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- Prot. 0016218/u del 01/10/2018 14.35 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale *01/10/2018 14.35-20180016218* Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via 5. Lucia, n. 81 NAPOLI Al Presidente della VIII e Il Commissione Consiliare Permanente Ai Consiglieri Regionali U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione SEDE Oggetto: Proposta di legge Norme per contadina (Reg. Gen. 595) il sostegno e la promozione dell agricoltura Ad iniziativa della Consigliera Maria Ricchiuti. Pervenuta in data 24 settembre 2018 ed acquisita al protocollo in pari data VISTO l articolo 98 del Regolamento interno IL PRESIDENTE ASSEGNA il provvedimento in oggetto a: VIII Commissione Consiliare Permanente per l esame; Il Commissione Consiliare Permanente per il parere. Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento. Napoli, 3 IL PRESIDENTE

- Prot. 0015651/i del 24/09/2018 13.23 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attivitaâ Legislativa *24/09/2018 13.23-20180015651* Al Presidente Consiglio regionale della Campania Dott.ssa Rosa D Ameio SEDE prot. n. 80/sp. dei 20/09/2018 Oggetto: trasmissione Proposta di Legge recante Norme per il sostegno e la promozione dell agricoltura contadina Si trasmette, in allegato e per il seguito di competenza, la proposta di legge come indicata in oggetto, ad iniziativa della scrivente. Cordiali saluti Il Consigliere regionale -Avv. Maria biuti Centro Direzionale, isola F/13 80143 Napoli Tel. 081 778 3471 3176 Mali: ricchiuti.mar@consiglio.regione.campania.it

PROPOSTA DI LEGGE Norme per il sostegno e la promozione dell agricoltura contadina Ad iniziativa del Consigliere MARIA RIccHIuTI

Relazione illustrativa La definizione di agricoltura contadina si fonda sulle radici storiche della figura del contadino. Essa viene ripresa in questa proposta di legge in una chiave contemporanea, per individuare le pratiche agronomiche e le strutture socio-economiche presenti ancora oggi e ritenute una preziosa risorsa per l agricoltura del presente e del futuro. L agricoltura contadina ha infatti rischiato di scomparire a causa della concorrenza dell agricoltura industriale e intensiva: si è salvata solo laddove è riuscita a mantenere produzioni e trasformazioni di nicchia, legate alle tradizioni locali o, nel caso di riconversione delle aziende, alle produzioni biologiche e biodinamiche. È così che esiste ancora un agricoltura dimensionata sul lavoro contadino e sull economia familiare, orientata all autoconsumo e alla vendita diretta; un agricoltura di basso o di nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere, ecologia e solidarietà. In Campania queste pratiche e percorsi si riscontrano in una moltitudine di aziende agricole, sia di tradizione familiare sia di nuovi insediamenti rurali. Questa agricoltura, che rischia di essere invisibile per i grandi numeri dell economia, è irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra, soprattutto nelle zone collinari, di montagna e nelle aree interne: si tratta, infatti, di una tipologia di produzione in grado di mantenere popolate zone rurali che sarebbero altrimenti abbandonate, conservando la ricchezza naturale dei paesaggi, la biodiversità delle piante e degli animali e tenendo vivi antichi saperi, tecniche e produzioni locali. Essa non può essere pertanto considerata solo come un attività economica, ma come una vera e propria dimensione di vita complessa e integrata, di interazione con gli ecosistemi, di gestione dei territori, di espressione di realtà socio-culturali, le cui valenze e ricadute collaterali sono da un punto di vista economico, sociale e culturale almeno altrettanto rilevanti del suo aspetto strettamente produttivo. L agricoltura contadina, inoltre, con la sua presenza attiva e diffusa è un elemento decisivo di presidio e di salvaguardia dei territori, con effetti virtuosi e in cern casi insostituibili sulla qualità del paesaggi, con ricadute sul turismo, sulla manutenzione degli equilibri idrogeologici e sul mantenimento dello strato fertile del suolo; ha, inoltre, effetti sulla preservazione e sull evoluzione delle tipicità alimentari e gastronomiche, come elemento culturale e didattico utile anche all educazione ambientale e alimentare dei giovani e quale contesto ideale per lo sviluppo dell agricoltura sociale. Il carattere complesso e multidirezionale dell agricoltura contadina non è però adeguatamente riconosciuto dalle normative vigenti. La politica agricola italiana attuale è sostanzialmente strutturata per sostenere un modello agroindustriale di agricoltura specializzata e sempre più capitalizzata nell ambito della competitività del mercato globale. Questa impostazione porta a intervenire in termini di comparti produttivi con un coius normativo dimensionato a questi fini, orientando in l

