Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale. Deliberazione n. 173 del 18 dicembre 2001

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Atti Consiliari Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale XXVIII SESSIONE ORDINARIA Deliberazione n. 173 del 18 dicembre 2001 OGGETTO: ATTO INTERNO - Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale 1 - Antonini Cano 2 - Baiardini Paolo 3 - Bocci Gianpiero 4 - Bonaduce Giorgio 5 - Bottini Lamberto 6 - Brozzi Vannio 7 - Crescimbeni Paolo 8 - Di Bartolo Federico 9 - Donati Maurizio 10 - Fasolo Marco 11 - Finamonti Moreno 12 - Girolamini Ada 13 - Gobbini Edoardo 14 - Laff rance Pietro 15 - Ligxni Macteseni Giovanni Andrea pres. ass. 16 - Liviantoni Cado 17 - Lorenzetti Maria Rita 18 - Melasecche Germini Enrico 19 - Modena Fiammetta 20 - Monelli Danilo 21 - Pacioni Costantino 22 - Renzett i Francesco 23 - Ripa Di Meana Cario 24 - Rosi Maurizio 25 - Rossi Luciano 26 - Sebastiani Enrico 27 - Spadoni Urbani Ada 28 - Tippolotti Mauro 29 - Vinti Stefano 30 - Zaffini Francesco pres. ass. PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Ada SPADONI URBANI ESTENSORE: VERBALIZZANTE: Rosanna MONTANUCCI Adriano PANFILI

Atti C onsiliari OGGETTO N. 3 DELIBERAZIONE N. 173 DEL 18 dicembre 2001 ATTO INTERNO - Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale IL CONSIGLIO REGIONALE VISTA la proposta di atto interno iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Laffranco, Fasolo e Spadoni Urbani, concernente: Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.11.200 1 e trasmesso al parere della 1 Commissione in data 14.11.2001 (Atto n. 940); VISTI il parere e la relazione della 1 Commissione Consiliare permanente illustrati dal relatore Consigliere Vannio Brozzi (Atto n. 94O/bis); VISTE le precedenti deliberazioni consiliari n. 857 del 12.12.1988 e n. 757 del 63.1995; VISTA la proposta di emendamento presentata ed approvata; VISTA la legge n. 853 del 6 dicembre 1973; VISTA la legge regionale n. 13 del 28 febbraio 2000; VISTO lo Statuto; VISTO il Regolamento interno; con 27 voti favorevoli espressi all unanimità nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA - di approvare l allegato Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, composto di n. 19 articoli, nel testo che segue e che forma parte integrante del presente atto; - di revocare le precedenti deliberazioni consiliari n. 857 del 12.12.1988, concernente Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, e n. 2

DELL>UMBRIA Atti Consiliari 757 del 63.1995, concernente: Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale (delibera Consiglio regionale n. 857 del 12.12.1988) - Modificazioni ; - di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione dell Umbria. TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Autonomia contabile e finanziaria) 1. Il presente Regolamento disciplina l autonomia contabile e finanziaria del Consiglio regionale dell Umbria, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge di contabilità regionale. 2. Il Consiglio regionale dispone, per il proprio funzionamento, di un bilancio autonomo gestito in conformità agli atti di indirizzo politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio stesso e agli obiettivi e programmi definiti dall Ufficio di Presidenza. TITOLO II IL BILANCIO SEZIONE I Bilancio di previsione Art. 2 (Esercizio jìnanziario) 1. La gestione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale si volge in base al bilancio annuale di previsione.

DELL UMBRIA Atti Consiliari 2. Il bilancio di previsione del Consiglio costituisce una unità previsionale di base del bilancio regionale. 3. Il bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa. L esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 3 1 dicembre di ogni anno solare. Art. 3 (Presentazione e approvazione del bilancio dì previsione) 1. L Ufficio di Presidenza delibera annualmente il bilancio di previsione sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, e lo presenta al Consiglio per la relativa approvazione, la quale deve intervenire trenta giorni prima del termine previsto per l approvazione del bilancio della Regione. Art. 4 (Variazioni al Bilancio) 1. Le variazioni di bilancio che comportano aumenti del fabbisogno totale sono approvate con le modalità di cui al precedente articolo 3. 2. Ogni variazione al bilancio deve essere disposta entro il 30 novembre. Art. 5 (Servizio dì cassa) 1. Le somme stanziate per il funzionamento del Consiglio sono trasferite, entro il 10 gennaio di ciascun anno, in apposito conto corrente aperto presso il cassiere del Consiglio regionale intestato al Consiglio medesimo. 2. Il servizio di cassa è svolto dal cassiere del Consiglio regionale che lo esercita con separata

