COMUNE DI FIVIZZANO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.

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COMUNE DI FIVIZZANO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. del

Indice art. 1 Oggetto e scopo del regolamento... pag. 3 art. 2 Utenti ed individuazione degli impianti sportivi comunali.. pag. 3 art. 3 Forme di gestione... pag. 3 art. 4 Utilizzo temporaneo degli impianti in gestione diretta... pag. 4 art. 5 Criteri per l assegnazione in uso temporaneo... pag. 4 art. 6 Tariffe per l utilizzo temporaneo... pag. 5 art. 7 Risarcimento danni... pag. 6 art. 8 Deposito cauzionale.. pag. 6 art. 9 Affidamento in gestione.... pag. 6 art. 10 Criteri e modalità affidamento in gestione... pag. 7 art. 11 Doveri dell affidatario.. pag. 7 art. 12 Manutenzione e gestione ordinaria... pag. 8 art. 13 Polizza assicurativa.... pag. 8 art. 14 Decadenza e revoca dell affidamento in gestione... pag. 9 art. 15 Recesso..... pag. 9 art. 16 Vigilanza e custodia degli impianti. pag. 9 art. 17 Responsabilità per la custodia di valori o effetti... pag. 10 art. 18 Manifestazioni... pag. 10 art. 19 Entrata in vigore... pag. 10 art. 20 Disposizioni finali..... pag. 10 2

art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Fivizzano. Per impianto sportivo, si intende una struttura, opportunamente attrezzata, destinata alla pratica di una o più attività sportive. 2. L Amministrazione comunale promuovendo l attività sportiva e riconoscendone l elevata funzione sociale, educativa e formativa, si adopera a che la gestione degli impianti sportivi sia improntata ai principi del buon andamento e dell imparzialità, ai criteri dell economicità, efficacia ed efficienza al fine di renderli fruibili a tutti i cittadini, singoli o associati, e garantire così la massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili. art. 2 Utenti ed individuazione degli impianti sportivi comunali 1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati alle Federazioni CONI, agli Enti di promozione sportiva, alle Società e alle Associazioni che svolgono e promuovono nel territorio comunale attività sportive di tipo agonistico, formativo e ricreativo. L utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture proprie. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati da privati o gruppi non appartenenti a società o associazioni. 2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell Amministrazione comunale. 3. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale. 4. Nel caso dovessero rientrare nella proprietà dell ente ulteriori o nuovi impianti sportivi, l elenco di cui al comma precedente dovrà essere aggiornato mediante conseguente modifica del presente regolamento a cura del Consiglio Comunale. art. 3 Forme di gestione 1. Il Comune di Fivizzano individua per la gestione degli impianti sportivi di cui al precedente articolo le seguenti forme: a) gestione diretta, b) gestione in affidamento a terzi secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 67/2004, c) altre forme, anche miste, tenendo conto delle esigenze dell ente. 2. La scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta è effettuata con atto della Giunta comunale. 3

art. 4 Utilizzo temporaneo degli impianti in gestione diretta. 1. L'impianto sportivo gestito direttamente dall'amministrazione comunale mediante le proprie risorse umane e strumentali può essere utilizzato da tutti i soggetti di cui al primo comma dell articolo 2 del presente regolamento inoltrando apposita richiesta al Sindaco da parte del rappresentante legale o altro soggetto responsabile. 2. L utilizzo dell impianto sportivo deve essere in via prioritaria collegato agli scopi a cui l impianto stesso è destinato. E tuttavia possibile ottenere, in via straordinaria ed in presenza di condizioni di opportunità e sicurezza, l uso dell impianto sportivo anche per utilizzi di carattere diverso da quello sportivo. (spettacoli convegni congressi mostre ecc.) 3. L utilizzo deve essere temporaneo e comunque non superiore a giorni 90 per ciascun anno. Periodi superiori possono essere stabiliti dalla Giunta. 4. La richiesta di cui al primo comma del presente articolo deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) I dati identificativi del soggetto richiedente con indicazione specifica del rappresentante legale e/o del soggetto che sarà il responsabile e referente unico nei confronti del Comune; b) Le finalità ed il periodo di utilizzo; c) La categoria di appartenenza di cui al primo comma dell articolo 5 del presente regolamento. 5. Le richieste di utilizzo temporaneo vengono esaminate dal Responsabile dell Ufficio Sport sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 5 e sulla base dell effettiva disponibilità dell impianto. Valutata la presenza dei requisiti il Responsabile autorizza, con comunicazione scritta, l utilizzo dell impianto previo pagamento della tariffa di cui al successivo articolo 6 e del versamento del deposito cauzionale di cui all articolo 8 del presente regolamento. 6. Le richieste devono pervenire almeno 30 giorni prima dell inizio del periodo richiesto per consentire la precisa calendarizzazione delle attività. 7. Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d utilizzo e accolte in quanto compatibili con esso. 8. La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo. 9. I soggetti, una volta autorizzati, all utilizzo temporaneo degli impianti sono tenuti a farne uso esclusivamente per le finalità per le quali l autorizzazione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i soggetti autorizzati possono consentire l uso anche parziale degli impianti a terzi. 10. I richiedenti devono provvedere all individuazione e alla nomina di un proprio responsabile che risulterà l interlocutore unico nei confronti del Comune ed indicarne i dati identificativi nella richiesta come specificato al comma 4 del presente articolo. art. 5 Criteri per l assegnazione in uso temporaneo. 1. L amministrazione comunale per l assegnazione temporanea degli impianti sportivi che mantiene in gestione diretta, terrà conto dell appartenenza dei soggetti richiedenti alle seguenti categorie secondo l ordine di priorità di seguito indicato: 4

I. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, della Federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù; II. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e gestione di CAS-CONI; III. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati; IV. Le associazioni, società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di promozione sportiva legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di lega; V. Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica federale che abbiano in gestione annua un impianto sportivo comunale specifico; VI. Tutte le realtà associative, senza fini di lucro, che perseguano finalità di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale; VII. Privati o gruppi non costituiti in società. 2. Nel caso più richiedenti appartengano alla stessa categoria ed abbiano conseguentemente la stessa priorità, per l assegnazione dell impianto si terrà conto dei seguenti criteri: a) Numero associati o tesserati; b) Numero di discipline sportive esercitate e/o promosse; c) livello campionati partecipati; d) risultati agonistici ottenuti e tradizione sportiva; e) attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare f) attività di promozione dello sport nella terza età ed in favore dei soggetti diversamente abili. 3. Ha comunque diritto di priorità un richiesta di utilizzo per finalità sportive rispetto ad una medesima per finalità diverse. 4. La giunta oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti si riserva la facoltà di fissare ulteriori criteri in funzione delle esigenze tempo per tempo ravvisate. art. 6 Tariffe per l utilizzo temporaneo. 1. L'uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune prevede, da parte degli utenti, il pagamento di una apposita tariffa stabilita e approvata dalla Giunta. La riscossione della tariffa avviene sempre in via anticipata e deve essere versata con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta nel provvedimento con cui la stessa approva le tariffe. 2. Le tariffe sono stabilite in rapporto ai costi di gestione e possono essere diversificate per fasce di utenza, per tipologia di impianto ovvero secondo criteri fissati dalla Giunta. 3. Le manifestazioni sportive organizzate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d uso. 5

4. Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta d immagine e di pubblicità sul Comune, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere l uso degli impianti anche gratuitamente. art. 7 Risarcimento danni 1. Il soggetto di cui al comma 9 dell articolo 4 del presente regolamento deve porre la massima diligenza per la conservazione dell impianto, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno, da chiunque prodotto, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. è a suo esclusivo carico. art. 8 Deposito cauzionale 1. Chiunque ottenga l'uso temporaneo degli impianti sportivi dovrà versare all'amministrazione comunale un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza dell uso dell'impianto. art. 9 Affidamento in gestione 1. Qualora l'amministrazione comunale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, ne affida, attivando apposite procedure di selezione in base alla L.R. n. 67/2004, in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sportiva, a enti che esercitano in modo associato le discipline sportive, ovvero, a federazioni sportive nazionali. 2. L affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente avviene solo nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al comma precedente. 3. L affidamento in gestione ha una durata minima di anni 1 e massima di anni 5. 4. La Giunta Comunale per l affidamento in gestione fissa un canone minimo annuo per ciascun impianto e l eventuale contributo massimo annuo che intende concedere all affidatario quale sostegno della gestione. 5. L affidatario si obbliga alla intestazione dei contratti collegati alla somministrazione di calore, energia elettrica, acqua e di ogni ulteriore utenza necessaria al funzionamento dell impianto. 6. Il Comune nell affidamento in gestione si fa garante dell apertura degli impianti a tutti i cittadini e che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso ricreativo, sociale e di interesse pubblico. 6

