Federconsumatori Etna sud



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Federconsumatori Etna sud STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI Art. 1 E costituita, con sede in Mascalucia (CT) Via A. B. Sabin, 13, l Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata FEDERCONSUMATORI ETNA SUD Federazione sub provinciale di consumatori e utenti., struttura territoriale della Federconsumatori nazionale della quale adotta logotipo e simbolo. L Associazione ha competenza territoriale per i Comuni di Mascalucia, Belpasso, S.P. Clarenza, Camporotondo, Nicolosi, Pedara e Trecastagni, in provincia di Catania ed è costituita ai sensi dell art. 17 dello statuto della Federconsumatori Catania, in tema di organizzazione territoriale. L Associazione non ha competenza nei riguardi delle istituzioni pubbliche e private di valenza provinciale. L Associazione ha completa autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. L Associazione ha durata illimitata. Art. 2 L Associazione non ha scopi di lucro, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale. L Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica. Art. 3 L Associazione, che opera prevalentemente attraverso l impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti quali: la legalità del mercato; la tutela della salute e dell ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata; la lealtà e la chiarezza della pubblicità; l erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi; il contrasto all usura nell ambito della legislazione vigente; e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa. L Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso: 1

l adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private; la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi; l impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell ambiente; l iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell informazione; l accesso alla società dell informazione anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all informazione e all educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell obbligo, fino all organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche; l azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza; la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini; il sostegno all azione dello Stato nell accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98; la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98; la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso; l impegno tassativo, a tutti i livelli dell Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione. 2

Art. 4 STRUTTURE DI SERVIZIO L Associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti. Il Regolamento definisce i rapporti tra l Associazione e le strutture di servizio. Art. 5 INCOMPATIBILITA Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato. La funzione di Presidente della Federconsumatori Etna sud è incompatibile con l esercizio della libera professione, ove questa venga svolta, direttamente o indirettamente, per conto di qualsiasi struttura del sistema Federconsumatori. Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale. In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori Etna sud, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori, pena l estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall incarico. TITOLO II SOCI Art. 6 I soci della Federconsumatori Etna sud sono persone fisiche. L iscrizione alla Federconsumatori Etna sud comporta l adesione ai principi costitutivi, quali l elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell Associazione, e l impegno da parte del richiedente di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari. L accoglimento della domanda viene deliberato dall organo direttivo e comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei. Possono, essere soci, altresì, associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori Etna sud, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti. 3

L iscrizione dà diritto a partecipare alla fase congressuale e ad essere informati sull attività e le iniziative dell Associazione. Ogni socio, persona fisica o persona giuridica, ha diritto all elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto. Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell Associazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare urgenza, la Presidenza può operare direttamente, salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo. Le sanzioni previste per i soci ed i dirigenti sono: - il richiamo - la sospensione - la decadenza dagli organi - la sospensione dal rapporto associativo - l espulsione. Le sanzioni previste per le strutture territoriali sono disciplinate dal Regolamento nazionale. La quota associativa annua è di spettanza della struttura sub provinciale, provinciale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura subprovinciale e le quote spettanti al provinciale, al regionale ed al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti, provinciale, regionale e nazionale. Art. 7 I soci cessano di far parte dell Associazione per mancato rinnovo dell iscrizione, morosità, recesso, esclusione. L esclusione sarà operativa solo dopo la comunicazione al socio della relativa delibera. Art. 8 L associato può essere escluso quando non osservi le disposizioni dell atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell Associazione. L organo direttivo delibera al riguardo. TITOLO III ORGANI SOCIALI Art. 9 Organi della Federconsumatori Etna sud sono: Il Congresso sub provinciale Il Consiglio Direttivo Il Presidente 4