DELL UMBRIA Atti C onsiliari contabilità in conformità del presente regolamento e della convenzione che disciplina il servizio. SEZIONE II Bilancio dì Direzione Art. 6 (Bilancio dì direzione - Nozione) 1. Il bilancio di direzione costituisce l atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di definizione degli obiettivi e dei programmi, espressi dal Consiglio regionale e dall Ufficio di Presidenza, e le funzioni di gestione rivolte all attuazione dei medesimi. 2. Il bilancio di direzione si collega: a) con il bilancio annuale di previsione; b) con la struttura organizzativa del Consiglio regionale attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di costo. 3. Il bilancio di direzione è suddiviso in capitoli e articoli ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853. 4. Nel bilancio di direzione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste e per la integrazione dei capitoli divenuti insufficienti, nonché per far fronte a residui passivi caduti in perenzione reclamati dai creditori. Art. 7 (Formazione e contenuti del bilancio dì direzione) 1. Il bilancio di direzione è adottato dall Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, sentiti i dirigenti, e

, ^ _. Atti C onsiliari VI1 LEGISLATURA costituisce atto di indirizzo politicoamministrativo e di direttiva per la gestione. 2. Il bilancio di direzione determina gli obiettivi di gestione e le priorità affidandone la realizzazione ai dirigenti unitamente alle dotazioni umane e strumentali necessarie. 3. Il bilancio di direzione è adottato entro il termine di dieci giorni dall entrata in vigore dell atto interno con cui viene approvato dal Consiglio il bilancio annuale di previsione. 4. Il bilancio di direzione costituisce riferimento per l esercizio del sistema di controllo interno. 5. Il Segretario generale presenta una relazione sull attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati dall Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dalla chiusura dell esercizio. Art. 8 (Variazioni) 1. Su proposta del Segretario generale l Ufficio di Presidenza approva variazioni compensative tra capitoli e articoli. TITOLO 111 GESTIONE DEL BILANCIO Art. 9 (Soggetti della gestione) 1. 1 prowedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del bilancio del Consiglio regionale, fatti salvi quelli di specifica competenza del Segretario generale, competono al responsabile della

VII Atti C onsiliari LEGISLATURA struttura dirigenziale cui fanno capo la Ragioneria e l Economato. 2. Nel corso dell esercizio finanziario i dirigenti, per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati, possono avanzare al Segretario generale, idonee proposte di spesa. 3. Il CO.RE.COM. costituisce autonomo centro di responsabilità amministrativa. 1 prowedimenti di gestione della dotazione finanziaria ad esso assegnata sono riservati al dirigente della struttura di supporto e assistenza al Comitato. Art. IO (Spese dì rappresentanza) 1. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale. Art. Il (Fondo economale) 1. All inizio di ogni esercizio finanziario il Segretario generale determina, con apposita deliberazione, l entità del fondo economale da anticipare, quale partita di giro, al responsabile dell economato per il pagamento delle seguenti spese: a) spese postali, telegrafiche e telefoniche; b) canoni d acqua, illuminazione e gas; c) canoni radiofonici e televisivi; d) carte e valori bollati; e) spese di registro e contrattuali; f) spese minute d ufficio; g) spese minute di ordinaria manutenzione dei mobili e degli impianti; h) rimborso spese acquisto carburante e lubrificante, pedaggi e posteggi autovetture di servizio; i) rimborso spese per quotidiani.

