PROTOCOLLO D INTESA. tra
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1 PROTOCOLLO D INTESA tra l AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (di seguito AVCP ), con sede in Roma, via di Ripetta, 246, rappresentata dal Presidente Sergio Santoro e il CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, con sede in Roma, Piazza Cavour, rappresentata dal Presidente Avv. Mauro Vaglio. ***** l AVCP ed il CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm., ed in particolare l art. 6, comma 5, che assegna all AVCP il compito di vigilare sul rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché di assicurare l osservanza delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara; VISTO l art. 6, comma 7, del richiamato decreto legislativo che assegna all AVCP la vigilanza sull osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l economicità di esecuzione in materia di contratti pubblici; CONSIDERATO che l'avcp si pone come punto di riferimento nel settore dei contratti pubblici, perché destinataria di informazioni e segnalazioni e, al tempo stesso, promotrice di attività per il coordinamento delle diverse iniziative al fine di una corretta applicazione della normativa di settore; CONSIDERATO che il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma, nell'ambito della propria funzione rappresentativa degli interessi di settore, svolge costante attività di supporto e diffusione delle informazioni concernenti la professione, ivi compresa la normativa inerente gli appalti pubblici a favore 1
2 dei propri iscritti; CONSIDERATO che per dare concretezza alla funzione di vigilanza e regolazione dell'avcp sono necessari collegamenti attivi ed intensi con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei contratti pubblici; CONSIDERATO che forme di collaborazione nello svolgimento delle attività e delle funzioni assegnate dalla normativa vigente possono garantire un migliore perseguimento delle funzioni medesime a vantaggio della trasparenza dell azione amministrativa nonché del rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia, tempestività, accessibilità totale, correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento; CONSIDERATO che il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma ha interesse a perseguire la formazione specialistica dei professionisti iscritti anche attraverso l acquisizione di informazioni, competenze e dati relativi alle materie rimesse alla competenza dell AVCP; TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula il seguente Protocollo d Intesa Art.1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d Intesa (di seguito Protocollo ). Art. 2 (Oggetto) In relazione alle attribuzioni del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma e dell AVCP, con il presente Protocollo, le parti intendono definire un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa sulle tematiche di comune interesse. Art. 3 2
3 (Impegni) Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma e l AVCP nello svolgimento dei propri compiti: definiscono modalità di collaborazione e confronto per approfondire questioni di interesse comune al fine di proporre e/o segnalare agli organismi competenti interventi nei settori di interesse; promuovono attività di ricerca e azioni per il monitoraggio del mercato, della performance, della qualità e della trasparenza nei settori di comune interesse; individuano strumenti di collaborazione e azione comune; attivano sinergie nello svolgimento delle rispettive funzioni e nella realizzazione di servizi in comune, con il fine di ridurre gli oneri amministrativi ed accrescere l efficienza complessiva dell azione amministrativa. Art. 4 (Attuazione del Protocollo) Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere in atto ogni azione utile alla realizzazione degli impegni assunti nel presente Protocollo anche attraverso incontri, riunioni congiunte e la stipula di specifiche convenzioni operative. Le Parti si impegnano in particolare ad: a) attivare iniziative finalizzate alla formazione degli iscritti dell Ordine degli Avvocati di Roma; b) approfondire tematiche o questioni di specifico interesse; c) attivare, nell ambito delle rispettive competenze, indagini conoscitive e progetti sperimentali sulle materie di interesse comune. Art. 5 (Esecuzione del protocollo) 1. L esecuzione del protocollo delle parti avviene secondo il seguente procedimento: I) Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma rileva e seleziona le questioni rappresentate allo stesso dai propri iscritti; classifica per tipologie omogenee le questioni stesse e, successivamente, le rappresenta all AVCP mediante apposita comunicazione stimolando in particolare lo sviluppo delle azioni dirette a deflazionare il contenzioso; 3
4 II) l'avcp valuta le questioni ad essa sottoposta e, sentito il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma, emana, se ritenuto opportuno, gli atti di regolazione, determinazioni ed indicazioni operative, al fine di stabilire canoni di comportamento univoci per i soggetti coinvolti nel fenomeno degli appalti pubblici; III) l'avcp comunica al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma le decisioni assunte affinché le stesse vengano divulgate presso i propri iscritti mediante idonei mezzi di diffusione. 2. Al fine di monitorare la corretta esecuzione del protocollo ed apportare le eventuali azioni correttive necessarie al procedimento di cui al comma 1, è costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delegati dalle parti. Art. 6 (Comunicazione e promozione) La notizia della stipula del presente Protocollo, i dati rilevati o eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione, previo accordo scritto delle parti. Art. 7 (Durata) Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni ed alla scadenza potrà essere espressamente rinnovato. Art. 8 (Recesso) Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria. In ogni caso, la Parte che recede dovrà garantire che le attività avviate in base alle eventuali specifiche convenzioni operative siano portate a compimento. Art. 9 4
5 (Riservatezza) Nello svolgimento delle attività istituzionali, ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di qualsiasi natura fornite dall altra parte nell ambito delle attività di cui al presente Protocollo d Intesa. Art. 10 (Trattamento dei dati personali) Ai sensi degli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali utilizzati per l esecuzione del presente Protocollo d Intesa. Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all esecuzione del presente Protocollo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle misure di sicurezza. Roma, 22 gennaio 2013 Il Presidente AVCP Sergio Santoro Il Presidente Cons. Ord.Avv.Roma Mauro Vaglio 5
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