La Riforma della Giustizia Sportiva

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AVV. SERGIO ZUMBO

Sommario Riforma del Codice di Giustizia Sportiva Regolamenti F.I.P.: - Regolamento di Giustizia - Statuto - Regolamento Organico - Regolamento Esecutivo Tesseramento Il BAT

La Riforma della Giustizia Sportiva DOPPIO BINARIO: GIUDICI SPORTIVI E TRIBUNALI FEDERALI. Due soli gradi di giudizio applicati a tutte le federazioni, a garanzia di una giustizia più agile e più veloce. Tempi certi, abbreviati e uniformi tra le federazioni, sia per lo svolgimento delle indagini che per l adozione delle decisioni: in 1 grado: 90 giorni in 2 grado: 60 giorni

La Riforma della giustizia sportiva Per la pronuncia della decisione Maggior uso della tecnologia per lo scambio di informazioni e di documenti tra gli Organi di giustizia a garanzia di maggiore celerità. Si introduce la possibilità di fare udienze e mezzi di prova anche per videoconferenza

La Riforma della giustizia sportiva PIÙ VELOCE Limiti chiari ai rinvii delle udienze. Possibilità di ricorrere al patteggiamento, sia a fronte di una condanna che a fronte di indagini. A vigilare sul buon andamento sarà la Procura Generale dello Sport.

La Riforma della giustizia sportiva PIÙ GIUSTA Stesse regole procedurali per tutte le federazioni (2 gradi di giudizio per tutti) Maggiore qualità dei processi. Se le Federazioni non decidano diversamente, infatti, si prevede che i tesserati e gli affiliati debbano essere assistiti da un avvocato nei processi federali. Laddove non possano permetterselo è stato introdotto il gratuito patrocinio. Evidente riequilibrio delle garanzie processuali, con un rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto alla prova, che sono presupposto del supremo diritto di difesa. Importantissima è anche l introduzione della condanna al pagamento delle spese processuali per lite temeraria se la pretesa è palesemente infondata. Il Procuratore Generale del CONI verifica l armonia del sistema. PIÙ TRASPARENTE Criteri di nomina dei componenti uguali e trasparenti sia per i giudici che per i procuratori. Selezione di giudici e procuratori è affidata ad una Commissione di alto profilo in ciascuna federazione, come già accadeva nella Federcalcio e per gli organi del Coni Le decisioni degli Organi di giustizia sono sempre pubblicate nel sito internet istituzionale della federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla homepage.

Riforma della giustizia sportiv La riforma della Giustizia Sportiva PIÙ EQUILIBRATA NEI CONFRONTI DELLE FEDERAZIONI Il terzo grado CONI non rifa più tutto il processo come accadeva con il TNAS, ma il Collegio di Garanzia del CONI è come la Cassazione. La Procura CONI coopera con le federazioni e interviene, avocando, solo in casi tassativi e specifici. Importante l introduzione della diffida da parte del Procuratore, che - prima di avocare il fascicolo offre al Procuratore Federale la possibilità di compiere gli atti necessari. Nel caso di avocazione, il Procuratore generale «applica» al procedimento un Procuratore nazionale, che avrà poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore generale dello sport rimarrà terzo rispetto al procedimento.

La Riforma nella Giustizia Sportiva L introduzione del nuovo Codice di giustizia sportiva appare qualificarsi quale ulteriore evoluzione di un naturale percorso di semplificazione, trasparenza ed efficacia della giustizia sportiva. In tale prospettiva di crescita sono comprensibili le esigenze autonomistiche di un ordinamento sempre più perfetto. Inoltre, attraverso la riorganizzazione e l uniformità del sistema di giustizia nel nuovo codice, che appare più dettagliato oltre che chiaro, l ordinamento sportivo sembra voler riaffermare con forza i propri tratti di specialità e completezza. Lo scopo della nuova normativa è stato, anche, quello di riunire e regolarizzare la materia della giustizia sportiva secondo un unico modello procedurale.

Vari tipi di controversie I regolamenti federali consentono di distinguere, tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di Giustizia Sportiva, quattro tipologie di procedimenti:

Le 4 tipologie di controversie sportive 1- un procedimento tecnico: si riferisce a quel particolare tipo di controversie che concernono precipuamente l organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse; 2- un procedimento disciplinare: viene esperito in tutti quei casi in cui è necessario reprimere i comportamenti degli associati che siano contrari ai principi cui deve essere informato lo svolgimento dell attività sportiva;

Le 4 tipologie di controversie sportive 3- un procedimento economico: si riferisce a questioni relative ai diritti di natura patrimoniale. Tale procedimento, peraltro, non previsto in tutti gli statuti federali, si esperisce in alcuni casi dinanzi ad organi precostituiti che generalmente sono quegli stessi competenti a decidere una controversia disciplinare. Per alcune Federazioni, dette controversie sono attribuite alla cognizione di un Collegio Arbitrale che si costituisce volta per volta e si scioglie una volta adottata la decisione della controversia; 4- un procedimento amministrativo: con giustizia amministrativa in ambito sportivo si fa esclusivo riferimento a quei casi, a dire il vero residuali, in cui viene riconosciuto un rimedio, impugnatorio interno, contro le deliberazioni dell organo amministrativo federale.