DELL UMBRIA Atti Consi/iari 2. Il predetto funzionario effettua i pagamenti in esecuzione agli ordini di servizio sottoscritti dal responsabile della struttura dirigenziale cui fa capo l Economato registrandoli in un apposito giornale di cassa e rende trimestralmente il conto. Il Segretario generale, accertata la regolarità del rendiconto, dispone, con proprio prowedimento, il reintegro del fondo economale. 3. Il responsabile della struttura dirigenziale cui fa capo l Economato può autorizzare altresì il responsabile dell economato ad anticipare con il fondo economale le quote di iscrizione a convegni e congressi nonché le spese di missione e di viaggio dei consiglieri e dei dipendenti del Consiglio regionale purché autorizzate con le modalità di cui alla vigente normativa. 4. Tale fondo deve essere depositato in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale. Art. 12 (Presentazione e approvazione del conto consuntivo) 1. Il conto consuntivo riporta i risultati della gestione del bilancio. 2. L Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, delibera annualmente il conto consuntivo e lo presenta, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio per la relativa approvazione, la quale deve intervenire entro il 3 1 marzo. 3. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio viene trasmesso entro il 10 aprile di ogni anno alla Giunta regionale.

. Atti Consiliari VII LEGISLATURA 4. L eventuale avanzo di amministrazione è riportato in entrata nel bilancio di cassa dell esercizio finanziario successivo. 5. Al conto consuntivo è allegato il conto del patrimonio. Art. 13 (Conto del patrimonio) 1. Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell esercizio cui il conto si riferisce, i beni di proprietà. 2. Il conto del patrimonio è trasmesso alla Giunta per essere inserito come parte del conto del patrimonio della Regione. TITOLO IV BENI DEL CONSIGLIO REGIONALE Art. 14 (Beni mobili) 1. 1 beni mobili del Consiglio sono quelli destinati ai servizi del Consiglio. 2. Essi si distinguono in: a) beni di facile consumo; b) beni mobili durevoli. 3. 1 beni di facile consumo sono registrati in carico e scarico. 4. La vigilanza sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni mobili in dotazione al Consiglio compete al consegnatario, che viene nominato dal Segretario Generale. 9

Atti C onsiliari 5. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti salvo che per la custodia dei beni dati in uso ai singoli dipendenti. Art. 15 (Dichiarazione dì fuori uso e dì scarico) 1. 1 beni mobili non più idonei all uso loro assegnato, sono dichiarati fuori uso con provvedimento motivato del Segretario generale, con il quale si determina anche la destinazione da dare agli stessi. TITOLO V CONTRA TTI Art. 16 (Disposizioni generali) 1. Tutti i contratti da cui derivi una entrata o una spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale sono disposti, nell ambito delle rispettive competenze, dall Ufficio di Presidenza e dal Segretario generale. 2. Il contratto è stipulato dal Segretario generale o, su delega di quest ultimo, dal responsabile della struttura dirigenziale cui fa capo l Economato. Art. 17 (Procedure dì ordìnazìone per spese inferiore a E800) 1. Per la provvista di beni o di servizi non compresi in piani di approwigionamento, il responsabile della struttura dirigenziale cui fa capo l Economato può autorizzare il responsabile dell economato, o in sua assenza altro funzionario, ad effettuare direttamente e sotto la propria responsabilità spese singole 10

VII Atti c onsiliari LEGISLATURA inferiore a e 800, mediante trattativa privata. 2. In tal caso l ordinazione della spesa è effettuata mediante apposito buono d ordine a firma del predetto funzionario, il quale mensilmente presenterà l elenco delle spese ordinate per la necessaria approvazione da parte del responsabile della struttura dirigenziale cui fa capo l Economato. Art. 18 (Esecuzione dei contratti) 1. 1 contratti stipulazione. sono eseguibili dopo la 2. La struttura preposta all esecuzione del contratto ne cura i vari adempimenti, predisponendo gli atti necessari alla liquidazione della relativa spesa, previo accertamento della regolarità della fornitura o delle prestazioni eseguite. TITOLO VI NORME FINALI Art. 19 (Rinvio ad altre norme) 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme, in quanto compatibili, sulla contabilità, sui beni e sui contratti della Regione Umbria. L ESTENSORE c Rosanna Montanucci --%$4Lw- 11