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CONVENZIONE CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CADORE S.C.S. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 01 GIUGNO 2011 31 MAGGIO 2014 L anno.., il giorno. del mese di.., TRA LE PARTI Affidante: COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO con sede in Corso Italia, 33 Codice Fiscale/Partita IVA 00087640256 nella persona del E Affidatario: Cooperativa sociale CADORE S.C.S. Piazza 1 Gennaio 1819, 7 32040 Valle di Cadore P.IVA 01061930259 Iscritta all Albo Cooperative Sociali Regione Veneto n B/BL/0028. N. Isc. Reg. Imprese 92717 nella persona di PREMESSO - che l Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale CADORE S.C.S. di Valle di Cadore Piazza 1 gennaio 1819, 7 - per la gestione dei seguenti servizi: PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI in conformità alla legge regionale 23/20006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 28.12.2007 di approvazione dell Atto d indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ; - che con l affidamento a tale cooperativa, delle attività oggetto della convenzione, l Amministrazione si pone i seguenti obiettivi: contribuire a costruire welfare locale implementando il sostegno alla cooperativa in modo che questa possa dare risposte concrete e permanenti agli inserimenti lavorativi di soggetti deboli, persone svantaggiate e quanti si trovano nella necessità di collocarsi nel mondo del lavoro.

- che la cooperativa è stata individuata nel seguente modo: è l unica realtà strutturata come cooperativa sociale di tipo B del Territorio ed ha presentato richiesta di convenzionamento diretto in data 16 maggio 2011 prot. n.9786; - che in essa sono confluiti in qualità di socio sovventore i comuni di: Valle di Cadore, Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore; San Vito di Cadore; Santo Stefano di Cadore, Lozzo di Cadore ed Alleghe; - che il Comune di Cortina d Ampezzo con deliberazione C.C. n.65 del 19.11.2008 (assunta all unanimità) è entrato nella compagine sociale della cooperativa ritenendo opportuno e vantaggioso aderire in qualità di socio, per i seguenti motivi: - costituisce un utilissimo strumento per l intera zona del Cadore e dell Ampezzo già colpite, specie il Cadore, dalla crisi del settore dell occhiale; - costituisce validissimo strumento di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; - costituisce un opportunità locale per l espletamento di servizi pubblici; - che il Comune di Cortina d Ampezzo ha già affidato alla Cadore S.C.S. con la formula del convenzionamento diretto i seguenti servizi; 1) sfalcio di alcune aree del territorio comunale (delibera G.C. n.81 del 6 maggio 2009 convenzione in data 9 luglio 2009); 2) - guardiania alle mostre nella stagione invernale 2009-2010 (convenzione in data 7 gennaio 2010); 3) - spazzamento alcune vie del centro e sfalcio di alcune aree del territorio comunale (Decreto Sindacale n.3 del 31 marzo 2010 convenzione in data 6 agosto 2010); 4) - servizi di pulizia e sanificazione, lavanderia e portierato presso la Casa di Riposo A Majoni (Decreto Sindacale n.3 del 31 marzo 2010 convenzione in data 6 agosto 2010); - che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006; - che l Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 79 del 11.05.2011 ha approvato l atto di indirizzo per l affidamento dei servizi (gestione di servizi socio-sanitari ed alla persona, fornitura di beni e servizi, esecuzione di lavori) a favore delle cooperative sociali; - che l Amministrazione ha individuato l idonea procedura per l affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 28.12.2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006; - che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 2

Articolo 1 Attività e oggetto della convenzione L Amministrazione affida alla Cooperativa Sociale CADORE S.C.S. lo svolgimento del servizio di pulizia di alcuni edifici così come meglio descritti nell allegato capitolato d oneri che forma parte integrante della presente convenzione, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall articolo 12 della presente convenzione. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 1 2 del capitolato d oneri). Articolo 2 Durata della convenzione La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre) con inizio dal 1 giugno 2011 e con scadenza il 31 maggio 2014. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 3 del capitolato d oneri). Articolo 3 Modalità di svolgimento della prestazione La cooperativa sociale CADORE S.C.S. si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nei seguenti allegati: ALLEGATO A - progetto gestionale per il servizio di pulizia ALLEGATO B - capitolato d oneri. Gli allegati sono parte integrante della presente convenzione. La cooperativa, garantirà l eventuale inserimento lavorativo di persone svantaggiate con le modalità descritte nell ALLEGATO C. (Oltre al presente articolo si fa riferimento agli artt. 5 7 8-9 10-11 capitolato d oneri). Articolo 4 Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell Albo regionale delle Cooperative sociali con il numero B\BL\0028 ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91. La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia: a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni; b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale; c) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; d) rispetto delle norme contrattuali di settore; e) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; f) qualificazione professionale degli operatori; g) previsione puntuale, nello statuto, del servizio oggetto dell affidamento; h) solidità di bilancio dell impresa; i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati. La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006. Articolo 5 Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell attività e relativi obblighi. Individuazione e nomina di un caposquadra 3