Norme generali della Giustizia F.I.P. Art. 52 Statuto FIP Principi generali della giustizia Art. 54 Statuto FIP Clausola compromissoria Artt. 1-10 Regolamento Giustizia (Titolo I norme generali) Obbligatorietà delle disposizioni federali Obbligo di lealtà e correttezza Vincolo di giustizia Principi del processo sportivo Principio del doppio grado di giudizio Obbligatorietà del compromesso Divieto di scommesse

ORGANI DI GIUSTIZIA F.I.P. Organi di Giustizia Sportiva: a) il Giudice sportivo nazionale; b) i Giudici sportivi territoriali; c) la Corte sportiva di appello; Organi di Giustizia Federale: a) il Tribunale federale; b) la Corte federale di appello.

Organi Federali Centrali F.I.P. a) la Procura federale; b) la Commissione Tesseramento; c) la Commissione Federale di Garanzia; d) la Commissione Vertenze Arbitrali.

Organi di Giustizia esterni alla F.I.P. Collegio di Garanzia dello Sport - (CONI) Organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il Coni Il BAT (Basketball Arbitral Tribunal) (FIBA) Tribunale Indipendente istituito presso la Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA) che decide attraverso l arbitrato

Regolamento di Giustizia PARTE PRIMA Titolo I Norme generali artt. 1-10 Titolo II Delle Sanzioni artt. 11-26 Titolo III Delle infrazioni artt. 27-66 Titolo IV Provvedimenti disciplinari nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo artt. 67 72 Titolo V Provvedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori - art. 73

Regolamento di Giustizia PARTE SECONDA - PROCESSO SPORTIVO - TITOLO I NORME GENERALI Capo I Organi di giustizia Artt. 74 e seg.

Regolamento di Giustizia artt. 87 e ss. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali è determinata con delibera del Consiglio Federale

Regolamento di Giustizia La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Il numero dei componenti della Corte Sportiva di Appello non può comunque essere inferiore a sei. [3] E in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. Artt. 92 e ss. - PROCEDIMENTI

Regolamento di Giustizia Art. 104 - Competenza dei Giudici federali [1] Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. Giudica altresì in primo grado sui ricorsi delle Società dilettantistiche avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale ai sensi degli artt. 114 bis/114 octies Regolamento Organico (controlli Com.Te.C e ammissione ai campionati) [2] La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale. Art. 106 e ss. - Procedimenti

Regolamento di Giustizia Artt. 120 e ss. [1] Presso la FIP è costituito l ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia. [2] L ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto nonché fino a un massimo di cinquanta Sostituti Procuratori.

Regolamento di Giustizia Art. 123 Attribuzioni del Procuratore Federale [1] Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l addetto all Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale. [2] I componenti dell Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni, né possono godere, dopo l esercizio dell azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa. Capo II Azione disciplinare Artt. 124 e ss.

Regolamento di Giustizia Art. 76 - Commissione Federale di Garanzia (del. n.59 P.F. 19/01/2016 del. n.276 C.F. 29/04/2016) [1] La Commissione Federale di Garanzia, tutela l autonomia e l indipendenza degli Organi di giustizia e della Procura federale.

Regolamento di Giustizia La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio: a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua i componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento; b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento; c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall incarico; d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Regolamento di Giustizia TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Art. 131 Collegio di Garanzia dello Sport [1] Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell ambito dell ordinamento federale ed emesse dagli Organi di giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. [2] Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Commissione Tesseramento LA COMMISSIONE TESSERAMENTO Art.75 ( R.O.) Funzioni e compiti 1. La Commissione Tesseramento è l organo federale centrale che delibera sulle istanze per i trasferimenti di autorità e su quant altro attribuito alla sua competenza dai Regolamenti federali. 2. La Commissione Tesseramento si articola ed opera secondo quanto previsto dall art.35 dello Statuto e dagli artt. 56 e 57 del presente Regolamento.

Regolamento Organico Art. 56 (R.O.) La Commissione Tesseramento è l Organo Federale centrale delegato dal Consiglio federale a decidere le istanze per i trasferimenti di autorità e quant'altro attribuito alla sua competenza dal Regolamento Esecutivo. Art. 57 (R.O.) Competenze La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a: a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione dell Affiliata dal campionato (artt. 16 e 17 R.E. Tess.); b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 18 R.E. Tess.); c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art. 19 R.E. Tess.)

