COMMISSIONE COOPERATIVE

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COMMISSIONE COOPERATIVE Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari Martino Cito Componente della Commissione Cooperative

ART. 2424 CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE Stabilisce che le voci del patrimonio netto vengano indicate nel passivo dello stato patrimoniale secondo il seguente schema: A) Patrimonio netto: I Capitale. II Riserva da soprapprezzo delle azioni. III Riserve di rivalutazione. IV Riserva legale. V Riserve statutarie. VI Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII Altre riserve, distintamente indicate. VIII Utili (perdite) portati a nuovo. IX Utile (perdita) dell'esercizio. Art. 2427 C.C. Informazioni in nota integrativa 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 2

CAPITALE SOCIALE Il nostro ordinamento assegna al capitale più di una funzione: a) in primo luogo, il capitale sociale ha un rilievo organizzativo. Ad esso si commisurano diritti ed obblighi patrimoniali come pure diritti amministrativi; b) in secondo luogo, il capitale assolve al compito di apprestare un parametro per la valutazione della situazione patrimoniale ed economica dell impresa; c) in terzo luogo, il capitale sociale assolve ad una funzione di garanzia per i terzi. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 3

NATURA DEL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA Lo scopo della Cooperativa consiste nel procurare ai soci un vantaggio patrimoniale. Il Capitale Sociale è il valore monetario dei conferimenti che i soci si sono impegnati a fare (capitale sottoscritto) o hanno eseguito (capitale versato). Il capitale nella cooperativa svolge, sia pure in misura ridotta, nei confronti delle società di capitali, la stessa funzione di produzione, di organizzazione (diritti di amministrazione, parametro per stabilire il conseguimento di un utile o di una perdita), di garanzia nei confronti dei creditori sociali e di continuazione dell attività sociale. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 4

IL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA La partecipazione sociale può essere rappresentata: AZIONI: se la cooperativa applica la disciplina delle S.p.A. QUOTE: se la cooperativa applica la disciplina delle S.r.l. NELLE COOP NUMERO MINIMO DI SOCI Art. 2522 C.C.: se si adottano le norme sulle S.r.l. sono necessari 3 soci persone fisiche, in tutti gli altri casi il numero minimo dei soci è 9. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 5

VARIABILITA DEL CAPITALE SOCIALE NELLE COOP PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA Art. 2524, comma 1, C.C.: «il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito», tale aspetto conferma la variabilità dello stesso, da sempre presente nella legislazione del nostro Paese in materia di cooperative. Tale disposizione non richiede che l atto costitutivo fissi l entità del capitale, per il quale nemmeno è stabilito un ammontare minimo legale. Il «principio della porta aperta» per agevolare il perseguimento dello scopo mutualistico, prevede la possibilità in ogni momento di ammettere nuovi soci, il recesso o l esclusione degli stessi, con conseguente liquidazione della partecipazione. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 6

VALORE DELLE AZIONI/QUOTE Limiti: Art. 2525 c.c. (Quote e azioni sociali) Valore Nominale unitario: minimo 25 (azione o quota) massimo 500 (azione o quota) Valore delle quote o azioni possedute da ciascun socio persona fisica: massimo 100.000 Tale valore può esser rivalutato, sulla base degli indici ISTAT, previste dall art. 21, comma 6, dalla legge n. 59/1992 ECCEZIONE: nelle società cooperative con più di 500 soci, tale limite può essere elevato fino al 2% del capitale sociale (previsto dall atto costitutivo). 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 7

DEROGHE AL VALORE DELLE AZIONI/QUOTE I limiti indicati non operano nei confronti dei conferimenti in natura, delle operazioni di aumento gratuito di capitale, dovute a imputazione di riserve o di ristorni (ex art. 2545-quinquies e sexies), oltre che nei confronti delle persone giuridiche e dei soci finanziatori. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 8

CATEGORIE DI SOCI NELLE COOPERATIVE SOCI ORDINARI (COOPERATORI) SOCI FINANZIATORI SOCI SOVVENTORI (ART. 4 della L. n. 59/1992) SOCI TITOLARI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA (Art. 5 della L. n. 59/1992) SOCI SOTTOSCRITTORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (art. 2526 C.C.) 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 9

SOCI ORDINARI Art. 2538 C.C. - Principio di una testa un voto per i soci (persone fisiche) iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni (per le persone giuridiche max 5 voti) Art. 2545 quinquies C.C. - Partecipazione agli utili: l atto costitutivo indica le modalità e le percentuali massime di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori i dividendi ai soci cooperatori non possono comunque superare il tasso dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato del 2,5 % I soci sono obbligati ad effettuare i conferimenti e le prestazioni previste dall atto costitutivo per la qualifica di socio, pena l esclusione. I soci sono responsabili fino a un anno dallo scioglimento del rapporto associativo per i conferimenti non versati e, in caso di insolvenza della società, rispondono nei limiti della quota sociale sottoscritta. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 10

