Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 settembre 2014 (OR. en)

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 dicembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 942 final ANNEX 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en)

15383/17 LA-RM/gma DGC 1A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 dicembre 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE)

15781/17 DT/ff DGC 2B. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 febbraio 2018 (OR. en) 15781/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0032 (NLE)

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 ottobre 2017 (OR. en)

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 luglio 2015 (OR. fr)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 settembre 2015 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 3.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2011 (OR. en) 17625/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0388 (NLE) STAT 48 FIN 978 PROPOSTA

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 596 final - ANNEX 1 - PART 1/5.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 1.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 323 final - ANNEXES 1 to 4.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 ottobre 2007 (OR. en) 13444/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0155 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 aprile 2015 (OR. en)

12221/17 ini/ans/sp 1 DGB 1 A LIMITE IT

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 222. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 3 settembre 2018.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC)

DECISIONI (2014/737/UE)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 febbraio 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 novembre 2016 (OR. en)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 aprile 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 aprile 2015 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 giugno 2015 (OR. en)

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º luglio 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 18 ottobre 2013

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

6778/14 don/ms/s 1 DPG

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

1. Il 28 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 ottobre 2017 (OR. en)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 giugno 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 ottobre 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D039870/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 557 final.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 febbraio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 luglio 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 gennaio 2008 (24.01) (OR. en) 5630/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0012 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 settembre 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0263 (NLE) 13257/14 PROPOSTA Origine: Data: 16 settembre 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2014) 573 final Oggetto: WTO 245 MAP 37 MI 662 COWEB 95 Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 573 final. All.: COM(2014) 573 final 13257/14 rz DG C 1 IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici IT IT

RELAZIONE 1. INTRODUZIONE Il 4 novembre 2013 il Montenegro ha presentato domanda di adesione all'accordo sugli appalti pubblici ("l'aap") dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) annunciando l'intenzione di completare l'adesione con riferimento al testo modificato dell'aap (il testo è stato adottato dalle Parti il 30 marzo 2012 e concluso dall'unione europea con decisione del Consiglio del 3.12.2013 1 ). L'AAP modificato è entrato in vigore per l'unione il 6 aprile 2014. La Commissione, a nome dell'unione, ha negoziato una serie di impegni offerti dal Montenegro in materia di apertura del mercato, sia su base bilaterale che in sede di comitato dell'omc per gli appalti pubblici ("comitato dell'aap"). Il Montenegro ha successivamente presentato un'offerta finale il 18 luglio 2014. Una sintesi dell'offerta finale del Montenegro e la valutazione della Commissione sono riportate qui di seguito. 2. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL MONTENEGRO ALL'AAP Offerta finale del Montenegro Impegni in materia di accesso al mercato (enti, beni, servizi e servizi edili interessati) Enti Nell'allegato 1 ("Autorità governative centrali") il Montenegro fornisce un elenco esaustivo delle autorità governative centrali i cui appalti sono aperti alle Parti dell'aap. Le note dell'allegato sono identiche a quelle riferite all'ue. Nell'allegato 2 ("Enti pubblici decentrati") il Montenegro include tutte le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative regionali e locali. La definizione di unità amministrative corrisponde alla classificazione UE delle unità territoriali, stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 2. L'allegato 2 comprende altresì gli organismi di diritto pubblico, la cui definizione è identica a quella data dall'ue nella direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3. Un elenco indicativo di tali organismi è aggiunto all'allegato. Le note dell'allegato 2 corrispondono alle note riferite all'ue dell'allegato 2. Nell'allegato 3 ("Altri enti") il Montenegro offre alle Parti dell'aap tutti i servizi di pubblica utilità negli stessi settori (ossia acqua potabile, energia elettrica, aeroporti, porti, trasporto urbano e ferroviario) previsti dall'ue. È incluso un elenco indicativo degli enti. Le riserve previste dall'allegato sono identiche a quelle contenute nell'allegato 3 riferito all'ue. 1 2 3 Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). IT 2 IT

