Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di casi di



Documenti analoghi
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00

Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti

Allegato B DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL EFFETTIVA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA E ALL ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET

Delibera dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS con allegato A [Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede Corecom]

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

DELIBERA N. 664/06/CONS

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

2. Articolazione sequenziale dei controlli e delle verifiche ispettive

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 Definizioni

Tutto ciò premesso, le associazioni dei consumatori sopra elencate ed UniAcque Spa, di seguito

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3648/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

La conciliazione. E' un servizio a pagamento? No, la procedura conciliativa dinanzi al Corecom é completamente gratuita.

Svolgimento della procedura di mediazione

Conciliare presso il Corecom Piemonte

DELIBERA N. 95/08/CONS L AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2008;

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE. CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / Qualifica istante

AMBITO DI APPLICAZIONE


Autorità per l energia elettrica e il gas

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori

Delibera n. 664/06/cons

REGOLAMENTO DELL OPERAZIONE A PREMI "Sky e Gazzetta per te

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

ISTANZA DI MEDIAZIONE

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

Articolo 1 Definizioni

Gentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti:

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

CORECOM ABRUZZO COMITATO PER LE COMUNICAZIONI

Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS)

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno /50

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

ASA SPA. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE BUSINESS. Giugno 2013

Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese. Versione Novembre 2011 B-MOD06-NOV11

Autorità per l energia elettrica e il gas

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

IN RISPOSTA ALLA CONVOCAZIONE PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N / PROMOSSO NEI PROPRI CONFRONTI DA

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

Licenziamenti e dimissioni: i nuovi termini per la comunicazione obbligatoria

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DEL TITOLO STUDENTE DELL ANNO LIUC

CERTIFICAZIONE DI DSA VALIDA AI FINI SCOLASTICI

TESTO INTEGRATO SULLA MOROSITA - DELIBERA ARG/gas 99/11 E SS.MM.II.

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Camera di Conciliazione Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Ordine degli Avvocati della provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE

PROTOCOLLO D INTESA. tra

ISTANZA DI MEDIAZIONE

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza


Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione.

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /4646/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c.

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n Tit /490 del 18/02/2013

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

Sezione 1 Parti della controversia PARTE ISTANTE (1) PERSONA FISICA

Cap. Soc ,00 P. IVA e C.C.I.A.A. Cagliari R.E.A Direzione e coordinamento: Tiscali S.p.A.

Conciliazione paritetica

EVENTO FORMATIVO. Perugia - Palazzo Cesaroni - 20 giugno 2012

Contratti non richiesti: misure preventive, ripristinatorie e monitoraggio Delibera 153/2012/R/com

Transcript:

3 Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di casi di marketing telefonico aggressivo da parte delle più diffuse compagnie telefoniche operanti sul mercato. Spesso il margine tra l aggressività e la correttezza delle operazioni commerciali è molto labile. Per fare fronte a questo problema in continua espansione l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha promosso alcuni provvedimenti utili alla difesa del consumatore, soprattutto la delibera n. 664/06/CONS che regola la fornitura di servizi telefonici con contratti a distanza (telefono, fax, posta elettronica). - Stipula di contratti telefonici L operatore deve rendere noto, all inizio del collegamento, lo scopo del contatto, il nominativo della società ed il proprio nome e cognome e, qualora l utente manifesti la propria volontà di concludere il contratto, anche il numero della pratica ed i recapiti ai quali richiedere ulteriori informazioni. A differenza di ciò che comunemente si ri-

tiene, i contratti stipulati telefonicamente hanno valore legale. E consigliabile evitare di diffondere i propri dati personali, spesso oggetto di scambio tra le aziende; tali inopinati passaggi di informazioni sono scorretti e illegali. L azienda che propone un contratto telefonico deve presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione, i prezzi, l unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate, la periodicità della fatturazione, i periodi minimi contrattuali, le condizioni per il rinnovo ed il recesso, eventuali penali. Prima della conclusione del contratto o, al più tardi, al momento della sua esecuzione, l utente ha il diritto di ricevere un apposito modulo di conferma recante le indicazioni previste dallo stesso articolo 2, comma 1, e dall articolo 53 del codice del consumo. Questo onere può però essere soddisfatto anche tramite la spedizione dell eventuale documento contrattuale, pre- 4

