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C O M U N E D I C O D O G N O (Provincia di Lodi) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 21.02.2002 Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 72 del 29.09.2016

SOMMARIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE 3 ART. 1.2. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 3 ART. 1.3. CRITERI GENERALI PER EVENTUALI VARIAZIONI DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI 3 ART. 1.4. TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI 3 ART.1.5. RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI 4 CAPO II DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 5 ART. 2.1 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 5 ART. 2.2. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 5 ART. 2.3. RIDUZIONE DEL DIRITTO 6 ART. 2.4. ESENZIONI DAL DIRITTO 6 ART. 2.5. MODALITA PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 6 ART. 2.6. PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 7 CAPO III SANZIONI 8 ART. 3.1. SANZIONI AMMINISTRATIVE 8 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate. ART. 1.2. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 1. Ai fini dell articolo 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Codogno appartiene alla Quarta classe. Comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti. ART. 1.3. CRITERI GENERALI PER EVENTUALI VARIAZIONI DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI 1. I criteri generali a cui si farà riferimento per eventuali variazioni del vigente Piano generale degli Impianti, nella parte relativa alle pubbliche affissioni, sono i seguenti: rispetto del territorio e dei principi di razionalizzazione e armonizzazione sostenuti dall Amministrazione, a salvaguardia del territorio stesso, nella scelta degli impianti e delle località ove installarli; rispetto dell attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico; valutazione delle esigenze obiettive dello sviluppo, per il soddisfacimento delle richieste di carattere commerciale e socio-culturale; armonizzazione alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, D.Lgs. 10.09. 1993, n. 360) al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12. 1992, n. 495), al Regolamento di Polizia Municipale e traffico. ART. 1.4. TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI 1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, ove si ravvisi la necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario dovranno fare riferimento alle disposizioni previste dal vigente Piano generale degli Impianti. 3

ART.1.5. RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI 1. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono ai criteri generali precedentemente determinati, ed hanno superficie complessiva superiore ai parametri minimi di cui al terzo comma dell articolo 18 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, la ripartizione della superficie totale, ai sensi dell art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n.507 è così determinata: a) 98 % degli spazi riservato alle Pubbliche Affissioni e così ripartito: affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 30 per cento degli spazi; affissioni di natura commerciale da un minimo del 70 per cento ad un massimo del 80 per cento degli spazi; b) 2% degli spazi da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l effettuazione di affissioni dirette. Si rinvia al regolamento per l applicazione dell imposta sulla pubblicità. 4

CAPO II DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 2.1 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all art. 1.5 di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche. ART. 2.2. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe, previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507 ed allegate al presente regolamento. 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento. 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli di dimensioni unitarie fino a cm. 70 x 100 il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. 5

ART. 2.3. RIDUZIONE DEL DIRITTO 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art. 21 del d.lgs 15.11.1993, n.507; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. ART. 2.4. ESENZIONI DAL DIRITTO 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. ART. 2.5. MODALITA PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 2. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario, in caso di affidamento del servizio delle pubbliche affissioni, deve mettere a sua disposizione l elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o il Concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 6

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune, o il Concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 7. Il Comune, o il Concessionario del servizio, ha l obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di. 25,82 per ciascuna commissione. 9. Nell ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. ART. 2.6. PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, direttamente presso la tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, anche mediante conto corrente postale. 2. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta richiesta di effettuazione del servizio. 3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si procede alla riscossione coattiva. Si applica l art. 2752, comma 4, del codice civile. 7

CAPO III SANZIONI ART. 3.1. SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l effettuazione delle pubbliche affissioni. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e Il del Capo 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari si applica la sanzione da 206,58 ad 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dall applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l immediata rimozione delle affissioni abusive. 4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all articolo 1.3 del presente regolamento. 8