PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

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allegato alla deliberazione n 21 del 13/03/2014 PROVINCIA REGIONALE DI ENNA C.F. 80000810863 Tl. 0935.521111 Fax 0935.500429 SETTORE II Organizzazione e Risorse Umane DIRIGENTE Dr. Luigi Scavuzzo Tel. 0935-521770 e-mail: personale@provincia.enna.it SERVIZIO: Trattamento giuridico del personale Responsabile: A.P.O. Dr. Salvatore Catalano Tel. 0935.521434 e-mail: personale.giuridica@provincia.enna.it Regolamento recante la Disciplina delle Incompatibilità e delle Autorizzazioni a Svolgere Attività Esterne all ufficio per i Dipendenti Ai sensi dell art. 53, D.Lgs. 165/2001 e dell art. 1, commi 56-65, della legge 662/1996

SOMMARIO Art. 1 - Principi generali... pag. 3 Art. 2 - Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: vincoli generali...» 3 Art. 3 - Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: autorizzazioni...» 4 Art. 4 - Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: incarichi esenti da autorizzazioni...» 6 Art. 5 - Dipendenti in part time fino al 50%...» 6 Art. 6 - Responsabilità e sanzioni...» 7 Art. 7 - Vigilanza, comunicazioni e trasparenza...» 7 Art. 8 - Disposizioni finali...» 8

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNE ALL UFFICIO PER I DIPENDENTI Art. 1 Principi generali 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dell articolo 1, commi 56-65, della Legge n. 662/1996, nonché delle previsioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel D.P.R. n. 62/2013, il conferimento degli incarichi esterni assunti dai dipendenti della Provincia Regionale di Enna e le procedure di autorizzazione allo svolgimento degli stessi. 2. In caso di svolgimento di incarichi in posizione di aspettativa, distacco, comando, assegnazione o altra forma di prestazione di attività per altri datori di lavoro o committenti, il dipendente deve chiedere l autorizzazione anche al proprio ente. 3. Sono comunque incompatibili con il rapporto di lavoro i rapporti che presentano le seguenti caratteristiche: a) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio; b) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l ente; c) incarichi che ne pregiudicano l imparzialità e il buon andamento; d) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l ente, contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell Amministrazione stessa ai dipendenti coinvolti nel procedimento; e) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga od abbia svolto nel biennio precedente attività di controllo,di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti ; f) incarichi tecnici previsti dal D.Lgs. 163/2006 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell ente o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l ente abbia concesso finanziamenti. g) attività che oltrepassano i limiti della temporaneità, della secondarietà e della marginalità rispetto all attività espletata nell Ente ; h) cariche gestionali a qualunque titolo in società di persone o di capitali costituite a fine di lucro ; 4. Ai sensi dell art. 92 D.Lgs. 267/00, i dipendenti a tempo parziale possono essere autorizzati all espletamento di incarichi per conto di altri enti locali. 5. Non sono soggette a preventiva comunicazione: a) le attività sportive, artistiche (pittura, scultura, musica ecc.), sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale; b) le attività che costituiscono manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo purché a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese; c) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali, senza scopo di lucro. 3

Art. 2 Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: vincoli generali 1. Al dipendente, con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell orario di lavoro a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere altra attività subordinata od autonoma. 2. In particolare i dipendenti, indicati al primo comma del presente articolo, non possono: a) esercitare un attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale legata a particolari titoli di studio. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all articolo 2082 del codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l iscrizione in appositi albi o registri; b) detenere partita Iva; c) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altre Amministrazioni (al di fuori dei casi di cui al comma 557 della legge n. 311/2004) sia alle dipendenze di privati; d) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, nonché assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell oggetto sociale; fare parte di impresa familiare ai sensi dell articolo 230 bis del codice civile; e) esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo il disposto di cui all articolo 12 della Legge n. 135/1975, e di coltivatore diretto. Nel caso di partecipazione in società agricole a conduzione familiare, tale attività rientra tra quelle compatibili solo se l impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l anno; f) esercitare attività che presentino le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa con altra PA e di collaborazione a progetto con soggetti privati, salvo che le prestazioni extraufficio da espletare non siano intensive, non abbiano prevalenza rispetto all attività richiesta dell Ente, ma siano secondarie e marginali rispetto ad essa ; 3. Il dipendente può iscriversi ad albi professionali, senza richiederne l autorizzazione, qualora le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano. 4. Rimane preclusa l attività libero professionale, anche occasionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge. 5. È consentita l iscrizione al Registro dei Revisori. Art. 3 Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: autorizzazioni 1. È necessaria l autorizzazione per il conferimento da parte di altra PA o di altro soggetto di tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d ufficio, per i quali viene corrisposto un compenso. 2. Possono essere autorizzate le seguenti prestazioni : a) svolgere incarico a favore di soggetti pubblici e privati, come consentito dal D.Lgs 165/2001 in qualità di perito, collaudatore, arbitro, revisore, consulente o esperto (anche in commissioni giudicatrici di concorso) che non sia incompatibile con le attività d ufficio e che sia conforme ai criteri stabiliti dal presente Regolamento; b) assumere cariche in società cooperative qualunque sia la natura e l attività svolta dalla stessa ed in società e in associazioni sportive, ricreative, culturali e socioassistenziali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell attività sociale; c) svolgere attività non abituali e non continuate nel corso dell anno in società agricole a conduzione familiare; 4