La Cooperativa nomina il Sig.Querincig Ernesto quale responsabile tecnico dell attività. Il responsabile tecnico provvede all organizzazione dei servizi e dei relativi turni di lavoro, del controllo e della supervisione dei lavori ed è munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema tecnico che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti di tutti i servizi oggetto della presente convenzione. Il responsabile tecnico sarà presente in maniera costante nella fase di avvio dell appalto, e sarà comunque sempre reperibile e raggiungibile. Sarà individuato un caposquadra che possa svolgere le stesse funzioni a fronte di assenze del responsabile tecnico. Articolo 6 Standards tecnici e norme di sicurezza La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l igiene del lavoro. La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 27 del capitolato d oneri). Articolo 7 Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro La cooperativa si impegna all applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 14 del capitolato d oneri). Articolo 8 Obbligo di assicurazione del personale La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 20 del capitolato d oneri). Articolo 9 Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 27 del capitolato d oneri). Articolo 10 Modalità di raccordo con gli uffici competenti Ogni rapporto intercorrente tra l Amministrazione e la Cooperativa inerente alla prestazione oggetto della presente convenzione è curato dal Responsabile del Servizio Patrimonio di Cortina d Ampezzo e dal responsabile tecnico dell attività di cui all art. 5. Nell ambito di questo raccordo potranno essere convenute modalità particolari per lo svolgimento del servizio in modo più efficiente ed efficace. 4

Articolo 11 Corrispettivo(canone) Comma 1) Canone servizio di pulizia (calcolato su 2.800 ore\annue) PER UN IMPORTO ANNUO PARI AD. 49.500,00 OLTRE ALL IVA NELLA MISURA DEL 20%, la tariffa oraria è stabilita in. 17,70 oltre all IVA nella misura del 20%, IL CANONE MENSILE PER IL SERVIZIO È PARI AD. 4.125,00 OLTRE ALL IVA NELLA MISURA DEL 20%; Comma 2) ogni eventuale prestazione straordinaria, superiore al monte ore annuo pari a 2.800 dovrà essere richiesta dall Ufficio Patrimonio in forma scritta. Il relativo prezzo è stabilito in \ora 17,70. Le eventuali prestazioni festive domenicali e festive extra domenicali sono maggiorate rispettivamente del 15% e del 27%. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 4 22 del capitolato d oneri). Articolo 12 Modalità di pagamento La cooperativa presenterà all'amministrazione dell'ente fatture mensili con l indicazione specifica per ogni servizio e in allegato un rapportino dei servizi realmente svolti. In assenza di contestazioni o addebiti l'amministrazione procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dal relativo collaudo (verifiche e controlli del servizio svolto). Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi o le quote non contestati. Ai sensi dell art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l obbligo di documentazione della spesa. Si applica l art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Ai sensi del 6 comma dell 118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 23 del capitolato d oneri). Articolo 13 Clausola di revisione periodica del corrispettivo I corrispettivi di cui all articolo 11 sono soggetti a revisione periodica, ai sensi dell art. 6 della legge 573/1993, come sostituito dall art. 44 della legge 724/1994. Articolo 14 Verifica del rapporto e valutazione In ogni momento l Amministrazione, tramite personale tecnico può effettuare verifiche e controlli sull operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non fosse effettuata nel rispetto della presente convenzione. 5

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall attività dell affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell utente. Articolo 15 Inadempienze e cause di risoluzione In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d atto da parte dell affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto. (Oltre al presente articolo si fa riferimento all art. 17 del capitolato d oneri). Articolo 16 Fusione, scissione o cessione ramo d azienda Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante. Articolo 17 Controversie Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall amministrazione, un membro di fiducia nominato dalla cooperativa sociale, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. Articolo 18 Allegati alla convenzione Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati: ALLEGATO A - progetto gestionale per il servizio di pulizia ALLEGATO B - capitolato d oneri ALLEGATO C - il consolidamento dell azione di inclusione sociale e lavorativa nell area del Centro Cadore, Valboite e Comelico. Articolo 19 Registrazione della convenzione Tutte le spese per la stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa Sociale. La presente convenzione, ai sensi dell art.17 del R.D. n.2440\1923 assume valore contrattuale ed è soggetta a registrazione solo in caso d uso. Articolo 20 Rinvio alla normativa generale Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. 6

Letto, approvato e sottoscritto Per il Comune... Per la Cooperativa... 7