Il vincolo sportivo Art. 5 (Statuto) - Vincolo sportivo L atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell anno solare nel quale compie il 12 anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento fino al raggiungimento di quanto previsto ai commi [2] e [3] del presente articolo. [2] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell anno solare nel quale compie il 21 anno di età. [3] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell anno solare nella quale compie il 21 anno di età. [4] Per partecipare ad un Campionato federale l atleta svincolato deve tesserarsi, per una Affiliata dilettantistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti federali o stipulare un regolare contratto con una Affiliata professionistica. [5] Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) Art. 77 R.O. Funzioni e compiti 1. La Commissione Vertenze Arbitrali è l organo federale centrale che amministra gli arbitrati, giusta la clausola compromissoria prevista dall art.54 dello Statuto. 2. La Commissione Vertenze Arbitrali si articola ed opera secondo quanto previsto dall art.37 dello Statuto e dagli artt. 58-70 del R.O.

La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) Art. 37- Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) 1] La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l Organo Centrale che amministra gli arbitrati disciplinati nel Regolamento Organico, giusta la clausola compromissoria prevista all art. 54 dello Statuto. [2] Presso la C.V.A. è istituito un elenco di esperti nell ambito del quale effettuare la scelta degli arbitri da nominare nelle singole procedure. Gli esperti sono scelti dalla C.V.A. e nominati dal Consiglio federale, tra coloro che facciano richiesta di essere inclusi nell elenco e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico. [ 3] Inoltre la C.V.A. è competente: a) ad adottare i provvedimenti di ingiunzione di pagamento nei confronti di tesserati ed affiliati, di somme ad essi dovute da altri tesserati ed affiliati nei limiti ed alle condizioni stabilite nei regolamenti federali; b) ad attribuire efficacia esecutiva in ambito sportivo alle ingiunzioni ed ai lodi arbitrali pronunciati dai Collegi costituiti in forza dell art. 54, nei termini e condizioni stabiliti nel Regolamento Organico; c) a pronunciarsi sulle istanze di sospensione della esecutività dei provvedimenti di ingiunzione e dei lodi arbitrali, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Regolamento Organico; d) ad adottare ogni altro provvedimento sia ad essa attribuito nel Regolamento Organico in relazione alla amministrazione degli arbitrati e delle procedure di ingiunzione.

La Clausola compromissoria Art. 54 (Statuto)- Clausola compromissoria [1] Le Affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale irrituale le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri. [2] I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento Organico, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale. [3] Le controversie tra Affiliate professionistiche e sportivi professionisti sono devolute all esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 4. [ 4] L inosservanza delle disposizione del presente articolo comporta l adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

L Arbitrato Capo VI R.O. Artt. 58 73 Art. 58 - Controversie devolute in arbitrato Commissione Vertenze Arbitrali 1. Tutte le controversie insorte tra affiliate, tra tesserati, tra associati, tra affiliate e tesserati, tra affiliate e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, a norma dell'art.37 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale. 2. Le affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo. 3. Alla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all esecuzione dei lodi. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale - ferma l assenza di conflitti d interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all esecuzione di lodi. Il Consiglio Federale nella riunione del 29 gennaio u.s. ha deliberato il modello di liberatoria che dovrà essere necessariamente utilizzato dalle parti interessate nell'ambito delle procedure arbitrali innanzi alla Commissione Vertenze Arbitrali.

Il BAT Basketball Arbitral Tribunal Il Basketball Arbitral Tribunal (il "BAT") è stato creato dalla Fédération Internationale de Basketball ("FIBA ), al fine di fornire un mezzo efficiente ed efficace alle parti coinvolte in delle controversie relative al mondo del basket per risolvere queste dispute. Le parti che intendono risolvere le loro controversie ricorrendo al Bat riconoscono che il regolamento Arbitrale del BAT è stato emanato per fornire un mezzo semplice, rapido ed economico per risolvere queste dispute. Di conseguenza, il Regolamento di arbitrato BAT richiede cooperazione tra le parti, in particolare per quanto riguarda il numero limitato di memorie scritte. (di norma una presentazione per parte) ed entro i limiti di tempo pressocchè brevi. Per motivi di celerità, le parti riconoscono che il procedimento dell arbitrato BAT si svolga davanti ad un singolo arbitro nominato dal Presidente. Gli arbitri decidono ex aequo et bono.

Approfondimenti: www.fip.it Link giustizia sportiva Per vedere tutti gli organi di giustizia e le loro attività. Grazie a tutti

Contatti: Avv. Sergio Zumbo Diritto Sportivo e Diritto Civile Intermediario Sportivo Consulenza Sportiva e Management dello Sport Via XXI Agosto, 42-89127 Reggio Calabria Tel. 0965.20497 Mobile: 328.4262935 Email: sergiozumbo@hotmail.com Pec: avvsergiozumbo@pec.it Skype: sergiozeta