modo sostanzialmente unidirezionale anche la distribuzione delle risorse provenienti dall unione europea nell ambito della politica agricola comune (PAC). In tale contesto, risulta quanto mai necessario giungere a un riconoscimento dell agncoluira contadina come vero e proprio modello socio-economico, attraverso pron?edimenti specifici e un adeguamento delle norme attualmente vigenti. Invero, il percorso finalizzato a un riconoscimento istituzionale delle agricolture contadine ha avuto inizio già nel 2009, con il lancio di una petizione nell ambito della «Campagna popolare per l agricoltura contadina>,, promossa da alcune associazioni del settore. Nel marzo del 2010 è partito il confronto con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, accompagnato da una crescita esponenziale delle associazioni aderenti alla Campagna, nonché da una sempre più diffusa adesione sul territorio nazionale. Un primo risultato sul piano istituzionale è stato ottenuto in seguito alla predisposizione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di una «Strategia nazionale per le Aree Interne», finalizzata a un utilizzo efficace dei fondi strutturali europei per gli anni 2014-2020. In essa si è infatti affermata la necessità di prestare ((grande attenzione alle comunità di produttori agricoli», dal momento che 4..) da queste aree provengono beni necessari a tutti noi: acqua, cibo, paesaggi, cultura (...». La sempre maggiore attenzione nei confronti del tema ha condotto all adozione, nel dicembre 2017, del testo unificato ( Agricolture familiari e valorizzazioni della terra a fini agricoli ) di alcune proposte cli legge presentate da parlamentari di diversi schieramenti politici nella passata legislatura, la cui naturale scadenza ha però comportato l interruzione dell /terprima della sua approvazione definitiva. Maggiore fortuna ha avuto un analoga iniziativa della Regione Toscana, che è sfociata nell adozione della legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 ( Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale ). Ed è proprio seguendo l esempio del Legislatore toscano che, con la presente proposta di legge, si punta a inserire il fenomeno diffuso dell agricoltura contadina in una cornice normativa ben definita: in presenza di un sistema produttivo locale parcellizzato come quello regionale, si avverte infatti l esigenza di norme specifiche e adeguate, capaci di coniugare, da un lato, le esigenze di tutela dei consumatori e, dall altro, il sostegno allo sviluppo delle piccole e micro aziende agricole, tipiche della tradizione campana e operanti in contesti slegati dalle grandi produzioni industriali alimentari. La proposta, in particolare, offre a tali aziende agncole la possibilità di integrare il proprio reddito attraverso la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti, destinati al mercato locale della provincia o di quelle confinanti: un aiuto concreto alle tante persone, soprattutto giovani. che per motivi economici e per passione sono tornate in numero crescente a riscoprire i lavori legati alla terra, a un agricoltura di piccola scala, naturale o biologica. Consente, inoltre, di utilizzare, per tali attività, i locali dell azienda o dell abitazione, nel rispetto dei requisiti igienici ed edilizi previsti dalla normativa vigente, evitando cosi onerosi adempimenti burocratici e costi che risultano irragionevoli in relazione alla limitata dimensione produttiva.

Si assicurano così la filiera corta e la promozione della pluralità dei prodotti locali tipici e di alta qualità, nell ottica di una sempre maggiore valorizzazione del paesaggio agricolo tesa a contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane o, comunque, marginali. Attraverso 11 sostegno all agricohwra di piccola scala, si tutelano anche l ambiente e l equilibrio idrogeologico, considerato il basso impatto ambientale delle attività di produzione e trasformazione dei prodotti unito all impiego ridotto di prodotti chimici e pesticidi. La proposta di legge consta di 12 articoli. In particolare, all articolo I sono stabilite le finalità del provvedimento: tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti, contrastandone il consumo, lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, grazie al recupero di coltivazioni, prodotti della terra e trasformazioni antiche e tradizionali a rischio di scomparsa e al sostegno alle agricolture contadine. La Regione si assume i compiti di custodire la terra quale bene comune, di educare i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, tale da garantire l effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra stessa di produrre per le generazioni presenti e future. L articolo 2 definisce agricoltori contadini gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti aventi determinate requisiti (conducono direttamente, in forma singola familiare o associata, i fondi, praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro-economici conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata; producono prevalentemente beni destinati all autoconsumo o rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta; trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda, presso la propria abitazione o in adeguate strutture locali, con l esclusione di processi cli lavorazione industriale). Nel novero sono incluse anche le cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori. All articolo 3 è prevista l istituzione, da parte della Regione, dell albo degli agricoltori contadini presenti sul territorio regionale; all articolo 4 sono definite alcune disposizioni relative all avvio delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa vigente in materia; all articolo 5 sono elencati i prodotti tipici dell agricoltura contadina, con la possibilità per la Regione di provvedere successivamente a integrare l elenco sulla base delle usanze e tradizioni locali. All articolo 6 è disposto che i requisiti edilizi dei locali (tra cui è annoverata anche la cucina di civile abitazione) destinati alla trasformazione, lavorazione e somministrazione dei prodotti siano quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ha sede l impresa; i requisiti igienici saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale; all articolo 7 sono -3-

