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COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. DLG/2013/173 O G G E T T O Presa d'atto affidamento servizi di palcoscenico, di sala, guardaroba e biglietteria del Teatro Sociale, Laboratorio di scenografia ed altri luoghi di spettacolo a soggetto abilitato L anno duemilatredici addì 28 del mese di Maggio ore 15:45 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori: Piva Bruno Presente Sindaco Saccardin Antonio Assente ViceSindaco Bimbatti Andrea Presente Assessore Nezzo Anna Paola Presente Assessore Piscopo Aniello Presente Assessore Zangirolami Matteo Presente Assessore Conchi Ezio Presente Assessore Rizzi Germano Presente Assessore Bellinazzi Stefano Presente Assessore Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Targa Michela Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE Considerato che per tutti i servizi di palcoscenico, di sala, guardaroba e biglietteria del Teatro Sociale, Laboratorio ed altri luoghi di spettacolo, il Comune di Rovigo si avvaleva di personale stagionale previsto nel piano occupazionale dell Ente; Appurato che le figure di responsabile tecnico, capo macchinista e capo elettricista erano ricoperte da personale formato con corsi antincendio ai sensi DM 10/3/98 e D.Lgs 81/08 (minimo rischio medio), corso di primo soccorso ai sensi DM388/03, formazione conferenza Stato Regioni rischio medio; Preso in esame la relazione tecnica del Dirigente dell Ufficio Personale, in calce allegata e datata 12/4/2013, dalla quale si evince che sulla base anche dell interpretazione fornita dalla giurisprudenza, l'attività teatrale in oggetto non possa più qualificarsi come stagionale, perché "per sua natura non deve svolgersi necessariamente ed esclusivamente in periodi limitati dall'anno. Ritenuto, pertanto, opportuno modificare le modalità servizio in oggetto; per l espletamento del Visto il D. LGS 10 settembre 2003, n. 276, le cui finalità si collocano nell ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e sono finalizzate ad aumentare i tassi di occupazione e all inserimento professionale dei disoccupati; Vista la delibera di C.C. n. 23 dell 8 marzo 2007 con la quale l Amministrazione ritiene fondamentale l organico ricorso alle cooperative sociali di tipo B quale strumento volto a favorire la promozione umana e l integrazione sociale delle persone svantaggiate, nell interesse generale della comunità; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007 che sottolinea tra le innovazioni più importanti della L.R. 3 novembre 2006, n. 23 per la promozione e sviluppo delle cooperative sociali, l allargamento delle categorie di svantaggio anche alle nuove povertà e ad altri soggetti deboli non previsti dalla L.381/91; Appurato che l Amministrazione ritiene di poter far rientrare fra i soggetti deboli i lavoratori fino ad oggi assunti con contratti di lavoro stagionale e che di fatto rischiano di rimanere senza lavoro, con conseguenti gravi disagi di carattere sociale, assicurando loro una giusta tutela; Visto il Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, che assegna alla Giunta competenze specifiche sull ordinamento dell Ente Visto il T.U. sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell art. 49 del T.U. 267/2000: a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: favorevole;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: favorevole; Con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano D E L I B E R A 1) di prendere atto che non è più possibile continuare con le forme contrattuali di tipo stagionale fino ad ora utilizzate, in conformità anche al proprio atto n. 61 del 28 febbraio 2013; 2) di gestire i servizi di palcoscenico, di sala, guardaroba e biglietteria del Teatro Sociale, Laboratorio di scenografia ed altri luoghi di spettacolo, alla luce degli indirizzi già espressi con delibera di C.C. n. 23 dell 8 marzo 2007, tramite affidamento diretto a cooperativa di tipo B, secondo quanto stabilito dalla DGR N. 4189 del 18.12.2007; 3) di demandare al dirigente del settore cultura i successivi e conseguenti adempimenti nei limiti del bilancio e PEG relativi all anno 2013 in corso di formazione; 4) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l urgenza, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Relazione tecnica del dirigente Alfonso Cavaliere Il rapporto di lavoro temporaneo stagionale rappresenta un eccezione rispetto alle altre modalità di rapporti di lavoro a termine in quanto per esso la ragione dell apposizione del termine al rapporto è rappresentata proprio dalla speciale natura dell attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima. Non si deve cioè trattare né di punte stagionali di attività (intensificazione di attività produttive in determinati periodi ancorché prevedibili), né di esigenze di carattere straordinario di altro tipo. Il rapporto è stagionale quando il lavoratore è stato adibito ad attività lavorative di carattere stagionale cioè riferite a stagioni dell anno (che si ripetono) limitate. Infatti in tal caso la durata del rapporto non potrebbe eccedere i limiti della stagione. Il presupposto di questo particolare tipo di rapporto è quindi quello che preesista una stagione in cui si debba svolgere (in quella stagione e non in altre) una particolare attività. In sostanza è l attività che deve avere per sua natura un carattere stagionale (di qui l instaurazione del rapporto per quella stagione dell anno) e non viceversa (si instaura un rapporto e lo si qualifica come stagionale per il solo fatto che l esigenza alla base di quel rapporto ha una natura temporanea). Anche se rientrano nell elenco di cui al DPR 1525/1963, le attività non hanno un carattere stagionale, se risultano tuttavia prestate con carattere di continuità o per periodi molto lunghi, eccedenti i limiti della stagione prevista, oppure sono imposte da punte stagionali di intensificazione dell attività.

Come chiarito dalla giurisprudenza civile, le attività stagionali in senso proprio sono quelle preordinate e organizzate per svolgersi esclusivamente in determinati periodi dell anno. E proprio in funzione di tali particolari caratteristiche che le norme prevedono (a differenza che per gli altri rapporti a tempo determinato) l eccezione alla durata complessiva dei 3 anni in caso di più rapporti di lavoro. Il presupposto, come è evidente, è il carattere della stagionalità dell attività e la sua ripetitività (ogni anno le stagioni si ripetono) nel tempo. Risulta evidente che le denominazioni usate per connotare le attività del teatro (stagione di prosa, stagione lirica, stagione balletto, teatro ragazzi, ecc. ecc.) non possano essere impiegate o confuse con il carattere della stagionalità o meno richiesto dalla legge per instaurare rapporti di lavoro stagionali in senso proprio. Tant è che le dette attività del teatro non sono sempre riferite a medesime stagioni/periodi predeterminati in cui (soli) si debba svolgere una certa attività (nel caso di specie infatti non si è in grado di dire che vi è una stagione dell anno esclusiva, dato che il teatro funziona tutto l anno) L accordo tra teatri di tradizione/sindacati conferma quanto sopra, in quanto si avvale della facoltà prevista dalla legge di ridurre gli intervalli minimi tra un rapporto di lavoro e l altro, facoltà che non avrebbe ragione di essere esercitata qualora si parlasse di rapporti stagionali per i quali è già la legge a prevedere la riduzione degli intervalli. Tra l altro detto accordo non potrebbe essere applicato ai rapporti di lavoro con l ente locale, in quanto per questo la fonte negoziale dovrebbe essere un accordo tra ARAN e OO.SS. Altre controindicazioni Assunzioni stagionali graverebbero ex novo sul fondo per il salario accessorio (in cui i prelievi potrebbero dover essere consistentemente già ridotti non essendo quindi già più sufficienti per il pagamento delle ordinarie indennità fisse - in relazione ai recuperi richiesti in sede ispettiva o comunque in via cautelare), per indennità di comparto, rischio, disagio, produttività o lavoro straordinario. Dette assunzioni gravano sui limiti di spesa di personale e su quelli relativi alle facoltà assunzionali. Dovrebbero essere inserite in un nuovo piano di fabbisogni previa ricognizione delle eccedenze. