MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA-VICENZA. Vademecum della Commissione Diritto Civile



Documenti analoghi
Avv. Clementina Rauccio

Separazione e divorzio


Negoziazione Assistita L. 162/2014

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00

Separazioni e divorzi

COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Deliberazione n. 8 del 26/01/2015

Città di Somma Vesuviana

DELIBERA DI GIUNTA COPIA

PROTOCOLLO D'INTESA. in merito alle prassi da seguire nella procedura di negoziazione assistita. tra:

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Prot. n /Area II Avellino 15/12/2014 AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

Circolare Ministero dell'interno, Uffici Demografici, 28 novembre 2014, n. 19

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

per info : demografici@comune.cadorago.co.it

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)

TRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL

PROTOCOLLO in materia di

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per separazione s intende la conclusione della convivenza tra due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura.

Può presentare la pratica (allegati 1, 2 e 3 scaricabili dal sito compilati, datati e firmati da entrambi i nubendi):

La negoziazione assistita nelle procedure di separazione e divorzio: l'articolo 6

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA. - Fonte normativa: art. 2 e ss. del d.l n. 132 convertito in l n. 162

risolvono la lite, dovendo comunque ricorrere a schemi negoziali tipici, ovvero atipici, per la soddisfazione di interessi meritevoli di tutela

L.162/14 INCONTRO FORMATIVO DEL 5/3/2015

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO

Memento Procedura Civile 2014

Inquadramento generale

Editrice. D. L. n. 132/2014, separazione e divorzio consensuali: addio Tribunali? Si va direttamente all ufficiale dello stato civile.

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

COMUNE DI CONCESIO Provincia di Brescia

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI ROMA

LE NUOVE COMPETENZE DELL UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO LEGGE 162/14

SESAMO rel Sintesi Principali Modifiche ed Implementazioni. - Migliorie su nuova gestione divorzi

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola

COMUNE DI NOVARA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

COMUNE DI BASELGA DI PINÉ Provincia di Trento

«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI

GIUNTA COMUNALE. DELIBERAZIONE N. 23 del 12/03/2015

RISOLUZIONE N. 65/E. Roma, 16/07/2015

Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

C O M U N E D I M A N T O V A LA GIUNTA COMUNALE

Determinazione ammontare "diritto fisso" - art.12 del D.L. 12 Settembre 2014 n 132 come modificato dalla Legge di conversione 10 Novembre 2014, n 162.

Annotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Demos rel Pag. 1 di 25

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

ISTANZA DI MEDIAZIONE

COMUNE DI CAMERATA PICENA Provincia di Ancona

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 23 ottobre 2014 (v. stampato Senato n. 1612)

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

IN RISPOSTA ALLA CONVOCAZIONE PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N / PROMOSSO NEI PROPRI CONFRONTI DA

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE. CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / Qualifica istante

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA TELEMATICA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Separazioni e divorzi assistiti: procedura gratuita, amministrativa e avvocati custodi degli originali. Ecco le ultime novità dal Ministero

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato

-ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, ELETTIVI E NON ELETTIVI DEL COMUNE. Art.

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2014 E DAL DECRETO DIRETTORIALE 18 MAGGIO Documentazione da conservare

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato. Capo I. Capo I

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

Posta Elettronica Certificata

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

Aggiungi Cat. e Arg. Sottotitolo. Servizio Erogato. Per sposarsi, sia con rito civile che religioso, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

SEPARAZIONE E IL DIVORZIO: DAL TRIBUNALE ALL AVVOCATO, ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE. Renzo Calvigioni. Made with OpenOffice.org 2

ISCRIZIONE A RUOLO. 1) Richiedere l ordinazione del sigillo al Consiglio Notarile (all. A)

COMUNE di IMPRUNETA Provincia di Firenze

Regione Piemonte VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 13/02/2015

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

N / Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Imperia Palazzo di giustizia Via XXV aprile IMPERIA IM

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: ISTRUZIONI PER L USO

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

PROCEDURA INTERNAL DEALING

9-10 aprile 2015 Avv. Giulia Sapi

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

COMUNE DI FOLIGNO AREA AFFARI GENERALI

Transcript:

MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA-VICENZA Vademecum della CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO ( EX ART. 6 D.L. 132/2014, CONV. CON MOD. IN L. N. 162/2014) a cura dell'avv. Eva Vigato

