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. MODU!.AR!O INTERNO - 204 la legge I 0 aprile I 981, n. 12 l, recante "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza" e, in pmiicolare: a) articolo 5, comma 7, ai sensi del quale la detetminazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la detenninazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; b) l'articolo 8, comma l, concernente l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Centro elaborazione dati; c) l'articolo IO, comma I, con il quale il controllo sul Centro elaborazione dati è stato attribuito al Garante per la protezione dei dati personali; la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica ed esecuzione, tra l'altro: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana ali 'accordo di Schengen del 14 giugno I 985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen; il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78"; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il '' Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 3 I, concernente le misure di sicurezza idonee a contenere al massimo i rischi che occone prevenire per garantire un'idonea protezione dei dati personali, nonché 'l'articolo 33, ai sensi del gua! e i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, e l'allegato B del Codice, recante il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza; l'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, contenente "Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco", convertito in legge, con modificazioni, dall'miicolo l, della legge 31 maggio 2005, n. 89, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. I 21 del i 981, nell'ambito della Direzione centrale.della polizia criminale; il regolamento (CE) n. 1987/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di infonnazione Schengen di seconda generazione (SIS Il); 1

MODULAR IO INTERNO - 204 MOO. 4U.C.O la decisione 2007/533/GAI, del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SJS II); la legge 30 giugno 2009, n. 85, contenente l'adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum, concluso il 27 maggio 2005, nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'intemo, Dipartimento della pubblica sicurezza, della banca dati nazionale del DNA e, presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e, in particolare, l'articolo 16, che prevede ]'adozione dei relativi regolamenti di attuazione, tra i quali il regolamento per la disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5 della medesima legge; la decisione 20131157/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); la decisione 2013/158/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il "Regolamento per l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno"; il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 ottobre 1984, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale sono stati determinati il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché i relativi livelli dirigenziali; il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 22 marzo 1994, che prevede, tra l'altro, l'istituzione della Divisione N. SIS (Sistema Informativo Schengen Nazionale) nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 15 aprile 1994, con il quale sono stati determinati i contingenti di personale appa1tenente all'arma dei Carabinieri e a( Corpo della Guardia di finanza da destinare al Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze della Divisione N. SlS; 2

MODULAR!O INTERNO- 204 MDD- 4 u_c.o c?{~ c:<:>n Jf ~&v~ ~ftcmu»n~ e~ Y&umu:e il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 8 luglio I999, recante disposizioni ordinamentali relative all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia; il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 25 ottobre 2000, recante disposizioni ordinamentali relative alla Direzione centrale della polizia criminale; il proprio decreto l I settembre 2002 e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati i posti di funzione da conferire ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato; il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del I 7 novembre 2005, con il quale sono state impartite prescrizioni inerenti alle misure di sicurezza dei dati personali e dei sistemi volte ad assicurare un rafforzamento del livello di protezione delle informazioni registrate nel Centro elaborazione dati, in particolare, attraverso il potenziamento della funzione organizzativa responsabile dell'attività di auditing per la sicurezza e la disponibilità dei dati, cui attribuire compiti di security manager interno;, altresì, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 novembre 2009, con il quale sono state impartite prescrizioni inerenti alle misure di sicurezza dei dati personali e dei sistemi volte ad assicurare un rafforzamento del livello di protezione delle informazioni registrate nella banca dati N. S.l.S. commisurato alle finalità della banca dati stessa e al rilievo dei sistemi informativi, in particolare, attraverso il potenziamento della funzione organizzativa responsabile dell'attività di auditing per la sicurezza e la disponibilità dei dati, cui attribuire compiti di security n1anager interno; RILEVATA l'opportunità di attribuire le predette funzioni di auditing per la sicurezza e la disponibilità dei dati registrati nel Centro elaborazione dati e nella banca dati N. SIS ad una specifica unità organizzativa, dotata della necessaria autonomia e incardinata nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale; CONSTATATA, inoltre, la necessità di assicurare la migliore interoperabilità tra i sistemi inf01matici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione; VALUTATA, altre~ì, l'esigenza di adeguare l'assetto delle strutture di cooperazione Schel)gen all'articolo 4 del decreto legge 3 l maggio 2005, n. 45, sopra citato che rimette alla Direzione centrale della polizia criminale le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. l 987/2006 del ' 3 r:. - --- -?.., (i>j cc ;.:. V-~----. /.