Beni Il Montenegro fornisce un elenco positivo di beni contenente alcune eccezioni corrispondenti a quelle che figurano nell'allegato 4 riferito all'ue. Servizi Il Montenegro offre un elenco positivo di servizi corrispondenti a quelli offerti nell'allegato 5 riferito all'ue. Servizi edili Il Montenegro offre tutti i servizi edili della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC), in genere offerti da tutte le Parti dell'aap. Inoltre, il Montenegro riconosce all'ue e a qualche altra Parte dell'aap accesso alle aggiudicazioni di contratti di lavori nell'ambito del regime di trattamento nazionale. Soglie Il Montenegro applica le soglie generalmente applicate dalle Parti dell'aap per beni, servizi e servizi edili. Legislazione del Montenegro In quanto paese candidato (all'adesione all'ue), il Montenegro ha un sistema degli appalti pubblici sostanzialmente in linea con l'acquis dell'ue in materia di appalti pubblici. La legislazione del Montenegro in materia è non discriminatoria. Nessuna disposizione riserva alle forniture e ai fornitori nazionali un trattamento più favorevole di quello riservato alle forniture e ai fornitori esteri. Valutazione della Commissione dell'offerta del Montenegro L'offerta finale del Montenegro rispecchia l'offerta dell'ue contenuta nell'appendice I dell'aap riveduto ed è quindi soddisfacente e accettabile. La legislazione sugli appalti pubblici del Montenegro è conforme all'aap. In particolare, le seguenti condizioni di adesione del Montenegro figureranno nell'appendice I riferita all'ue. Tenuto conto del fatto che nell'allegato 1 il Montenegro fornisce un elenco esaustivo di enti, è opportuno che i beni, i servizi, i fornitori e i prestatori di servizi del Montenegro abbiano accesso al campo di applicazione dell'ue indicato al punto 2 della sezione 2 dell'allegato 1 riferito all'ue, ovvero accesso agli appalti pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali elencate nell'allegato 1. Il Montenegro sarà inserito tra le parti dell'aap (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Corea del Sud) cui l'ue fornisce accesso alle gare per la concessione di lavori a norma della sezione 2 dell'allegato 6. IT 3 IT

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'AAP riveduto prevede una disposizione relativa all'adesione. L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'aap stabilisce che ogni membro dell'omc può aderire all'aap a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato dell'aap. Le condizioni di adesione del Montenegro saranno definite in una decisione del comitato dell'aap che dovrebbe essere adottata nella seconda metà del 2014. La decisione comprenderà l'offerta finale del Montenegro relativa all'accesso al proprio mercato degli appalti pubblici (che diventerà parte integrante dell'appendice I dell'aap dopo l'adesione del Montenegro), nonché eventuali condizioni specifiche di adesione chieste da altre Parti dell'aap. La decisione sarà adottata all'unanimità dal comitato dell'aap. A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), se un organo istituito da un accordo internazionale deve adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'unione. La decisione del comitato dell'aap che definirà le condizioni di adesione del Montenegro rientra nel campo di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE poiché è adottata da un organo istituito da un accordo internazionale e avrà effetti giuridici. 4. RACCOMANDAZIONE Si prevede che l'adesione del Montenegro darà un contributo molto positivo all'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici, aumentando il numero di Parti dell'aap e quindi incoraggiando altri paesi ad aderirvi. La Commissione raccomanda di accettare l'offerta finale del Montenegro alle condizioni di cui sopra. Di conseguenza si propone che la Commissione sia autorizzata a esprimere in sede di comitato per gli appalti pubblici la posizione dell'unione a favore dell'adesione del Montenegro, da integrare nella decisione del comitato dell'aap sull'adesione del Montenegro. IT 4 IT

Proposta di 2014/0263 (NLE) DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 4 novembre 2013 il Montenegro ha chiesto di aderire all'accordo sugli appalti pubblici ("l'aap"). (2) Gli impegni assunti dal Montenegro in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle Parti dell'aap il 18 luglio 2014. (3) L'offerta finale del Montenegro rispecchia l'offerta dell'unione contenuta nell'appendice I dell'aap riveduto ed è quindi soddisfacente e accettabile. Le condizioni di adesione del Montenegro, figuranti nell'allegato della presente decisione, saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici ("il comitato dell'aap") sull'adesione del Montenegro. (4) Si prevede che l'adesione del Montenegro all'aap favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici. (5) L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'aap prevede che ogni membro dell'omc può aderire all'aap a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato dell'aap. (6) Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'unione in sede di comitato dell'aap in merito all'adesione del Montenegro, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione del Montenegro all'accordo sugli appalti pubblici, a specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione. IT 5 IT

Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente IT 6 IT