PREMESSA Il presente vademecum è stato redatto all'esito di una procedure intrapresa e portata a termine a Padova, a seguito di confronti con tutti gli operatori interessati alla nuova normativa introdotta con l'art. 6, comma 3, DL 132/2014, convertito con modificazioni con legge 162/2014, che stabilisce quanto segue: Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o più avvocati )) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 1. La convenzione di negoziazione assistita (( da almeno un avvocato per parte )) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1 dicembre )) 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. )) 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (( Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. )) L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (( terzo periodo, )) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro 2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 3

2000, n. 396. 5. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio"; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio". )) L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali. Il predetto accordo è, inoltre, esente da contributo unificato. A Padova, ai fini del rilascio del nulla osta, l'accordo di separazione / divorzio è considerato una species del genus negoziazione assistita; tale presupposto va tenuto presente, a nostro parere, nel momento in cui viene avviata la procedura; qualora i coniugi non siano già d'accordo nell'attivare la procedura di negoziazione assistita e si rivolgano ad un legale per intervenire presso l'altro coniuge e verificare la disponibilità, dovrà predisporsi apposita lettera di intervento. Ogni parte deve essere assistita da almeno un avvocato. 4

ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI 1. Inserire nell'accordo gli avvisi da indicare espressamente Art. 6, Comma 3 - dare atto di avere tentato la conciliazione - dare atto di avere avvisato i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare - dare atto che l'accordo si è concluso nel termine concordato tra le parti (non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti) Art. 2, Comma 2, Lett. A - dare atto che l'accordo è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico In caso di presenza di figli minori - dare atto di avere informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori 2. Certificare l'autenticità delle firme 3. Inserire una delega ad uno dei due avvocati ad effettuare il deposito di cui al punto 4. 4. Allegare all'accordo i seguenti documenti 4.1 In caso di SEPARAZIONE - estratto per riassunto dell atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato; - certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi; - copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme; - eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura; 4.2 In caso di SEPARAZIONE e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave - dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni; - certificazione sanitaria; 5

4.3 In caso di DIVORZIO - estratto per riassunto dell atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato - certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi - copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale, ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato, ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica) - copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme - eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura 4.4. In caso di DIVORZIO e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave - dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni - certificazione sanitaria 4.5 In caso di MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE - estratto per riassunto dell atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato - certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi - copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato, ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati, ovvero copia autentica accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica) - copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme - eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura 4.6 In caso di MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave - dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni - certificazione sanitaria 4.7 in caso di MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO - estratto per riassunto dell atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato - certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi - copia sentenza di divorzio con attestazione passaggio in giudicato, ovvero copia convenzione divorzio di negoziazione assistita da avvocati, ovvero copia accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica) 6

- copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme - eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura 4.7 in caso di MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave - dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni - certificazione sanitaria 5. Trasmettere copia dell'accordo con i documenti allegati all'ufficio degli affari civili del Pubblico Ministero (art. 6 comma 2) (a Padova l'ufficio è presso il Casellario Giudiziale, al piano terra del Palazzo di Giustizia) Una copia dell'accordo viene trasmessa - ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO se vi sia presenza di figli - da uno degli avvocati, delegato dall'altro, presso l'ufficio intestato, ai fini di - RILASCIO DEL NULLA OSTA in caso di assenza di figli - AUTORIZZAZIONE DELL'ACCORDO in presenza di figli (minori/maggiorenni non autosufficienti/ maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave), se il Procuratore ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli (diversamente il p.m. invia l'accordo al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo) L'ufficio avviserà tramite telefono o fax, del rilascio del nulla osta, ai fini di consentire all'avvocato di ritirare l'atto. 6. Trasmissione dell'accordo provvisto di nulla osta o autorizzato ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DATA DEL RITIRO (PENA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 2.000,00 AD EURO 10.000,00 - ART. 6, COMMA 4) Trasmissione dell'accordo all'ufficiale di Stato civile del Comune presso il quale il Matrimonio è stato iscritto o trascritto. La trasmissione va effettuata DA CIASCUN AVVOCATO a mani o tramite PEC, al protocollo del Comune, apponendo la firma digitale alla copia con estensione *.pdf.p7m, attestando che la copia trasmessa è conforme all'originale depositato presso lo studio dell'avvocato e dando atto che l'originale del nulla osta è depositato presso lo studio in uno dei due avvocati. In ogni caso è buona prassi contattare per tempo l'ufficio dello Stato civile del Comune competente in modo da verificare quale procedura è privilegiata. 7