La Presidenza Il Collegio dei Sindaci Revisori Art. 10 IL CONGRESSO Il Congresso è convocato ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo e si svolge sulla base del Regolamento nazionale. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza un apposito regolamento per lo svolgimento del congresso territoriale. Il Congresso è costituito dai soci e delibera a maggioranza semplice dei voti, salvo le diverse modalità previste dal regolamento. Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti; stabilisce gli obiettivi di politica dell Associazione fino al congresso successivo; delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti le modifiche al presente statuto, salvo quanto previsto al successivo art. 11; elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori ed i due supplenti. Il Congresso può essere convocato su richiesta di almeno il 25% degli iscritti. Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l attività della Federconsumatori Etna sud sul territorio, attuando gli indirizzi definiti dal Congresso e assumendo iniziative nei confronti di terzi. Promuove e orienta la negoziazione sui temi di interesse generale. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso che ha il compito di convocare e presiedere tale organo. Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto. Determina i settori operativi nei quali si articola l attività dell Associazione e ne nomina i relativi responsabili. Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale. Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell anno successivo all anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell anno precedente a quello di riferimento. Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Presidenza. Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei Sindaci revisori, solo nel caso di esaurimento dei relativi supplenti, al fine di consentire l operatività degli organi. Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e nel rispetto dei criteri di rappresentanza definiti nel congresso. 5

Qualora ricorra una motivata necessità di allargamento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, possono essere effettuate cooptazioni da parte dello stesso Consiglio in un numero massimo complessivo pari al trenta per cento dei suoi componenti. I componenti subentranti negli organi decadono al termine del mandato congressuale. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e almeno una volta, nel periodo del mandato congressuale, convoca l Assemblea territoriale dei quadri e dei dirigenti; in caso di mancanza di convocazione il Presidente dell Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell Associazione, a seguito di modifiche dello statuto nazionale. E, comunque preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell Associazione ed alle competenze degli organi tutori. Spetta al Consiglio Direttivo nazionale verificare la conformità dello statuto territoriale allo statuto nazionale. Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento dell Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto. Tali regolamenti sono ratificati dal Consiglio Direttivo provinciale di Catania Il Consiglio Direttivo delibera le sanzioni previste dal Regolamento nazionale. Art. 12 IL PRESIDENTE Il Presidente è l organo di rappresentanza politica unitaria dell Associazione, ad esso compete la convocazione della Presidenza, nonché la presidenza del congresso. Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell Associazione. Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque non oltre dieci anni. Art. 13 LA PRESIDENZA La Presidenza dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi del Congresso ed ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell espletamento delle funzioni di rappresentanza. I componenti della Presidenza non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e comunque non oltre dieci anni. 6

Art. 14 IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo contabile dell Associazione e riferisce al Consiglio Direttivo. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso. Comunque il Collegio dei Sindaci Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi. Art. 15 Per il raggiungimento degli scopi previsti dall art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori Etna sud si avvale: delle quote sociali; dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali; dei proventi ricavati da sottoscrizioni; dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati; dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi; di ogni altra entrata proveniente all Associazione in ragione dei fini perseguiti. TITOLO IV IL PATRIMONIO SOCIALE Art. 16 Il patrimonio della Federconsumatori Etna sud come individuato nelle strutture di cui all art. 1, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati. La Federconsumatori Etna sud non può distribuire tra i soci, in nessun caso, anche in modo indiretto, avanzi di gestione e patrimonio, durante la vita dell Associazione, salvo diverse disposizioni legislative. Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le quote associative della Federconsumatori Etna sud sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione. Art. 17 L esercizio sociale dell Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 7

Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all esame del Collegio dei Sindaci Revisori e per l approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo. TITOLO V SCIOGLIMENTO Art. 18 Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa. Lo scioglimento della Federconsumatori Etna sud può essere deciso soltanto da un congresso straordinario convocato con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati. Il patrimonio della Federconsumatori Etna sud, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo previsto dall art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 62. Il Congresso straordinario che delibera lo scioglimento dell Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori. Art. 19 Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento. 8