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COMUNE DI RIVALBA Provincia di Torino Regolamento recante norme per la ripartizione dell incentivo economico di cui al comma 5 dell articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 14/05/2010. In vigore dal 30/05/2010.

I N D I C E Art. 1 - Oggetto del regolamento pag. 3 Art. 2 - Definizione delle prestazioni pag. 3 Art. 3 - Definizione della somma e determinazione delle percentuali di liquidazione pag. 4 Art. 4 - Conferimento degli incarichi pag. 4 Art. 5 - Ripartizione della somma derivante da lavori ed opere pag. 4 Art. 6 - Ripartizione della somma derivante da atti di pianificazione pag. 6 Art. 7 - Perdita del diritto all incentivo pag. 7 Art. 8 - Determinazione incentivi per le attività pregresse pag. 7 Art. 9 - Copertura rischi professionali pag. 7 Art. 10 - Rinvio pag. 7 Art. 11 - Rinvio dinamico pag. 8 Art. 12 - Norme abrogate pag. 8 Art. 13 - Pubblicità del regolamento e degli atti pag. 8 Art. 14 - Variazioni del regolamento pag. 8 Art. 15 - Entrata in vigore pag. 8

Articolo 1 Oggetto del regolamento Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito del presente Regolamento denominato Codice ). Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione e accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione della somma incentivante prevista dalla vigente normativa (art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Articolo 2 Definizione delle prestazioni Per progettazione di opere e lavori pubblici si intende quella relativa ad interventi che rientrino nell ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte, rispettivamente, ai commi 3, 4 e 5 dell art. 93 del Codice e nel titolo III capo II del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 e s.m.i. Per opere e lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra un livello di progettazione ed il successivo risponda ai criteri di ragionevolezza, economicità e di efficacia, i due livelli di cui sopra possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione. Tale facoltà si applica, su preventiva proposta del Responsabile del Procedimento ai sensi dell art. 93 comma 2 del Codice; per opere e lavori pubblici che necessitino di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o Amministrazioni esterne all Ente e/o siano destinati all acquisizione di pareri all interno di una conferenza di servizi, resta salvo l obbligo di ottenere i prescritti pareri prima dell approvazione della progettazione esecutiva. Per atti di pianificazione generale si intendono: il Piano Regolatore Generale Comunale o intercomunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, i piani tutti previsti dalle vigenti norme urbanistiche nazionali regionali e provinciali ed i loro aggiornamenti, mentre per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani di insediamento produttivi, i piani di zona per l edilizia economico - popolare, le localizzazioni degli interventi per l edilizia economico - popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell articolo 51 della Legge 685 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali, anche in variante o in deroga a questi ultimi. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento le varianti ai progetti di opere o lavori pubblici ed agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 3 Definizione della somma e determinazione delle percentuali di liquidazione Per ogni singola opera o lavoro pubblico la somma da ripartire è determinata, sulla base della vigente normativa - art. 61 comma 7 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133 come modificata dall art. 18 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 - nella misura attualmente prevista dalle vigenti normative dell importo posto a base di gara, in ogni caso al netto dell I.V.A. Per atti di pianificazione, comunque denominati, la somma è calcolata nella misura del 30% (trenta percento) sull importo della tariffa professionale relativa alla redazione di detti atti, come definita nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 6679 del 01.12.1969 e s.m.i., ed al netto delle spese di cui agli artt. 10 e 11 della suddetta Circolare n. 6679/69. La somma relativa alla progettazione di opere e lavori pubblici non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. La somma da ripartire viene prelevata dagli stanziamenti previsti, ai sensi dell articolo 93 comma 7 del Codice, per ogni singola opera o lavoro, ed è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell amministrazione. Articolo 4 Conferimento degli incarichi Gli incarichi di progettazione, così come quelli la redazione di atti pianificatori, qualora affidati a dipendenti interni alla pubblica amministrazione, sono conferiti, di norma, con Deliberazione della Giunta Comunale. Nell atto di conferimento dell incarico sono indicati i nominativi del Responsabile Unico del Procedimento, se non già diversamente individuato, del tecnico o dei tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto e della direzione dei lavori e dei collaboratori tecnici e amministrativi che partecipano all attività di progettazione e pianificazione. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell incarico, devono avere i requisiti di cui all articolo 90 del Codice. I progetti sono firmati da dipendenti dell Ufficio Tecnico abilitati all esercizio della professione ed iscritti ai rispettivi albi e/o ordini professionali. I tecnici diplomati possono redigere progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un altra amministrazione pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. Articolo 5 Ripartizione della somma derivante da lavori ed opere La somma definita ai sensi del precedente articolo 3, primo capoverso, è ripartita nel modo seguente: a) 75 % in favore degli incaricati della redazione degli elaborati progettuali, direttore dei lavori e collaudatore e Responsabile del Procedimento - secondo le percentuali di seguito indicate;