5 disposto ai sensi del primo periodo dell articolo 2, comma 5, a condizione che esso contenga tutte le informazioni previste e sia inviato per la sottoscrizione, al più tardi, al momento dell inizio della esecuzione del contratto. - Informazioni sul contratto Per quanto riguarda la corretta informazione dei consumatori, oltre alla trasparenza di cui sopra, l articolo 3, comma 1, della delibera Agcom n. 126/07/CONS, relativa ai servizi telefonici di rete fissa e mobile, prevede il diritto dei consumatori di conoscere gratuitamente: il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche applicate in forza del contratto concluso; il proprio profilo di consumo telefonico - Diritto di recesso Un ulteriore misura è riconducibile alla previsione di un diritto di recesso: Ai sensi dell articolo 5, commi 2 e 4 lett. b, l utente ha la facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e

senza specificarne i motivi, entro il termine 10 giorni lavorativi decorrenti, nel caso di servizi, dal giorno della conclusione del contratto o da quello in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione dell articolo 2, purché ciò sia avvenuto entro tre mesi dalla stessa conclusione. Per l esercizio del recesso è sufficiente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure un telegramma, telex, fax o messaggio posta elettronica, purché seguiti, entro 48 ore, da una raccomandata con avviso di ricevimento (art. 5, comma 3). La delibera n. 664/06/CONS inoltre vieta l attivazione di servizi di comunicazione elettronica, anche di natura supplementare, in mancanza di una esplicita e specifica richiesta da parte del titolare dell utenza, ponendo l onere del ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti a carico degli operatori. L Autorità garante ritiene, in linea di massima, i costi di disattivazione non giustificabili nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto nell ipotesi del passaggio di una 6

7 utenza da un operatore ad un altro, poiché le operazioni di disattivazione finiscono normalmente per coincidere con quelle da effettuare in fase di attivazione da parte dell operatore che ha acquisito il cliente e sono, dunque, già remunerate da quest ultimo. - Risoluzione delle controversie Per favorire una pronta risoluzione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche la delibera Agcom n. 173/07/CONS, emanata in sostituzione della precedente 182/02/CONS, ha predisposto un nuovo regolamento incentrato sulla previsione e sul rispetto di tempistiche particolarmente stringenti. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 4 del suddetto regolamento gli utenti non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, a pena di improcedibilità della domanda, senza prima aver promosso un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) territorialmente competente e munito di apposita delega conciliativa.

In assenza di tali presupposti, il tentativo può essere esperito dinanzi alle Camere di commercio competenti per territorio, agli organismi di conciliazioni di cui all articolo 141 del codice del consumo oppure alle commissioni paritetiche costituite tra operatori e associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale. La domanda sospende i termini per l azione giudiziale. Dalla data della sua presentazione decorre un periodo di 30 giorni al raggiungimento del quale la procedura deve ritenersi conclusa, ai sensi dell articolo 3, comma 3, indipendentemente dal fatto che essa si sia effettivamente svolta. Insieme con la domanda, o nel corso del relativo procedimento, può essere richiesta, anche tramite il formulario GU5 disponibile sul sito dell Autorità, l adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento sino al termine della procedura conciliativa. Nel merito di tali provvedimenti l organismo di concilia- 8

9 zione si pronuncia, con atto motivato comunicato alle parti, entro dieci giorni dalla relativa richiesta. Lo stesso organismo comunica inoltre alle parti, nel termine di sette giorni dalla ricezione dell istanza di conciliazione, un avviso contenente varie informazioni, tra le quali, la data ed il luogo fissati per l udienza di discussione, il responsabile del procedimento e le modalità per la comunicazione dell adesione alla procedura. La parte che non ha avviato la procedura ha infatti l onere di comunicare, entro cinque giorni dalla data dell udienza, la propria volontà di partecipare: in mancanza, oppure in presenza di una dichiarazione esplicita di non adesione, il responsabile del procedimento redige processo verbale nel quale da atto dell esito negativo del tentativo, trasmettendolo alla parte istante. In caso contrario l udienza si tiene dinanzi al responsabile del procedimento che invita le parti ad esporre le proprie ragioni e può anche suggerire alle stesse una o più soluzioni alternative per la composizione della lite (art. 9, comma 3).

Se le parti raggiungono un accordo viene redatto un processo verbale, avente valore di titolo esecutivo, nel quale si indicano i punti controversi e si da atto dell esito positivo della vicenda. A fronte invece dell eventuale esito negativo del procedimento l utente o entrambe le parti, congiuntamente, possono chiedere all autorità garante di definire la controversia, purché non siano decorsi più di sei mesi dalla conclusione della conciliazione e la materia del contendere non sia stata nel frattempo sottoposta al vaglio dell autorità giudiziaria ordinaria. 10

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI Sede Regionale Piemonte e sede di Torino: Via Cigna, 45-10152 TORINO Tel. 011-43 64 331 - Tel/Fax 011-43 64 373 adoc.torino@tiscali.it