d) esercitare l attività di amministratore di condominio quando l impiego riguarda la abitazione propria o di propri congiunti fino al secondo grado; e) svolgere, ai sensi dell art.14 del CCNL 22.01.2004, prestazioni di carattere continuativo a tempo parziale previa convenzione tra la Provincia e gli Enti pubblici interessati ; f) incarichi occasionali presso commissioni di esame; g) Consulenza tecnica presso il tribunale previa iscrizione nel relativo Albo Speciale. h) svolgere attività comunque retribuite aventi carattere temporaneo e marginale rispetto a quella e- spletata nell Ente, purché ciò non comporti situazioni di conflitto di interesse. 3. Rimane ferma la necessità di autorizzazione per ogni specifico incarico. 4. Per i dipendenti l autorizzazione è rilasciata dal dirigente del Settore Organizzazione e risorse umane, previa certificazione e relativo nulla osta da parte del Dirigente del settore reso in ordine all assenza di conflitto d interessi nonché alla compatibilità dell attività richiesta con le attività del servizio e alla non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell autorizzazione stessa, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell impegno connesso all incarico. Per i Dirigenti l autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale/Segretario e per il Direttore generale/segretario dal Presidente della Provincia. Le suddette autorizzazioni vengono rilasciate, nel rispetto del Codice di comportamento integrativo dell Ente allorchè : costituiscano motivo di crescita professionale, anche nell interesse dell ente; siano connesse alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente; siano svolte al di fuori dell orario di lavoro e senza utilizzare strutture, attrezzature o personale dell Ente; non interferiscano con l ordinaria attività svolta nell Ente; non siano in contrasto con gli interessi dell Ente stesso e/o non siano svolte alle dipendenze o per conto di soggetti fornitori di beni e servizi dell Amministrazione o titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni comunali. 5. L insieme degli incarichi autorizzati non potrà comportare annualmente un compenso lordo superiore a quello del trattamento economico fondamentale lordo spettante al dipendente (retribuzione tabellare, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione dirigenziale o organizzativa, rateo di 13 mensilità, indennità di comparto, nonché altri assegni personali di carattere continuativo e non riassorbibile). 6. L autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere richiesta all Amministrazione, sia dal dipendente interessato, sia dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l incarico, utilizzando l apposito modello allegato. 7. La domanda di autorizzazione deve in ogni caso riportare: a) Dati dell incaricato: Codice fiscale Cognome,nome,luogo e data di nascita Qualifica b) Dati del soggetto conferente: Tipologia soggetto conferente(pubblico /privato Codice fiscale o partita IVA denominazione; c) Dati dell incarico: anno di riferimento oggetto dell incarico data di inizio e data finale prevista 5

compenso proposto o convenuto; d) la quantificazione, in modo sia pure approssimativo, del tempo e dell impegno richiesti; In caso di conferimento di incarico da parte di amministrazione pubblica: La normativa di legge di applicazione dell incarico Le ragioni del conferimento I criteri di scelta utilizzati dall amministrazione L obbligo da parte dell Amministrazione di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al dipendente, entro 15 giorni alla provincia regionale di Enna Settore Organizzazione e Risorse Umane In caso di conferimento di incarico da parte di enti pubblici economici o privati: Eventuali legami della Provincia Regionale di Enna con l Ente conferente l incarico; L obbligo da parte di tale Ente di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al dipendente, entro 15 giorni alla provincia regionale di Enna Settore Organizzazione e Risorse Umane 9. Il dipendente, nella domanda di autorizzazione, deve, inoltre,dichiarare: a) che l incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione ed ha carattere temporaneo, secondario e marginale rispetto all attività espletata nell Ente; b) che non sussistono motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse con le attività attualmente prestate; c) che l incarico sarà svolto al di fuori del normale orario di lavoro e senza che esso incida in alcun modo con lo stesso, ivi comprese le esigenze di carattere straordinario che si possano presentare; d) che per l espletamento dell incarico non saranno in alcun caso utilizzati beni ed attrezzature dell Ente; e) che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere eccezionale e straordinario senza che l incarico possa influire in tali attività. 10. L autorizzazione o il motivato diniego deve essere adottato entro 30 giorni dalla richiesta o dal ricevimento di eventuali precisazioni o integrazioni. Decorso tale termine, senza che l Amministrazione abbia adottato il provvedimento, l autorizzazione si intende concessa se richiesta per incarichi con PA; si intende negata per incarichi con privati. 11. Il dipendente autorizzato allo svolgimento di una attività esterna è tenuto ad informare il proprio Dirigente di eventuali sostanziali variazioni intervenute, quali l oggetto e la durata. La comunicazione deve essere resa tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni dal verificarsi della variazione. 12. L autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato dello stesso soggetto che ha adottato il relativo atto, qualora in corso d incarico sopraggiungano cause di incompatibilità o in relazione alle conseguenze negative determinate per l ente dallo svolgimento di tali attività. Art. 4 Dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro part time superiore al 50%: incarichi esenti da autorizzazioni 1. Ai sensi dell articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 non necessitano di autorizzazione le seguenti attività: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 6

