centrale) di valore inferiore a 25.001 euro e superiore a 175.000 euro.

Maggiorazione della copertura È inoltre possibile usufruire della Sezione speciale FVG per aumentare fino all 80% l intervento del Fondo centrale in garanzia diretta anche per le Operazioni sul capitale di rischio, cioè le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle PMI, e per le Operazioni di sottoscrizione di mini bond, ovvero l acquisto di obbligazioni emesse dalle PMI da parte di un intermediario finanziario.

Maggiorazione della copertura e azzeramento dei costi di commissione In tutti i casi nei quali intervenga la Sezione speciale FVG, gli eventuali costi di commissione previsti dal Fondo centrale sono azzerati, per cui la garanzia di cui può godere la PMI è gratuita.

Direzione centrale attività produttive Servizio per l accesso al credito delle imprese Via Trento n. 2, Trieste credito@regione.fvg.it www.regione.fvg.it