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Ministero dell'università e della Ricerca CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE Prot. n. 687 del 04.04.2008 All On. Ministro Al Direttore Generale Dott. Antonello MASIA All Ufficio V D.G.U. OGGETTO attuazione art. 2 (requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 Adunanza del 2 aprile 2008 IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE VISTA la nota del Direttore Generale dott. Antonello Masia, Prot. 92 del 13 marzo 2008, con la quale viene trasmesso la Bozza di Decreto relativo all oggetto; VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, ed in particolare l art. 1, comma 9; VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le regole di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati; VISTO il documento (doc. 7/07) del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), predisposto in relazione a quanto previsto dall allegato 1, punto 4, del D.M. n. 386/2007; VISTO il DM 31 ottobre 2008, n. 544, ed in particolare l art. 2; 1

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE valuta positivamente il fatto che sia stato avviato un processo mirante a rendere progressivamente più trasparente il Sistema della Formazione Superiore Italiana, attraverso l individuazione di regole e condizioni che garantiscano una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati. Ritiene anche che questo costituisca una premessa fondamentale del più ampio e articolato processo di valutazione sistematica della qualità dei percorsi formativi da parte di una autorità indipendente, tanto più indispensabile quanto più ampio è il margine di autonomia degli Atenei. Il Consiglio Universitario Nazionale osserva peraltro che la maggior parte delle informazioni richieste dal Decreto sono già presenti nelle diverse banche dati degli Atenei, del Ministero, degli Enti per il diritto allo studio e di altri Enti, ma sono per lo più disperse e non agevolmente rintracciabili e/o consultabili, come ripetutamente richiamato in precedenti mozioni del CUN. Si tratta perciò di fare ora ogni sforzo per rendere disponibile un informazione di qualità, vale a dire un informazione utile, completa ma non ridondante, ordinata, leggibile e di agevole reperibilità e comparabilità; si sottolinea perciò in particolare l importanza che la banca dati Off.F.-pubblica venga progettata e strutturata conformemente a tali principi. Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene inoltre che, per motivi di trasparenza, l offerta formativa inserita nella relativa banca dati Off.F.-pubblica, debba venire progressivamente arricchita di tutte le informazioni oggi contenute nei Regolamenti di corso di studio e nel Manifesto annuale degli studi, che costituiscono il patto formativo tra l Ateneo e gli studenti. Sempre nell ottica sopra indicata il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che il punto 2.3 del Decreto, relativo alle Informazioni sui corsi di studio, non possa trovare generica collocazione sotto la voce 2. Altre informazioni, ma debba essere posto all inizio e comunque anticipato rispetto al punto 1. Informazioni sui singoli insegnamenti, dato che i più significativi requisiti di qualità e trasparenza fanno riferimento ai corsi di studio nel loro complesso e che sui percorsi formativi da essi offerti si concentra l attenzione degli studenti e dei soggetti interessati. Fatto salvo quanto sopra esposto vengono espresse qui di seguito le puntuali osservazioni al testo del Decreto, con riferimento alla numerazione indicata nella bozza del 13 marzo 2008. 1. Informazioni sui singoli insegnamenti Dopo il punto 1.6 In caso di articolazione di un insegnamento in moduli (se così specificato al punto 1.3) appare necessario che per ciascun modulo siano indicati: Il settore scientifico disciplinare del modulo; Il nome del docente del modulo, con la relativa posizione e qualifica; Il numero di crediti attribuiti al modulo; 2