SOCI SOVVENTORI PRESUPPOSTO Esistenza di una clausola statutaria che preveda l istituzione e le modalità di utilizzo di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nei quali far affluire i conferimenti dei sovventori. DIRITTO DI VOTO Massimo 5 voti (indicato nello Statuto) e comunque non più di 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI Tasso di remunerazione max + 2% rispetto a quello riconosciuto agli altri soci. RIMBORSO DELLE AZIONI In caso di liquidazione l atto costitutivo può prevedere che siano rimborsati prima del rimborso dei soci cooperatori. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 11

SOCI APC Possono emettere APC (Azioni di Partecipazione Cooperativa) le Cooperative che abbiano adottato nei modi e nei termini, previsti dallo Statuto, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale. DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO; PRIVILEGIATE NELLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI (LIMITE MAX +2%) DIRITTO DI PRELAZIONE NEL RIMBORSO DEL CAPITALE ALLO SCIOGLIMENTO POSTERGATE NELLA PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE LIMITAZIONI POSSONO ESSERE EMESSE PER UN AMMONTARE NON SUPERIORE AL VALORE CONTABILE DELLE RISERVE INDIVISIBILI DERIVANTI DALL ULTIMO BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE DEVONO ESSERE OFFERTE IN MISURA NON INFERIORE ALLA META IN OPZIONE AI SOCI ED AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA SOCIETA COOPERATIVA ASSEMBLEA SPECIALE e RAPPRESENTANTE COMUNE 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 12

INDIVISIBILITA DELLE RISERVE Il combinato disposto degli artt. 2514 e 2545-ter del C.C. individua il concetto di indivisibilità delle riserve. Art 2514 C.C. individua i requisiti statutari delle cooperative a mutualità prevalente e precisamente: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 13

INDIVISIBILITA DELLE RISERVE Art. 2545-ter C.C. 1. Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. 2. (.) Inoltre, dall analisi delle disposizioni del codice civile e dalle disposizioni per l attuazione dello stesso codice e transitorie si evince che anche le cooperative a mutualità prevalente possono individuare delle riserve divisibili da destinare a favore dei soli soci finanziatori. Tali riserve, chiaramente, non dovranno essere obbligatoriamente devolute nelle ipotesi di legge. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 14

DISTRIBUZIONE DELL UTILE D ESERCIZIO Art. 2545-quater C.C. FONDO DI RISERVA LEGALE almeno il 30% degli utili netti annuali FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE pari al 3% dell utile (ai sensi dell art.11 della legge n. 59/1992) 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 15

DISTRIBUZIONE DELL UTILE D ESERCIZIO IL RESIDUO A DISPOSIZIONE DELL ASSEMBLEA, CHE PUO DELIBERARE LE SEGUENTI DESTINAZIONI: AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO (art. 7 della L. n. 59/1992) DIVIDENDI SOCI COOPERATORI: nella misura max del tasso d interesse dei Buoni Fruttiferi Postali + 2,5% (art. 2514, lett. a) C.C. (LIMITE ART. 2545-quinquies c.2, CC) SOCI SOVVENTORI e POSSESSORI DI APC: nella misura del dividendo dei soci cooperatori aumentati del 2% SOCI FINANZIATORI: non si prevede alcun limite legislativo all erogazione dei dividendi (escluso il caso in cui siano anche soci cooperatori (art. 2513 del C.C. lett. b)) RISERVE DI PATRIMONIO RISTORNI (art. 2545-sexies C.C.) 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 16

DISTRIBUZIONE DELL UTILE D ESERCIZIO E se non viene versato il 3% a ai Fondi Mutualistici? Art.11 L.59/92 comma10 Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 17

COPERTURA PERDITE D ESERCIZIO Art. 2545-ter C.C. 1. (.) 2. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. La legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 3, statuisce che l utilizzo delle riserve formate ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 per la copertura delle perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali purché successivamente non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve stesse non siano ricostituite. In base al disposto del citato art. 3, è permesso impiegare la riserva minima obbligatoria, in quanto riserva indivisibile, a copertura di perdite dell esercizio 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 18