art. 10 Criteri e modalità affidamento in gestione 1. La scelta dell affidatario avviene mediante procedure di selezione differenziate in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti. 2. Della procedura di selezione ne viene data opportuna pubblicità per mezzo di un avviso pubblico idoneo a garantire l effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati. 3. La selezione è effettuata sulla base della presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili tecnici ed economici della gestione. 4. I criteri di selezione dell affidatario sono: a) esperienza maturata nel settore; b) radicamento sul territorio degli iscritti/associati; c) numero degli associati; d) qualificazione professionale degli istruttori e/o degli allenatori utilizzati; e) numero di discipline sportive gestite; f) compatibilità dell attività sportiva esercitata con quella praticabile nell impianto; g) organizzazione di attività a favore dei diversamente abili e degli anziani. h) affidabilità economica; 5. Il Comune oltre ai criteri di cui al comma precedente si riserva la facoltà di utilizzare ulteriori elementi di valutazione in considerazione della programmazione sportiva pluriennale. 6. Il Comune stipula, con il soggetto risultato affidatario, apposita convenzione concernente la gestione dell impianto sportivo. 7. La convenzione stabilisce i criteri d uso dell impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. 8. L affidatario potrà fissare apposite tariffe da applicare a quanti vogliano utilizzare l impianto ottenuto in gestione. 9. Le tariffe andranno comunicate dal soggetto affidatario al Comune e potranno essere praticate solo previa loro approvazione da parte della Giunta. 10. Il tariffario approvato dalla Giunta dovrà, a cura dell affidatario, essere esposto in modo visibile nell impianto. 1. L affidatario dovrà: art. 11 Doveri dell affidatario a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; b) consentire la fruizione dell impianto a tutti i cittadini; c) pagare il canone al Comune nei termini contrattuali; d) a sua volta non affidare, per nessuno motivo, in nessuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza dell affidamento; e) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno; 7

f) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; g) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanili, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'amministrazione comunale potrà indicare; h) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive al Comune e alle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate. i) mettere a disposizione del Comune l impianto per la programmazione di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti; j) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94) l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell impianto. 2. L affidatario dovrà inoltre presentare entro 31/12 di ogni anno all'amministrazione comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta. art. 12 Manutenzione e gestione ordinaria 1. All affidatario spetta la manutenzione ordinaria degli impianti nei modi stabiliti dalla convenzione. 2. L affidatario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori si manutenzione ordinaria che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all effettuazione dei lavori. 3. L affidatario è tenuto a comunicare al Comune ogni eventuale intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario.. art. 13 Polizza assicurativa 1. L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia in affidamento la gestione, è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. 2. Detta polizza, da concordare con l'amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, in caso di affidamento a terzi dovrà essere esibita dall affidatario al momento della stipula della convenzione. 3. In caso di gestione in affidamento a terzi, l'amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti. 8

art. 14 Decadenza e revoca dell affidamento in gestione 1. L affidatario decade dall affidamento in gestione e non può concorrere all assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verifichino le condizioni seguenti: a) ritardo nei pagamenti del canone superiore a 60 giorni rispetto al termine concordato; b) l applicazione di tariffe diverse da quelle approvate dalla Giunta comunale; c) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; d) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento; e) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; f) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. 2. Nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà all affidatario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. 3. L Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell impianto. art. 15 Recesso 1. L affidatario potrà recedere dall affidamento dandone preavviso con almeno 6 mesi mediante lettera raccomandata r.r. indirizzata al Sindaco. art. 16 Vigilanza e custodia impianti 1. La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso. 2. Qualora l'impianto non abbia un proprio custode, la vigilanza spetta all affidatario. art. 17 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d uso 1. L'Amministrazione Comunale o il soggetto affidatario non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali. 9

art. 18 Manifestazioni 1. Qualora l uso dell impianto, temporaneo o in gestione, sia finalizzato a manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, i soggetti autorizzati all utilizzo o gli affidatari provvederanno a proprie spese al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. 2. Per tutte le manifestazioni extrasportive con ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell incasso lordo desunto dal borderò. Il pagamento della tariffa aggiuntiva deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il pagamento della tariffa ordinaria entro 15 giorni dal termine della manifestazione. 3. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano i soggetti autorizzati all utilizzo o gli affidatari dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche. art. 19 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore l undicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale che lo approva. 2. Eventuali modifiche entreranno in vigore nei termini di cui al comma precedente. art. 20 Disposizioni finali 1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati. 10