7. Qualora l'accordo contenga un contratto o un atto soggetto a trascrizione Qualora l'accordo contenga un contratto o un atto soggetto a trascrizione, la sottoscrizione dell'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, poiché generalmente esiste un solo originale, repertoriato presso il Notaio, e i legali utilizzeranno una copia autentica con la firma in originale del Notaio per chiedere il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione all'accordo, invieranno via PEC al Comune una copia della copia. A questo punto il Comune dovrebbe chiedere che anche il Notaio trasmetta via PEC una copia dell'accordo, il tutto al fine di certificare l'autenticità delle firme. 8. Adempimenti a fini statistici Infine, a fini statistici, i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati (ART. 11). NOTA SISTEMATICA In caso di separazione con convenzione assistita, i tre anni per la domanda di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili decorrono dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione. Qui di seguito la nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b) della L. n. 898/70 (in grassetto la nuova formulazione del secondo capoverso): b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell atto contenente l accordo di separazione concluso innanzi all ufficiale dello stato civile. 8

ALLEGATO CONVENZIONE DI SEPARAZIONE PERSONALE Separazione consensuale ai sensi dell art. 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 Oggi,., avanti all Avv.. (c.f.: ), del Foro di.., con studio in.., (PD), via Cavour, n. 22, (. pec: ), e all Avv. (c.f.: ), del Foro di.., con studio in.), via. (tel., fax., pec:.), sono comparsi i Signori. Nata a Cittadina.. c.f.:.. residente in..(doc. n. 1- certificato cumulativo residenza e stato di famiglia) Professione: op (identificata tramite patente di guida n.., rilasciata da. in data., scadenza..) Assistita dall Avv. (doc. n. 2) e. Nata a Cittadina.. c.f.:.. residente in..(doc. n. 3- certificato cumulativo residenza e stato di famiglia) Professione: op (identificata tramite patente di guida n.., rilasciata da. in data., scadenza..) Assistito dall Avv. (doc. n. 4) i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in. in data. (matrimonio trascritto nel Comune di Rubano anno..atto.parte ) con regime patrimoniale della comunione dei beni (doc. n. 5) Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi, rivoltisi agli scriventi Avvocati al fine della redazione del presente verbale, dato atto che ad oggi non è possibile una conciliazione, informati della possibilità di esperire la mediazione familiare, manifestano la volontà di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni, dai medesimi già preventivamente concordate: 1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ognuno ove crede, con obbligo di comunicarsi ogni mutamento della stessa; 2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, 3) Con il perfezionamento degli accordi sopra indicati, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio, e di non avere più nulla a pretendere l uno dall altra per tale titolo o ragione; 9

4) i coniugi dichiarano che l accordo di separazione, ai sensi dell art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, è avvenuto nel rispetto del termine, concordato tra le parti per l espletamento della procedura, stabilito in mesi tre (doc. n. 6copia lettera di intervento Avv. ). L.C.S. -. -.. Gli Avv... e.. che hanno provveduto a redigere la presente convenzione, costituita da due fogli dattiloscritti, in originale depositato presso lo studio dell Avv, secondo quanto dichiarato dai coniugi, prendono atto che i medesimi intendono separarsi alle condizioni sopra riportate, accertando che l accordo è conforme alle norme imperative e all ordine pubblico, accertato che le condizioni di separazione non sono manifestamente inique, certificano, per ogni effetto di legge, l autenticità del presente verbale di separazione dei coniugi, il quale verrà trasmesso, ad onere dei legale Avv, delegato dall Avv.., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ai sensi dell art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014; entro 10 giorni dal ritiro della convenzione, provvista del nulla osta, copia del presente accordo verrà trasmessa ai sensi dell art. 6, comma 3 D.L. cit., all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di, presso il quale il matrimonio è stato celebrato, ai fini dell annotazione a margine dell atto di matrimonio. Le parti -. - Sono vere e autentiche Avv. Avv. 10

DISCLAIMER Il presente vademecum è aggiornato al momento della sua pubblicazione e si basa su prassi vigenti avanti gli uffici pubblici di Padova. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti ed eventuali prassi difformi in altri luoghi d'italia, e l'autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, o qualsivoglia altra fattispecie. 11

Si ringraziano per i contributi e la collaborazione i membri della COMMISSIONE DIRITTO CIVILE MOVIMENTO FORENSE PADOVA-VICENZA Avv. Paola Ancilotto Avv. Ketty Caccin Avv. Cristina Malvestio Avv. Matteo Mardegan Avv. Barbara Melinato