Se il modulo debba essere conteggiato tra i due insegnamenti per docente previsti dai DD.MM. del 16 marzo 2007, art. 1, comma 9, ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza. 1 Punto 1.8 La nota 2 a piè di pagina va eliminata perché risulta fuorviante rispetto alla normativa vigente e si pone in contrasto con la stessa architettura con la quale sono state concepite le classi del DM 270/04. Ad ulteriore conferma della inopportunità della nota si fa rilevare che: l obbligo, stabilito dai DD.MM. del 16 marzo 2007, all art. 1, comma 9, che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti (60 per i corsi di laurea magistrale) siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l ateneo riguarda la generalità degli insegnamenti comunque impartiti, compresi quelli relativi alle attività formative affini o integrative; tutte le attività formative (ivi comprese quelle affini o integrative) e non solo una parte limitata di esse, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del proprio corso di studio ; in un corso di studio possono essere presenti insegnamenti obbligatori che fanno riferimento ai settori previsti per le attività formative affini o integrative e, d altra parte, insegnamenti opzionali nei settori caratterizzanti e di base. Punto 1.10 L espressione sono evidenziate, per ogni insegnamento, indicazioni atte a caratterizzarlo in maniera adeguata, quali appare soltanto esemplificativa e non cogente per nessuna delle voci elencate, anche se talune di esse devono essere considerate davvero necessarie. Si ritiene pertanto preferibile, in questo caso come in tutti i casi in cui ricorra analoga espressione, reintrodurre la precedente formulazione distinguendo nell elencazione le voci ritenute indispensabili da quelle lasciate alla scelta e alla responsabilità dell Ateneo. Inoltre con riferimento alle lettere indicate al punto 1.10: a) in caso di articolazione di un insegnamento in moduli (come da precedente punto 1.3) appare necessario che il programma di ciascun modulo sia indicato separatamente; b) i risultati d apprendimento previsti sono già presenti negli Ordinamenti e pertanto vanno contrassegnati con la sigla (AA); l) dopo i metodi di valutazione (punto l). appare opportuno inserire la voce aggiuntiva; dati statistici relativi alle votazioni d esame conseguite dagli studenti. 2. Altre informazioni Punto 2.1 L espressione Vanno inseriti nella Off.F.-pubblica gli indirizzi internet dell Ateneo dove sono contenute indicazioni atte a fornire.. va modificata tenendo presente talune informazioni non sono presenti nei siti dell Ateneo, ma in quelli degli Enti per il diritto allo studio o altri Enti e a tali siti internet è necessario rinviare. Appare inoltre utile aggiungere nell elenco puntato le voci: servizi di tirocinio 1 Quest ultima indicazione non deve essere inclusa nella Off.F.-pubblica, ma è indispensabile ai fini della verifica di cui sopra. 3

servizio di job placement Punto 2.2 L espressione Sono evidenziate nella Off.F.-pubblica, per ogni facoltà o competente struttura didattica: il numero di tutor va meglio precisata dato che la semplice indicazione del numero di tutor costituisce informazione insufficiente. È necessario prevedere una descrizione di come si articolano le attività di tutorato. Punto 2.3 Oltre all opportunità di anticipare il presente punto, come già illustrato in premessa, si ravvisa l assoluta necessità di includere sotto questa voce l obbligo di rendere pubblico il Regolamento didattico di corso di studio e di altri eventuali Regolamenti di facoltà/corso di studio che abbiano attinenza con la didattica (ad esempio: guida alla compilazione della tesi). In esso sono di norma indicati elementi fondamentali per gli studenti quali: le conoscenze richieste per l accesso sulla base delle quali vengono predisposte le verifiche da parte dell ateneo; le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l accesso; i criteri per l attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi; le modalità di recupero dei debiti formativi; i requisiti curriculari e la personale preparazione richiesta per l accesso alla laurea magistrale; i criteri di riconoscimento di crediti ai fini della mobilità; i criteri per la determinazione della votazione della prova finale; Tali informazioni, qualora non presenti nei regolamenti, devono comunque essere rese pubbliche. Nell espressione Sono evidenziate nell Off.F.-pubblica le informazioni già inserite dalle Università nelle sezioni RAD e Off.F., in particolare: la prova finale (se prevista): esame e modalità di valutazione (AA). va eliminato l inciso (se prevista): la prova finale, ai sensi della normativa vigente, è infatti obbligatoria. L espressione Vanno inseriti nella Off.F.-pubblica gli indirizzi internet dell Ateneo dove sono contenute indicazioni relative ad aspetti funzionali e informativi, quali: la percentuale di laureati che trovano posto di lavoro come tali a 12 mesi dalla laurea; (B) va resa più articolata dato che tali tipi di informazioni, se non filtrate opportunamente e con particolare cura sono inutili e perfino fuorvianti. Appare opportuno pertanto: a) per le lauree, associare alla percentuale di laureati che trovano posto di lavoro entro 12 mesi dalla laurea anche la percentuale dei laureati che non cercano lavoro, ad esempio perché: proseguono gli studi in laurea magistrale proseguono gli studi in un corso di master di primo livello stanno svolgendo un tirocinio obbligatorio per accedere ad una data professione. ecc. 4

b) per le lauree magistrali, associare alla percentuale di laureati magistrali che trovano posto di lavoro entro 12 mesi dalla laurea anche la percentuale di laureati magistrali che non cercano lavoro, ad esempio perché: proseguono gli studi in corso di dottorato proseguono gli studi in un corso di master di secondo livello stanno svolgendo un tirocinio/praticantato obbligatorio per accedere ad una data professione proseguono gli studi in un corso di specializzazione ecc. A conclusione di quanto sopra rilevato il Consiglio Universitario Nazionale dichiara la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con codesto Ministero al fine di contribuire al miglioramento della trasparenza e della qualità dei processi formativi. IL SEGRETARIO (Dott.Antonio VALEO) IL PRESIDENTE (Prof. Andrea LENZI) 5