b) 25 % in favore del tecnico comunale ed altri collaboratori - secondo le percentuali di seguito indicate. Per altri collaboratori si intendono i dipendenti, anche di altri servizi, che in maniera trasversale, oppure occasionalmente (in funzione di specifiche peculiarità dell intervento o dell atto di pianificazione) svolgono attività di collaborazione incentivabili. La somma di cui all art. 3, viene ripartita dal responsabile dell ufficio attuatore dell intervento, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente articolo, tenuto conto delle responsabilità delle singole figure professionali e del carico di lavoro svolto dai soggetti aventi diritto. Il personale destinatario della somma di cui al primo capoverso, lettera a) è individuato, in base all articolo 92 comma 5 del Codice, tra il Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, della sua validazione/verifica, della redazione del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo. La somma di cui sopra (75 % del totale come individuato ai sensi dell art. 3) viene ripartita in base alle seguenti percentuali: FASI DELL INTERVENTO % INCENTIVO Responsabile Unico del procedimento 30 Progetto preliminare 12 Progetto definitivo 13 Progetto esecutivo 15 Validazione/verifica progetto (artt. 47 e 48 D.P.R. 554/99) 5 Redazione piano della sicurezza 5 Direzione Lavori - C.R.E. 20 TOTALE 100 Qualora durante la redazione del progetto, per volontà del responsabile unico del procedimento - come previsto dal secondo capoverso dell art. 2 del presente regolamento - un livello di progettazione sia conglobato nel successivo, l incentivo relativo al livello di progettazione soppresso verrà comunque corrisposto. Il personale destinatario della somma di cui al primo capoverso, lettera b) è individuato tra il tecnico comunale e gli altri dipendenti, anche di altri servizi, che in maniera trasversale, oppure occasionalmente (in funzione di specifiche peculiarità dell intervento o dell atto di pianificazione) svolgono attività di collaborazione incentivabili. La somma di cui sopra (25 % del totale come individuato ai sensi dell art. 3) viene ripartita tra i citati dipendenti in base alle seguenti percentuali: % INCENTIVO Tecnico comunale 70 Supporto amministrativo 30 TOTALE 100 In ogni caso, qualora nell espletamento delle procedure relative alla predisposizione degli atti non siano coinvolti dipendenti degli altri servizi, l intero 25% sarà corrisposto al tecnico comunale.

Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o qualsiasi altra figura sopra riportata, e comunque in tutti i casi in cui un dipendente svolga più prestazioni, le singole quote di competenza sono cumulabili. La quota del 30 % della somma spettante al Responsabile Unico del Procedimento è dovuta in ogni caso, anche qualora l incarico sia affidato in tutto o in parte a professionisti esterni. La liquidazione degli incentivi per la progettazione è effettuata ad avvenuta approvazione dei vari livelli progettuali, per la parte di competenza, e del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo, per le fasi successive; la quota riferita alla responsabilità del procedimento è liquidata a seguito dell approvazione del certificato di regolare esecuzione (o dell atto di collaudo). Non viene operata alcuna ripartizione qualora il progetto esecutivo non venga approvato. Articolo 6 Ripartizione della somma derivante da atti di pianificazione Il 30% dell importo della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione, comunque denominati, è ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. La somma relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue: % INCENTIVO Responsabile Unico del procedimento 30 Tecnico o tecnici che sottoscrivono l atto, assumendone la 20 responsabilità professionale Personale dell ufficio tecnico che partecipa direttamente alla predisposizione ed alla redazione dell atto di pianificazione, mediante contributo materiale ed 20 intellettuale Collaboratori diversi, anche di altri servizi, che abbaino prestato la propria opera materiale per la formazione od 30 altre attività inerenti gli atti di pianificazione e loro allegati TOTALE 100 In ogni caso, qualora nell espletamento delle procedure relative alla predisposizione degli atti pianificatori non siano coinvolti dipendenti degli altri servizi, la quota parte di incentivo prevista (30%) sarà corrisposta al personale dell ufficio tecnico comunale. Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il sottoscrittore dell atto o altra figura sopra riportata, e comunque in tutti i casi in cui un dipendente svolga più prestazioni, le singole quote di competenza sono cumulabili. La quota del 30 % della somma spettante al Responsabile Unico del Procedimento è dovuta in ogni caso, anche qualora l incarico sia affidato in tutto o in parte a professionisti esterni. La liquidazione degli incentivi è effettuata ad avvenuta adozione degli atti pianificatori redatti, così come la quota riferita alla responsabilità del procedimento.

Non viene operata alcuna ripartizione qualora l atto pianificatorio non venga adottato. Articolo 7 Perdita del diritto all incentivo Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all organico dell amministrazione costituiscono economie (salvo nei casi previsti dai precedenti articoli). L incentivo per gli incaricati della progettazione non è inoltre conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell intervento, varianti in corso d opera per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall art. 132 comma 1 lettera e) e comma 4 del Codice. Inoltre, il supporto ovvero la consulenza a titolo oneroso, attraverso affidamento di incarico esterno all amministrazione, nell attività tecnica qualificata, in qualsiasi fase del procedimento, è equiparata all affidamento all esterno dell attività medesima; pertanto non sarà liquidabile il relativo incentivo (ad esempio il conferimento di incarico di consulenza esterna nella progettazione implicherà la non erogazione dell incentivo previsto per la fase di progettazione). Articolo 8 Determinazione incentivi per le attività pregresse Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte successivamente alla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione, con riferimento a tutti i lavori il cui collaudo o certificato di regolare esecuzione risulti approvato dopo la suddetta data, laddove previsto nel relativo quadro economico. Articolo 9 Copertura rischi professionali Il Comune stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell art. 111 del Codice, e provvede al pagamento del relativo premio. Le polizze assicurative di cui al primo capoverso sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune. Articolo 10 Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 11 Rinvio dinamico Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. Articolo 12 Norme abrogate Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e/o incompatibili. Articolo 13 Pubblicità del regolamento e degli atti Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall art. 15 comma 1 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Articolo 14 Variazioni del regolamento L amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento,dandone comunicazione mediante pubblicazione all albo pretorio del comune, a norma di8 legge. Articolo 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.