disciplinate le ipotesi in cui è consentito utilizzare uno stesso locale per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti agricoli. L articolo 8 ribadisce che gli agricoltori contadini sono soggetti all obbligo dell autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, e nel nspetto di apposite linee guida da emanarsi con successivo pron-edimento della Giunta regionale (entro 90 giorni dall entrata in vigore della legge). Viene inoltre ribadita la possibilità che i Comuni possano effettuare controlli presso gli insediamenu di agricoltori contadini al fine di verificare il nspetto. da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie. L articolo 9 assegna alla Giunta regionale un analogo termine di 90 giorni per l approvazione del regolamento di attuazione che disciplini, in particolare, i requisiti stnitturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti dell agricoltura contadina..\ll articolo 10 sono fissate sanzioni per il mancato rispetto da parte degli agricoltori contadini delle norme igienico-sanitarie stabilite dalla Regione. L articolo li prevede clic dall attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all attuazione delle disposizioni della swssa si provveda con le risorse umane, strumentali e fmanziarie disponibili a legislazìone vigente. Si dispone, inoltre, che nell ambito dei programmi pluriennali di sviluppo rurale (PSR), la Regione possa stabilire apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini. L articolo 12 dispone l entrata in vigore della legge. -4-

Relazione economico finanziaria Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Regione, in quanto vengono fissati requisiti e introdotte procedure semplificate coerenti con la normativa nazionale e con le disposizioni comunitarie vigenti in materia, tra cui: il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari; il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d igiene per gli alimenti di origine animale. Alla Regione è lasciata la facoltà di awalersi delle risorse europee disponibili nell ambito dei programmi pluriennah di sviluppo rurale (PSR), al fine di rafforzare e rendere organiche le misure previste in favore delle attività agricole contadine. -5-

Art. I (Finalità) La presente legge reca disposizioni dirette alla tutela e alla valorizzazione delle attività agricole contadine, al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni locali basate su pratiche agronomiche conservative e a basso o nullo impatto ambientale. 2. Ai fin di cui al comma I, la Regione si impegna, altresi: a) a promuovere la custodia della terra quale fonte originaria di cibo per i suoi abitanti, presen ando i valori delle culture locali e tradizionali; b) a riconoscere e valorizzare la diversità dei sistemi di produzione agricola come fondamento di politiche agricole clifferenziate, c) a sostenere le azioni collettive, cooperative e associative per lo sviluppo e la nascita di esperienze. in particolare negli ambiti dell economia sociale e solidale; d) a tutelare lo spazio rurale, montano e delle aree interne, nelle quali le attività agricole costituiscono uno degli elementi essenziali per lo sviluppo di un complesso di usi e relazioni umane anche di natura estra agricola; e) a favonre le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l immissione in commercio dei prodotti agricoli; a sostenere l esercizio delle produzioni agricole locali per contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane, garantendo l effettiva sostenibihtà degli insediamenti e delle attività umane e valorizzando il legame tra famiglia, economia e territorio: g) a promuovere la formazione nei mestieri agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti; li) ad agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agricola attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al nspelio e alla protezione del suolo. 3. Le attività previste dalla presente legge sono svolte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e, in particolare: a) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, clic stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; b) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari; c) del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d igiene per gli alimenti di origine animale. -6-