MODULAR IO INTERNO - 204 NWD. 4 UC.O. Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 e alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007; CONSIDERATO, infine, che è in fase avanzata l'iter di adozione del regolamento di attuazione della banca dati nazionale del DNA e che, pertanto, si rende necessario pianificare gli adempimenti connessi al funzionamento e all'organizzazione della banca dati medesima; RITENUTO RITENUTO, RITENUTO, ACQUISITO SENTITO di collocare nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale il Servizio per il sistema infonnativo interforze dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, ridefinendone l'articolazione e le competenze, come disciplinate dal decreto interministeriale 8 luglio 1999, in funzione delle esigenze suesposte; altresì, di trasferire nel! 'ambito della Direzione centrale della polizia criminale la Divisione N.S.i.s., di cui all'articolo 4 del richiamato decreto interministeriale del 22 marzo 1994, ridefinendone le competenze e collocandola nell'ambito del Servizio per il sistema informativo interforze; infine, di istituire nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, una divisione cui attribuire le competenze relative alla banca dati nazionale del DNA; il parere del Garante per la protezione dei dati personali; il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; DECRETA Art. l Ufficio per la sicurezza dei dati l. Nell'ambito del!a Direzione centrale della polizia criminale è istituito l'ufficio per la sicurezza dei dati. 2. L'Ufficio per la sicurezza dei dati ha competenza, relativamente al Centro elaborazione dati, alla Banca Dati Nazionale del DNA e alla Divisione N. SIS, in materia di: analisi dei rischi relativi ai dati e al loro trattamento; analisi di impatto dei rischi sulle attività e sulle risorse; direttive e indirizzo ai fini 4

MODULAR IO INTERNO- 204 MOD. 4 U.C.O ~~zceuo-~ Jf ~P~ cm?fifcoiw~ e~ ~uwu:e della redazione dei piani di sicurezza riguardanti: la mitigazione dei rischi individuati nell'ambito della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi e delle reti di comunicazione, la protezione dei dati sensibili e giudiziari, la prevenzione della perdita dei dati e la protezione degli asse!, la gestione delle situazioni di emergenza e la gestione delle crisi relative al trattamento dei dati. Ha, altresì, competenza in materia di: coordinamento e indirizzo delle attività di registrazione, esame e verifica delle attività rilevanti per la sicurezza del trattamento dei dati (security auditing). 3. All'Ufficio è preposto un dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, anche con compiti di security manager e di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dello svolgimento delle relative attività di controllo, per l'espletamento delle funzioni individuate ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Art. 2 Servizio per il sistema informativo interforze l. Nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale è istituito il Servizio per il sistema informativo interforze. 2. 11 Servizio per il sistema informativo interforze, al fine di consentire la migliore interoperabilità, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, si articola in: a) Divisione l 0 : affari generali del Servizio e supporto all'attività del Direttore del Servizio; pianificazione e organizzazione dei corsi per il personale destinato ad operare su procedure informatiche per l'accesso alle inf01mazioni delle banche dati, secondo criteri e modalità organizzative concordate tra le F9rze di polizia, e per quello impiegato presso le strutture della Direzione centrale destinato alla progettazione, all'analisi e alla manutenzione delle procedure informatiche del Centro elaborazione dati; gestione dell'attività dell'unità di supporto al Direttore centrale della polizia criminale quale presidente della Commissione tecnica prevista dall'articolo 8 della legge l 0 aprile I 981, n. 121, di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data l O maggio 2006; b) Divisione 2 : attività di studio, progettazione, realizzazione e manutenzione occorrenti per: l'implementazione di nuovi sistemi informatici; l'adeguamento tecnologico del Servizio; la cooperazione prevista da accordi con altre amministrazioni o enti; l'integrazione con sistemi inf01matici prevista da accordi internazionali; consentire l'accesso al patrimonio informativo del Centro elaborazione dati; i sistemi di sicurezza informatica del Servizio; le applicazioni web internet per la consultazione pubblica di banche dati; c) Divisione 3 : gestione operativa, per quanto attiene al Centro elaborazione dati e alla Banca Dati Nazjonale del DNA: delle apparecchiature informatiche e telematiche, dei software di base, di 5... -:5~:r;/; t. - ~~-... ;

