AL PRESIDENTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DELLA REGIONE BASILICATA Oggetto: Emendamenti al progetto di legge n. 134/2017 recante Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell articolo 122 della Costituzione - Testo rinviato in Commissione con nota del Presidente del Consiglio del 23/02/2018 prot. n. 1971 Il sottoscritto consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Perrino, in riferimento al D.d.L. in oggetto riferito, PRESENTA n. 4 (quattro) emendamenti alla oggettivata proposta di legge. Gli emendamenti sono appresso riportati e sono seguiti da concise relazioni tecniche esplicative. La presente si compone di n. 6 pagine. Emendamenti Gianni P. al progetto di legge n. 134/2017 (legge elettorale regionale) Pagina 1 di 6
Emendamento n. 1 alla P.d.L. n. 134/2017 Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell articolo 122 della Costituzione. Testo dell emendamento aggiuntivo del comma 5bis all art. 6 All articolo 6, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5-bis: 5-bis.) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Giunta regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Relazione tecnica all emendamento aggiuntivo del comma 6 dell art. 6 L emendamento intende uniformare il testo della P.d.L. al disposto dell art. 51 del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL). Appare evidente che con la modifica proposta non potrebbero candidarsi a Presidente della Giunta coloro che hanno ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, salva l ipotesi prevista. Tanto coerentemente con la finalità di evitare che una permanenza superiore ai due mandati consecutivi possa innescare perniciose e deleterie dinamiche a detrimento dell imparzialità e financo dell onorabilità, parametri costituzionali cui deve informarsi costantemente del Presidente della Giunta. Emendamenti Gianni P. al progetto di legge n. 134/2017 (legge elettorale regionale) Pagina 2 di 6
Emendamento n. 2 alla P.d.L. n. 134/2017 Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell articolo 122 della Costituzione. Testo emendamento sostitutivo dell'art 25. L articolo 25 è sostituito dal seguente articolo: Art. 25 (Cause di ineleggibilità ed incompatibilità) 1. Fatte salve le disposizioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154, ai sensi degli artt. 2 e 3 della stessa L. 154/81 s ono definite nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità che vanno ad integrare quelle già previste dalle leggi in materia. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale: a) I Sindaci e gli Assessori nei Comuni Capoluogo di Provincia e dei Comuni con più di 15.000 residenti. b) coloro che, nei due anni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature, risultano, rispettivamente: i) titolari di un incarico apicale di un Dipartimento della Regione, ovvero di enti, consorzi, aziende, agenzie, fondazioni o altri organismi dipendenti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Regione; ii) direttore generale, direttori apicali delle aziende locali socio-sanitarie, ospedaliere, policliniche, universitarie e dei distretti sanitari; iii) amministratori ed dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, azienda, agenzia o altro organismo dipendente o controllato, direttamente o indirettamente dalla Regione; iv) commissari con funzioni connesse alla gestione di istituti, consorzi, aziende o agenzie dipendenti o controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione. 2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre centoventi giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature. In sede di prima applicazione della presente legge le dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, di cui al periodo precedente devono avvenire non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Emendamenti Gianni P. al progetto di legge n. 134/2017 (legge elettorale regionale) Pagina 3 di 6
3. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 154/1981 non sono compatibili con le cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale: a) il Presidente e il consigliere provinciale; b) il Garante regionale Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza; c) i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); d) la Consigliera regionale di Parità. 6. L ufficio di Assessore regionale è incompatibile con quello di Sindaco, Assessore e Consigliere della Provincia o in uno dei Comuni della Regione Basilicata. Relazione tecnica all emendamento sostitutivo dell art. 25 Anche l emendamento integralmente sostitutivo dell art. 25 attinge a quanto previsto negli articoli 16 e 17 della L.R. della Regione Molise n. 20 del 5 dicembre 2017. Vengono introdotti, ai sensi degli artt. 2 e 3 della stessa L. 154/81, nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità che vanno ad integrare quelle già previste dalle leggi nazionali in materia. In particolare, si attrae l attenzione sull importanza di introdurre anche in Basilicata l ineleggibilità a Presidente della Giunta ed a consigliere regionale dei seguenti soggetti: a) I Sindaci e gli Assessori nei Comuni Capoluogo di Provincia e dei Comuni con più di 15.000 residenti. b) coloro che, nei due anni precedenti alle elezioni regionali, risultano: i) titolari di un incarico apicale di un Dipartimento della Regione, ovvero di enti, consorzi, aziende, agenzie, fondazioni o altri organismi dipendenti o controllati, direttamente o indirettamente, dalla Regione; ii) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende locali socio-sanitarie, ospedaliere, policliniche, universitarie e dei distretti sanitari; iii) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, azienda, agenzia o altro organismo dipendente o controllato, direttamente o indirettamente dalla Regione; Emendamenti Gianni P. al progetto di legge n. 134/2017 (legge elettorale regionale) Pagina 4 di 6
iv) coloro che sono stati nominati commissari con funzioni connesse alla gestione di istituti, consorzi, aziende o agenzie dipendenti o controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione. La finalità dell emendamento appare quella, sostanzialmente, di scongiurare l eventualità che soggetti che si trovano, per ragioni istituzionali o di ufficio, ad esercitare e ricoprire incarichi e funzioni apicali nella pubblica amministrazione, possano trarne vantaggio in termini di consenso elettorale, falsando la medesima competizione, condizionando ed alterando la libera espressione del voto. Emendamenti Gianni P. al progetto di legge n. 134/2017 (legge elettorale regionale) Pagina 5 di 6
Emendamento n. 3 alla P.d.L. n. 134/2017 Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell articolo 122 della Costituzione. Testo emendamento aggiuntivo di articolo, art 25-bis. Dopo l articolo 25 aggiungere il seguente articolo: Art. 25-bis Componenti della Giunta regionale 1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali Relazione tecnica all emendamento aggiuntivo di articolo, art. 25-bis L emendamento aggiuntivo di articolo consente di equiparare a tutti gli effetti la carica di Assessore a quella di Consigliere regionale, in termini di requisiti di candidabilità, eleggibilità e assenza di cause di incompatibilità. Emendamenti Gianni P. al progetto di legge n. 134/2017 (legge elettorale regionale) Pagina 6 di 6