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 2. Per le tipologie di incarichi sottoelencati, purché non interferiscano, anche solo in misura parziale, con le esigenze di servizio, il personale dipendente e dirigente non necessita di espressa autorizzazione : a) attività artistiche e sportive che siano rese a titolo gratuito; b) prestazioni rese a titolo gratuito ; c) conferimento di prodotti da parte del dipendente, proprietario di fondo rurale, purché in base alla vigente normativa in materia, non ricopra la qualifica di coltivatore diretto; d) partecipazione in qualità di semplice socio a società di capitali o in qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice. Per la partecipazione a società di capitali non è necessaria la preventiva informazione, tranne i casi previsti dal D.P.R. n. 62/2013 in cui vi sia un conflitto di interessi anche potenziale con l attività svolta nell ente. 3. Le attività di cui al presente articolo devono comunque essere comunicate preventivamente o, ove non possibile, entro 10 giorni al dirigente del proprio settore; nel caso dei dirigenti al responsabile per la prevenzione della corruzione e, per costui, al Presidente. 4. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione dei compensi ricevuti di cui al D.P.R. n. 62/2013. Art. 5 Dipendenti in part time fino al 50% 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% è permesso l esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionale, anche mediante l iscrizione ad Albi professionali, salvo quanto specificato dal comma 2, e previa autorizzazione dell ente. 2. In ogni caso non possono essere autorizzati: a) l esercizio di attività libero professionali effettuate a favore di soggetti privati, nell ambito del territorio comunale, nel caso in cui il dipendente interessato ricopra all interno dell ente un profilo professionale di natura tecnica (architetto, ingegnere, geometra, geologo, o simili) il cui servizio di appartenenza svolge funzioni nell ambito di procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti conclusivi, autorizzativi e/o di controllo; b) altra attività analoga o in concorrenza con quella svolta presso Provincia; c) incarichi professionali a dipendenti iscritti agli appositi Albi a favore dell Amministrazione dalla quale dipendono; d) l esercizio dell attività legale secondo quanto disposto dalla normativa vigente (articolo 1, Legge 25 novembre 2003, n. 339). 3. Il dipendente di cui al presente articolo è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all Ente l eventuale successivo inizio o la variazione dell attività lavorativa esterna. 2. La relativa autorizzazione viene rilasciata secondo la procedura prevista dal precedente art. 3, comma 4. 7

Art. 6 Responsabilità e sanzioni 1. Ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, sono disciplinarmente sanzionabili: a) la violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività esterna senza la preventiva autorizzazione dell Ente; b) l omessa comunicazione di sostanziali variazioni dell attività esterna intrapresa; c) le comunicazioni non veritiere. 2. Le violazioni di cui al comma 1 possono costituire, laddove gravi, giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro da parte dell Amministrazione, previo avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ai sensi del codice disciplinare e del codice di comportamento. 3. La procedura per l accertamento della causa di recesso deve svolgersi in contraddittorio tra le parti e l adozione del provvedimento risolutorio del rapporto deve essere preceduta da regolare diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità, intimata al dipendente. 4. In caso di inosservanza delle norme, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione deve essere versato dal dipendente se il pagamento è già avvenuto, o dal soggetto erogante se il corrispettivo non è stato ancora pagato alla Provincia. Art. 7 Vigilanza, comunicazioni e trasparenza 1. Il Dirigente a cui sia pervenuta in qualsiasi modo notizia di situazione di incompatibilità, informa tempestivamente il Servizio Ispettivo che sarà istituito dal Dirigente Organizzazione e Risorse Umane con proprio provvedimento avvalendosi di apposito personale formalmente individuato all interno dello stesso settore il quale svolgerà autonomamente gli opportuni accertamenti ed instaurerà eventualmente il contraddittorio fra le parti. 2. Il Servizio Ispettivo accerta l osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità da parte del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. A tal fine esercita controlli a campione, in misura non inferiore al 5% della autorizzazioni rilasciate, ed al fine in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche in base a segnalazioni pervenute. Dell esito di tali attività sono informati il Dirigente dell Ufficio per i procedimenti disciplinari il Nucleo di valutazione e il Responsabile per la prevenzione e corruzione, per l assunzione delle iniziative necessarie. 3. Rimangono fermi i vincoli di comunicazione, pubblicità e trasparenza fissati dalla normativa, dal piano per la trasparenza e dal codice di comportamento, ivi compreso quello integrativo. Art. 8 Disposizioni finali 1. Dall applicazione del presente regolamento non devono scaturire oneri aggiuntivi per l ente. 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative in vigore. 3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 4. Il presente regolamento trova applicazione per gli incarichi conferiti o autorizzati dopo l entrata in vigore dello stesso. 8