COPERTURA PERDITE D ESERCIZIO RACCOMANDAZIONE IN TEMA DI COPERTURA DELLE PERDITE NELLE SOCIETA COOPERATIVE MAGGIO 2003 il mantenimento di un limite minimo del capitale sociale, corrispondente ad una quota per ciascun socio del valore nominale di almeno 25,00 ciascuna, evitando quindi che il capitale sociale della cooperativa possa scendere, a seguito di perdite, al di sotto del corrispondente valore minimo di costituzione; di provvedere comunque, in presenza di utili di esercizio ed effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, alla copertura delle perdite, sia al fine di rendere una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale, sia al fine di evitare un patrimonio sociale in cui coesistano ingiustificatamente poste positive e poste negative, che nei fatti si compensano automaticamente. di rispettare, nell utilizzo delle riserve, il grado di disponibilità delle stesse, come indicato dalla legge e dalla prassi amministrativa. Quando si decida la copertura delle perdite pregresse o di esercizio attraverso l utilizzo delle riserve di patrimonio, occorre utilizzare in primis quelle eventualmente "divisibili" (vedi art. 2545 ter ex D.Lgs 6/03) o facoltative e solo successivamente quelle indivisibili o obbligatorie per legge. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 19

investitori mercato mutualità 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 20

GLI STRUMENTI FINANZIARI Il legislatore, mediante la previsione di cui all art. 2526 C.C., ha espressamente consentito alla società cooperativa l emissione di strumenti finanziari, lasciando grande spazio all autonomia statutaria quanto alla determinazione del loro contenuto. Tali strumenti finanziari si differenziano non solo dalle azioni cooperative e dalle obbligazioni, ma anche dalle preesistenti azioni riservate ai soci sovventori, previste dall art. 4, legge n. 59/1992. Strumenti finanziari per Coop. S.p.A. Strumenti dotati di diritti patrimoniali, diritti amministrativi oppure di natura complessa Strumenti finanziari per Coop S.r.l. La coop può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 21

DIRITTI PATRIMONIALI In primo luogo, i privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si possono estendere alle riserve che o per legge o per statuto, a norma dell art. 2545-ter c.c., sono indivisibili. Gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori di società cooperative a mutualità prevalente, non possono attribuire un diritto alla remunerazione che ecceda due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 2514, comma 1, lett. b, c.c.). Si noti al proposito che il limite rileva per i soli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori e non riguarda né quelli offerti a non soci (e dunque neppure i titoli di debito, che non potranno mai essere collocati direttamente presso i soci stessi), né quelli che non rappresentano la partecipazione al capitale della società. Inoltre, non riguarda nemmeno i titoli posseduti dagli stessi soci cooperatori se non sono stati da questi sottoscritti, perché ad es. acquistati sul mercato secondario successivamente all emissione. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 22

DIRITTI AMMINISTRATIVI: DIRITTO DI VOTO Per tutelare l effettività dello scopo mutualistico il legislatore ha ritenuto di dover imporre dei limiti all eventuale potere deliberativo di competenza dei soci finanziatori. Tali limiti sono stati pensati per permettere ai soci cooperatori di mantenere il potere necessario per consentire loro di perseguire lo scopo mutualistico prefissato. Al riguardo, l art.2526,comma 2,c.c.prevede, infatti, che ai possessori di strumenti finanziari non possa essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 23

DIRITTI AMMINISTRATIVI: NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Inoltre, i possessori di strumenti finanziari, a norma dell art. 2542, comma 4, c.c. e dell art. 2543, comma 2, c.c. e in presenza di apposita previsione statutaria, possono rispettivamente eleggere fino ad un terzo degli amministratori e fino ad un terzo dei componenti dell organo di controllo. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 24

UN CASO PRATICO Supponiamo che la cooperativa Alfa S.p.A. emetta uno strumento finanziario di cui all art. 2526 c.c. a fronte dell apporto di un immobile in godimento effettuato da un socio finanziatore per la durata di anni 15. Il bene apportato è capace di fornire alternativamente un fitto attivo (costo opportunità) di euro 12.000 per anno. Per essere computato nel capitale sociale, il valore del godimento apportato deve essere attualizzato. Per realizzare la stima dell apporto calcoliamo la somma dei valori attuali dei rendimenti ottenibili dal mercato con investimenti diversi, ipotizzando un tasso di attualizzazione dell 8%. Valore attuale dell apporto: (1 + 0.08) 15-1 12.000 = 12.000 x 8,55947869 = 102.714 0.08(1 + 0,08) 15 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 25

UN CASO PRATICO Scritture contabili relative all emissione dello strumento finanziario SP A) 1-bis Socio a SP A) 1-bis Capitale 102.714 finanziatore* c/strumenti finanziari Esecuzione dell apporto SP B) I-7 Immobiliz- a SP A) 1-bis Socio 102.714 zazioni immateriali finanziatore Le utilità conferite devono essere capitalizzate per quantificare la quota di capitale spettante al socio finanziatore. 21/11/2013 Il patrimonio netto e gli strumenti finanziari 26