Art. 2 (Destinatari) Ai fini di cui alla presente legge, sono considerati oagricoltori contadini» gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile, nonché i coltivatori diretti cli cui all articolo 2083 cc., in possesso dei seguenti requisiti: a) conduzione diretta, in forma singola, familiare o associata dell azienda agricola; b) cura del territorio e produzione secondo tecniche di coltivazione o cli allevamento non intensive, consenative, sostenibili, basate sulla promozione della biodiversità animale e vegetale e sull adesione ai clisciplinari di produzione dell agricoltura biologica; c) trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione esclusivamente nei locali di abitazione o nelle strutture dell azienda; d) produzione in proprio con l ausilio di tecniche artigianali ed esclusione di lavorazioni in serie automatizzate; e) vendita diretta, anche con l utilizzo di Internet, al consumatore finale con un massimo di un intermediario, nei locali dell azienda o dell abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale su base al massimo interregionale; O possibilità di somministrare alimenti e bevande di propria produzione presso l azienda o nei mercati locali. 2. La presente legge si applica altresì alle cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori. Art. 3 (Istituzione dell albo regionale degli agricoltori contadini) La Regione provvede, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, a istituire l albo degli agricoltori contadini presenti nel territorio regionale. 2. All albo possono essere iscritti gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui all articolo 2. 3. L iscrizione all albo è gratuita e avviene tramite comunicazione al Sindaco del Comune in cui ha sede legale l impresa. Il Comune provvede a trasmettere alla Regione la domanda di iscrizione. 4. Il soggetto richiedente l iscrizione è chiamato ad autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall articolo 2. 5. Ne! caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non conformità delle certificazioni, l iscrizione all albo è revocata d ufficio. 6. La Giunta regionale può stabilire che l iscrizione all albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l accesso a eventuali contributi concessi per la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali. 79

(Avvio dell attività) Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento de.i prodotti di cui all articolo 5 sono soggette alla notifica sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia d igiene e sicurezza degli alimenti. Art. 4 2. La notifica sanitaria deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SLTAP) del Comune in cui ha sede legale l impresa. 3. L esercizio dell attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all articolo 4 dcl decreto legislativo IS maggio 2001 n. 22K (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della L. 5 mano 2001, n. 57). Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione e il agricoli: a) confetture e conserve; b) miele; c frutti in guscio; d) erbe officinali: e) cereali e pane; O legumi: g) latte e formaggi; h) uova; i) salumi e carne; 1) frutta e ortaggi; m) vino e olio. An. 5 (Prodotti) confezionamento dei seguenti prodotti 2. È consentito l utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usan a tini conservauvi: sale, pepe. zucchero, olio, aceto e simili. 3. La Regione, con il regolamento di attuazione di cui all articolo 9, può integrare l elenco di cui al comma i con eventuali altri prodotti caratteristici dei territori, individuando le lavorazioni tipiche della tradizione locale. -8-

Art. 6 (Requisiti dei locali) 1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all articolo 5 sono svolte presso i locali della propria azienda o abitazione. 2. 1 requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento sono quelh previsti per gli edifici a uso residenziale del Comune in cui ha sede l impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di mrabtà degli edifici. 3. 1 requisiti strutturali e igienico-sanitari dci locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui all articolo 7. sono specificati con il regolamento di cui all articolo 9, nel rispetto della normativa comuniiana, statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. 4. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma I non determina la necessità cli un cambiamento di destinazione d uso dello stesso. 5. Per le lavorazioni, le trasformazioni e i1 confezionamento dei prodotti di cui all articolo 5, può essere utilizzata la cucina cli civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all articolo 9 e purché le lavorazioni e le trasformazioni an-engano in maniera distinta dall uso domestico del locale. An. 7 (Locale polifunzionale) 1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all articolo 5 è consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) le attività sono effettuate in tempi diversi e intenallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con parncolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico; b) le tempistiche e le modalità cli separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui all articolo 8. 2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro. In tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte a eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione. -9-

Art. 8 (Autocontrollo) 1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui alla presente legge sono tenuti all autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2001 e 853/2004. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo. 3. I Comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, possono effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienicosanitarie. Arti 9 (Regolamento di atmazione 1. La Giunta regionale disciplina con regolamento i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004. 2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art. 10 (Sanzioni) I. Chiunque non effettui la notifica di cui all articolo 4, comma i, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). 2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500.00 a euro 3.000.00. - 10-11

- 11 An. 11 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalla presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 2. Nell ambito dei programmi pluriennali di sviluppo rurale, la Regione può prevedere specifiche misure in favore dell agricoltura contadina e, in particolare, degli agricoltori contadini iscritti all albo di cui all articolo 3. An. 12 (Entrata in vigore) I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. -