MODULARIO INTERNO- 204 MOD. 4 U.C.O ambiente e operativi, dei processi di integrazione con i sistemi informatici delle Forze di polizia o previsti da accordi nazionali o internazionali, delle pro bi ematiche di sicurezze infmmatica, fisica e logica del Centro elaborazione dati e delle reti telematiche che accedono al Servizio; studio, definizione, gestione e monitoraggio delle procedure informatiche e organizzative connesse al l 'utilizzo dei sistemi da parte degli utenti, per esigenze di polizia giudiziaria, di statistica e di supporto alle decisioni; assistenza agli operatori delle Forze di polizia che utilizzano le funzionalità del Sistema informativo interforze; d) Divisione 4 Banca Dati Nazionale del DNA (BDN-DNA): amministrazione del sistema di gestione della qualità dell'erogazione dei servizi e della politica della sicurezza delle informazioni offerti dalla BDN-DNA; informazioni tecnico - statistiche sulle procedure utilizzate dalla BDN-DNA ai fini di verifica dell'attendibilità dell'identificazione personale; supporto all'attività di elaborazione di dati statistici e analisi dei flussi dei campioni biologici attraverso il portale della BDN-DNA; gestione del flusso informativo connesso all'utilizzo della piattaforma tecnologica e dei software applicativi da parte degli utenti della BDN-DNA; individuazione e verifica dei requisiti di qualità del dato che devono essere assicurati per l'inserimento nella BDN-DNA ai sensi della legge 30 giugno 2009, n. 85 e del regolamento di attuazione per il trattamento dei dati della BDN-DNA; gestione delle attività del tavolo tecnico permanente interforze e interdisciplinare; assistenza tecnica all'attività di verifica di cui all'articolo 15 della legge 30 giungo 2009, n. 85, da parte del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita; c) Divisione 5 N. SIS: gestione della sicurezza: processi, documentazione, trattamento dati - compliance con le relative normative italiane, europee e con i criteri e gli standard previsti dalla competente Agenzia europea (EU- LISA) per i sistemi informativi Schengen; gestione dei sistemi: gestione e configurazione dei sistemi hardware, dei sistemi operativi, del middleware, delle basi di dati, della configurazione di rete e dei sistemi fisici di sicurezza perimetrale; gestione delle applicazioni e dei data base: analisi e valutazione delle esigenze funzionali degli utenti nazionali relativamente ai sistemi SlS e SIRENE - analisi, anche in sede europea, delle esigenze evolutive proposte dagli specifici gruppi di lavoro presso il Consiglio e la Commissione europea - analisi e valutazione della documentazione tecnico - funzionale prodotta e/o approvata in sede europea - analisi e valutazione della documentazione tecnica inerente le attività di test svolte verso il sistema centrale di Strasburgo del SIS- gestione e produzione di dati statistici sia per esigenze nazionali, che europee - studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di applicazioni software a supporto delle attività degli utenti della Divisione e degli utenti del SIS; sala operativa: attività di monitoraggio dei sistemi hardware e software per la rilevazione e gestione di primo livello di eventi (pianificati e non) - attivazione delle procedure di gestione verso il C - S!S di Stasburgo, verso i competenti uffici tecnici della Divisione e verso il personale tecnico esterno - help desk di primo livello a supporto degli utenti finali. ' 6.J ""-...":~-~._ - --... -.,_~' :;u~.>/~~ // -

lvtodulario INTERNO 204 MOD. 4 U.C.O 3. Al Servizio è preposto, a rotazione, un dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, o un ufficiale di grado corrispondente dell'arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza; alle Divisioni l 0, 2, 3 e 5 sono preposti, a rotazione, un primo dirigente tecnico della Polizia di Stato o un ufficiale di grado corrispondente d eli' Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza; alla Divisione 4" è preposto, a rotazione, un primo dirigente tecnico della Polizia di Stato o un ufficiale di grado corrispondente del!' Arma dei Carabinieri. Art.3 Disposizioni sulle dotazioni di personale e mezzi l. A)l'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale scopo: a) i posti di funzione per dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato di cui all'articolo l, comma 3 e all'articolo 2, comma 3, nonché i posti di funzione per primo dirigente tecnico della Polizia di StfitO di cui al medesimo articolo 2, comma 3, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, sono computati nel numero massimo dei posti di funzione per dirigente superiore tecnico e per primo dirigente tecnico assegnato agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi della tabella 2 allegata al decreto ministeriale 11 settembre 2002; b) con successivi provvedimenti da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 6 della legge l o aprile 1981, n.121, saranno determinati i contingenti di personale da assegnare all'ufficio per la sicurezza dei dati e al Servizio per il sistema informativo interforze, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti. Art. 4 Disposizioni transitorie l. In fase di prima applicazione del presente decreto, il personale e le risorse strumentali della divisone N. SJS sono trasferiti presso la Direzione centrale della polizia criminale. Art. 5 Abrogazioni l. Il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del 22 marzo 1994 è abrogato. 7 '

MODULAR IO INTERNO- 204 MOD. 4 U.C.O. Alt. 6 Disposizioni finali l. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è incaricato dell'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 1 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE \JG:vfk-c~ f\( ('. \ì \ l '. 8 '.-~C) C;t_'. '._--:{--:; r.