LA GIUNTA PROVINCIALE
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- Taddeo Clemente
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1 LA GIUNTA PROVINCIALE PREMESSO: - che la Regione Piemonte, in base a quanto previsto all'art. 77 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5, il cui testo coordinato è stato pubblicato sul B.U.R. n. 14 (2 supplemento) in data 4 aprile 2001, ha attribuito gradualmente alle Province la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'art. 18 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale; - che con deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n , è stato definito il programma di trasferimento delle competenze regionali, prevedendo, tra l'altro, che dal 1 settembre 2002 sono resi effettivi i compiti attribuiti alle Province connessi all'avvio delle attività finanziate, al monitoraggio delle relative azioni nonché alla gestione delle variazioni in corso d'opera, ove consentite; DATO ATTO che con D.G.P. n. 22 del 28 gennaio 2003 è stato approvato un accordo tra la Regione Piemonte e le otto Province Piemontesi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, del monitoraggio delle attività di formazione professionale e che tale accordo è stato successivamente rinnovato con D.G.P. n. 72 del 14 marzo 2006 per la durata di due anni, sino al 02 gennaio 2008; VISTA: - la comunicazione del Direttore Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, agli atti prot. n del 28 gennaio 2008, che, in attesa di definire un nuovo protocollo adeguato agli sviluppi della programmazione del POR 2007/2013, dispone, in via transitoria, la prosecuzione delle collaborazioni con i funzionari Regionali, attivate ai sensi art. 3 comma e) dell accordo di cui sopra, sino alla conclusione delle azioni formative finanziate precedentemente alla scadenza dell accordo stesso; - la Determinazione Dirigenziale n. 487 del 18 febbraio 2008 che, in riferimento alla comunicazione di cui sopra, approva la prosecuzione di eventuali collaborazioni attivate; VISTO il nuovo Programma Operativo Regionale per l utilizzo delle risorse assegnate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007/13 approvato con Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 e assunto con D.G.R. n del 12/11/2007, nel quale le Province Piemontesi sono definite come Organismi Intermedi che sotto la responsabilità ed il coordinamento dell AdG (Autorità di Gestione) hanno il compito di provvedere al monitoraggio delle attività finanziate e alla realizzazione delle azioni ispettive e di controllo di competenza dell AdG; CONSIDERATO che si rende necessario dare continuità all'attività di monitoraggio in itinere delle attività di formazione professionale la cui gestione è competenza delle Province, al fine di fornire i dati qualitativi e quantitativi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Reg. CE n. 1828/06: per il controllo fisico tecnico del regolare svolgimento di tali attività; 1
2 per rispondere alle richieste di approfondimento per le attività rispetto alle quali sono state inviate segnalazioni agli uffici di controllo; per la valutazione ex ante ed ex post delle attività formative; CONSIDERATO: - che i controlli sulle attività formative di competenza provinciale producono anche effetti sull aggiornamento dell elenco degli organismi accreditati dalla Regione Piemonte; - che, al fine di garantire l unitarietà e trasparenza del sistema della formazione professionale, ed, al contempo, semplificare gli adempimenti a carico degli uffici, occorre che le procedure di gestione dei corsi, ed in particolare quelle relative al controllo delle attività formative, siano ricondotte ad una metodologia uniforme ed a strumenti di rilevazione comuni, tesi ad ottenere, nell attività di monitoraggio, risultati omogenei, confrontabili tra le Province nonché a livello regionale, e comunque utilizzabili anche ai fini dell'esercizio del potere legislativo e dei compiti di indirizzo e di coordinamento da parte delle diverse autorità di controllo; - che, laddove le Amministrazioni Regionale e Provinciali ritengano utile instaurare rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni relativamente allo scambio di informazioni ed all individuazione di procedure o strumenti di rilevazione comuni negli ambiti di interesse comune, i contenuti e le modalità di tali collaborazioni devono essere definiti congiuntamente; PRESO ATTO: - che i nuovi regolamenti comunitari sui fondi strutturali, con particolare riferimento alla sezione 3 del Reg. CE n. 1083/2006, prevedono l attivazione di sistemi integrati di gestione e controllo degli interventi per assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie assegnate; - che l elaborazione e l attuazione della strategia di controllo richiede all Autorità di Gestione e agli Organismi Intermedi di procedere a un complessivo ripensamento degli assetti organizzativi, delle procedure, dei metodi e degli strumenti del controllo; - che, per quanto sopra, si rende necessario costituire al più presto un gruppo tecnico composto dai funzionari Regionali e delle Province Piemontesi, competenti per le diverse fasi e tipologie dei controlli di primo livello, al fine di elaborare in modo condiviso metodologia e strumenti per l effettuazione dei controlli in un ottica strategica ed integrata; - che, nelle more della costituzione del nuovo gruppo tecnico, si rende necessario: rinnovare il già citato accordo scaduto al 02/01/2008, al fine di dare continuità all'attività di controllo sull attuazione, precedentemente definita di monitoraggio in itinere, delle attività di formazione professionale la cui gestione è competenza delle Province ed, in particolare, di fornire i dati qualitativi e quantitativi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei Regg. CE n. 438/2001, 1083/2006 e 1828/2006; stabilire che il gruppo tecnico di cui all art. 2 del rinnovando accordo collabori attivamente con il gruppo tecnico sui controlli di primo livello sulla rendicontazione, costituito con separato accordo, al fine di avviare il lavoro congiunto per la condivisione di metodi e strumenti del controllo; 2
3 PRESO ATTO degli esiti del confronto intercorso con le Province e del parere espresso nell ambito del tavolo tecnico per la formazione professionale convocato dall Unione delle Province Piemontesi in data 04/03/2008 su una proposta di accordo condivisa; RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione del rinnovo in via transitoria dell Accordo tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per disciplinare, in collaborazione, metodologia e strumenti per il monitoraggio delle attività di formazione professionale composto di 5 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; EVIDENZIATO che il rinnovo ha una durata di due anni sino alla costituzione di un nuovo gruppo tecnico composto da funzionari Regionali e Provinciali competenti per le diverse fasi e tipologie dei controlli di primo livello finalizzato all elaborazione condivisa di metodologia e strumenti per l effettuazione dei controlli in un ottica strategica ed integrata, in ogni caso la durata del presente rinnovo scade il 01/09/2010; DATO ATTO che dall approvazione non conseguono per l Amministrazione Provinciale né l assunzione di oneri di spesa, né trasferimenti di risorse a suo favore; DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri quali risultano apposti sulla scheda allegata alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, da parte del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro e Attività Produttive per quanto attiene alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Economico Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile; Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il rinnovo in via transitoria dell Accordo tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per disciplinare, in collaborazione, metodologia e strumenti per il monitoraggio delle attività di formazione professionale composto di 5 articoli ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che il rinnovo ha una durata di due anni sino alla costituzione di un nuovo gruppo tecnico composto da funzionari Regionali e Provinciali competenti per le diverse fasi e tipologie dei controlli di primo livello finalizzato all elaborazione condivisa di metodologia e strumenti per l effettuazione dei controlli in un ottica strategica ed integrata, in ogni caso la durata del presente rinnovo scade il 01/09/2010; 3) di dare mandato alla Dirigente del Settore Formazione Professionale - Lavoro - Attività Produttive, di provvedere alla sottoscrizione dell accordo, apportandovi le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi indispensabili in fase di stipula; 3
4 4) di demandare alla Dirigente del Settore Formazione Professionale - Lavoro - Attività Produttive, l individuazione del funzionario di volta in volta incaricato di partecipare agli incontri del Gruppo tecnico di lavoro, in relazione agli argomenti trattati; 5) di dare atto che dall approvazione dell accordo di cui al punto 1) non conseguono per l Amministrazione Provinciale né l assunzione di oneri di spesa, né trasferimenti di risorse a suo favore; 6) di dare atto che l accordo ha durata di due anni, con decorrenza dal 01/09/2008 e può essere rinnovato o prorogato mediante deliberazione e/o determinazione degli enti contraenti. Successivamente, la Giunta Provinciale, con separata votazione unanime, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante la necessità di sottoscrivere in tempi brevi il suddetto accordo da parte della Regione Piemonte e delle Province Piemontesi. 4
5 ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERBANO CUSIO OSSOLA, VERCELLI PER DISCIPLINARE, IN COLLABORAZIONE, METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. RINNOVO IN VIA TRANSITORIA PREMESSO che la Regione Piemonte, in base a quanto previsto all'art. 77 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5, il cui testo coordinato è stato pubblicato sul B.U.R. n. 14 (2 supplemento) in data 4 aprile 2001, ha attribuito gradualmente alle Province la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'art. 18 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale; che con deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n , è stato definito il programma di trasferimento delle competenze regionali, prevedendo, tra l'altro, che dal 1 settembre 2002 sono resi effettivi i compiti attribuiti alle Province connessi all'avvio delle attività finanziate, al monitoraggio delle relative azioni nonché alla gestione delle variazioni in corso d'opera, ove consentite; che con determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - lavoro n. 24 del 16/01/2003 è stato approvato un primo accordo tra la Regione Piemonte e le otto Province Piemontesi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, del monitoraggio delle attività di formazione professionale; che con determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - lavoro n del 13/03/2006 è stato approvato un ulteriore accordo tra la Regione Piemonte e le otto Province Piemontesi per disciplinare, in collaborazione, metodologia e strumenti per il monitoraggio delle attività di formazione professionale; che l accordo da ultimo citato aveva durata di due anni, con decorrenza dal 02/01/2006, e all art. 5 prevedeva la possibilità di rinnovo o proroga mediante deliberazione e/o determinazione degli enti contraenti; CONSIDERATO che i nuovi regolamenti comunitari sui fondi strutturali, con particolare riferimento alla sezione 3 del Reg. CE n. 1083/2006, prevedono l attivazione di sistemi integrati di gestione e controllo degli interventi per assicurare il corretto ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie assegnate; che l elaborazione e l attuazione della strategia di controllo richiede, da parte tanto dell Autorità di Gestione, quanto degli Organismi Intermedi, un complessivo ripensamento degli assetti organizzativi, delle procedure, dei metodi e degli strumenti del controllo; 5
6 che, per quanto sopra, si rende necessario costituire al più presto un gruppo tecnico composto dai funzionari Regionali e delle Province Piemontesi, competenti per le diverse fasi e tipologie dei controlli di primo livello, al fine di elaborare in modo condiviso metodologia e strumenti per l effettuazione dei controlli in un ottica strategica ed integrata; che, nelle more della costituzione del nuovo gruppo tecnico, si rende necessario: - rinnovare il già citato accordo scaduto al 02/01/2008, al fine di dare continuità all'attività di controllo sull attuazione, precedentemente definita di monitoraggio in itinere, delle attività di formazione professionale la cui gestione è competenza delle Province ed, in particolare, di fornire i dati qualitativi e quantitativi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei Regg. CE n. 438/2001, 1083/2006 e 1828/2006; - stabilire che il gruppo tecnico di cui all art. 2 del rinnovando accordo collabori attivamente con il gruppo tecnico sui controlli di primo livello sulla rendicontazione, costituito con separato accordo, al fine di avviare il lavoro congiunto per la condivisione di metodi e strumenti del controllo; VISTE le deliberazioni e/o determinazioni: determinazione del Direttore regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro n in data provvedimento della Provincia di Alessandria n in data provvedimento della Provincia di Asti n.. in data provvedimento della Provincia di Biella n in data provvedimento della Provincia di Cuneo n.... in data provvedimento della Provincia di Novara n... in data provvedimento della Provincia di Torino n..... in data provvedimento della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola n in data provvedimento della Provincia di Vercelli n.. in data. TRA 1) La Regione PIEMONTE, nella persona del dr. Ludovico Albert Nato a Torino il 26/09/1951 In qualità di Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro 2) La Provincia di ALESSANDRIA, nella persona di. 6
7 3) La Provincia di ASTI nella persona di.. 4) La Provincia di BIELLA nella persona di 5) La Provincia di CUNEO nella persona di 6) La Provincia di NOVARA nella persona di. 7) La Provincia di TORINO nella persona di... 8) La Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA nella persona di 9) La Provincia di VERCELLI nella persona di... SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 - Rinnovo in via transitoria Per garantire la continuità dei controlli sull attuazione delle attività di formazione professionale, precedentemente definiti di monitoraggio in itinere, la Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, e le Province Piemontesi odierne firmatarie, di seguito denominate Province, rinnovano in via transitoria l allegato accordo per disciplinare, in collaborazione, metodologia e strumenti per il monitoraggio delle attività di formazione professionale, approvato con determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - lavoro n del 13/03/2006. Il rinnovo ha durata sino alla costituzione di un nuovo gruppo tecnico composto dai funzionari Regionali e delle Province Piemontesi, competenti per le diverse fasi e tipologie dei controlli di primo livello, finalizzato all elaborazione condivisa di metodologia e strumenti per l effettuazione dei controlli in un ottica strategica ed integrata. In attesa di tale costituzione, il gruppo tecnico di cui all art. 2 dell allegato accordo rinnovato collabora attivamente con il gruppo tecnico sui controlli di primo livello sulla rendicontazione, costituito con separato accordo, al fine di avviare il lavoro congiunto per la condivisione di metodi e strumenti del controllo. 7
8 In ogni caso, la durata del presente rinnovo scade al 01/09/
9 All. 1 ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERBANO CUSIO OSSOLA, VERCELLI PER DISCIPLINARE, IN COLLABORAZIONE, METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PREMESSO che la Regione Piemonte, in base a quanto previsto all'art. 77 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5, il cui testo coordinato è stato pubblicato sul B.U.R. n. 14 (2 supplemento) in data 4 aprile 2001, ha attribuito gradualmente alle Province la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'art. 18 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 63, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale; che con deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n , è stato definito il programma di trasferimento delle competenze regionali, prevedendo, tra l'altro, che dal 1 settembre 2002 sono resi effettivi i compiti attribuiti alle Province connessi all'avvio delle attività finanziate, al monitoraggio delle relative azioni nonché alla gestione delle variazioni in corso d'opera, ove consentite; che con determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - lavoro n. 24 del 16/01/2003 è stato approvato l accordo tra la Regione Piemonte e le otto Province Piemontesi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, del monitoraggio delle attività di formazione professionale; CONSIDERATO che si rende necessario dare continuità all'attività di monitoraggio in itinere delle attività di formazione professionale la cui gestione è competenza delle Province, al fine di fornire i dati qualitativi e quantitativi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Reg. CE n. 438/2001: per il controllo del regolare svolgimento di tali attività; per rispondere alle richieste di approfondimento per le attività rispetto alle quali sono state inviate segnalazioni agli uffici di controllo; per la valutazione ex ante ed ex post delle attività formative; per l aggiornamento dell elenco degli organismi accreditati dalla Regione Piemonte; che le Amministrazioni Regionale e Provinciali hanno il compito di controllare il regolare svolgimento delle attività finanziate e che tale incombenza comporta un aggravio di carico di lavoro per le Province, alcune delle quali non ancora strutturate per soddisfare adeguatamente le nuove esigenze; che, al fine di garantire l unitarietà e trasparenza del sistema della formazione professionale, ed, al contempo, semplificare gli adempimenti a carico degli uffici, 9
10 occorre che le procedure di gestione dei corsi ed in particolare quelle relative al controllo delle attività formative, siano ricondotte ad una metodologia uniforme ed a strumenti di rilevazione comuni, tesi ad ottenere, nell attività di monitoraggio, risultati omogenei, confrontabili tra le Province nonché a livello regionale, e comunque utilizzabili anche ai fini dell'esercizio del potere legislativo e dei compiti di indirizzo e di coordinamento da parte dell Autorità di Gestione e di Pagamento della Regione; che, laddove le Amministrazioni Regionale e Provinciali ritengano utile instaurare rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni relativamente allo scambio di informazioni ed all individuazione di procedure o strumenti di rilevazione comuni negli ambiti di interesse comune, i contenuti e le modalità di tali collaborazioni devono essere definiti congiuntamente ed i conseguenti accordi devono essere estesi a tutte le odierne Amministrazioni firmatarie; RITENUTO che il presente accordo sia finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., tra l Amministrazione Regionale e le Province Piemontesi; VISTE le deliberazioni e/o determinazioni: determinazione del Direttore regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro n in data provvedimento della Provincia di Alessandria n in data provvedimento della Provincia di Asti n.. in data provvedimento della Provincia di Biella n in data provvedimento della Provincia di Cuneo n.... in data provvedimento della Provincia di Novara n... in data provvedimento della Provincia di Torino n..... in data provvedimento della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola n in data provvedimento della Provincia di Vercelli n.. in data. TRA 1) La Regione PIEMONTE, nella persona del dr. Ludovico Albert Nato a Torino il 26/09/
11 in qualità di Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro 2) La Provincia di ALESSANDRIA, nella persona di. 3) La Provincia di ASTI nella persona di.. 4) La Provincia di BIELLA nella persona di 5) La Provincia di CUNEO nella persona di 6) La Provincia di NOVARA nella persona di. 7) La Provincia di TORINO nella persona di... 8) La Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA nella persona di 9) La Provincia di VERCELLI nella persona di... SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, e le Province Piemontesi odierne firmatarie, di seguito denominate Province, per la definizione e l utilizzo di metodologie uniformi e strumenti di rilevazione comuni, al fine di effettuare un monitoraggio omogeneo delle attività di formazione professionale, secondo quanto indicato nella premessa, da considerarsi quale parte integrante del presente accordo. Art. 2 - Costituzione del Gruppo tecnico di lavoro Per l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo è costituito un Gruppo tecnico di lavoro, composto da funzionari della Regione e delle singole Province, che provvede a: 2.1. definire gli indicatori, le procedure e la modulistica concernenti: a) l'avvio corsi; 11
12 b) l'invio delle comunicazioni relative al calendario e alla sede di svolgimento dei corsi; c) i modelli per la rilevazione delle presenze ai corsi (registri, schede, ecc ); d) i manuali di riferimento relativi ai diversi atti di indirizzo e i modelli per la rilevazione dei dati qualitativi dei corsi (questionari di soddisfazione); 2. definire la percentuale minima di controlli a campione da effettuare per ciascun atto di indirizzo regionale, nonché gli obiettivi e le modalità di controllo nell ambito dei rispettivi bandi provinciali; 3. proporre alle diverse Amministrazioni firmatarie, nel caso di insufficienti risorse disponibili rispetto agli obiettivi prefissati, un piano degli interventi da effettuarsi ad opera di funzionari regionali a supporto delle attività di competenza delle Province, previa formalizzazione della richiesta da parte delle stesse; 4. stabilire le modalità operative per la condivisione, tra Regione e Province, degli archivi informatici, compreso il predisponendo applicativo per l accreditamento, in piena attuazione delle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n del 21/12/2001; 5. esaminare periodicamente i risultati dei controlli sulle attività di formazione ed eventuali loro criticità, anche al fine di formulare proposte e mettere in atto soluzioni operative adeguate, secondo quanto potrà essere ulteriormente concordato tra le odierne Amministrazioni firmatarie; 6. analizzare i contenuti e le modalità degli accordi di collaborazione con enti ed istituzioni, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e l individuazione di procedure o strumenti di rilevazione comuni negli ambiti di interesse comune; 7. proporre azioni di formazione/informazione rivolte ai funzionari provinciali e regionali in relazione alle attività di monitoraggio, concordando le modalità operative di realizzazione. Art. 3- Impegni della Regione 3.1. La Regione, ai fini del presente accordo, si impegna a: a) dare indicazioni al CSI per predisporre ed adeguare la procedura informatizzata per la gestione dei controlli, secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2; b) concordare la pianificazione degli interventi di cui all art. 2, punto 3; c) fornire i risultati dei controlli relativi all'accreditamento degli Organismi (operatori) operanti nel sistema della formazione professionale, fruibili anche come dati di monitoraggio per i corsi previsti dai bandi provinciali; d) approfondire nel Gruppo tecnico di lavoro proposte di accordi di collaborazione con enti ed istituzioni, aventi come oggetto lo scambio di informazioni e l individuazione di procedure o strumenti di rilevazione comuni negli ambiti di interesse comune; e) Intervenire con eventuali risorse al fine di ottemperare agli obiettivi quantitativi e qualitativi definiti dal Gruppo tecnico di lavoro di cui all art. 2; 12
13 3.2. La Regione, nel caso di richiesta da parte delle singole Province, fornisce un servizio di consulenza per il contenzioso relativo alle attività di formazione professionale autorizzate dalle Province. Art. 4 - Impegni delle Province Ogni singola Provincia, ai fini del presente accordo, si impegna a: a) utilizzare le procedure e la modulistica definite ai sensi dell art. 2, fatte salve le integrazioni necessarie per specifici adeguamenti richiesti dai singoli bandi provinciali; b) fornire alla Regione, nei modi e nei tempi concordati, i dati relativi ai risultati dei controlli sulle attività formative autorizzate dalle Province, utilizzabili anche ai fini dell'accreditamento; c) rispettare la percentuale minima di controlli a campione da effettuare sui corsi di formazione gestiti dalle Province e, in caso contrario, segnalare al Gruppo tecnico di lavoro le disfunzioni verificatesi, principalmente al fine di concordare forme e modi d intervento dell Amministrazione Regionale, così come previsto all art. 2, punto 3; d) applicare i manuali di riferimento per il monitoraggio condivisi e definiti ai sensi dell art. 2, punto 1, fatta salva l'aggiunta di ulteriori indicatori a livello provinciale; e) approfondire nel Gruppo tecnico di lavoro proposte di accordi di collaborazione con enti ed istituzioni, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e l individuazione di procedure o strumenti di rilevazione comuni negli ambiti di interesse comune. Art. 5 - Durata 1. Il presente accordo ha durata di due anni, con decorrenza dal 01/09/2008, e può essere rinnovato o prorogato mediante deliberazione e/o determinazione degli enti contraenti. Regione Piemonte Provincia di Alessandria Provincia di Asti Provincia di Biella Provincia di Cuneo Provincia di Novara Provincia di Torino 13
14 Provincia del Verbano-Cusio-Ossola Provincia di Vercelli 14
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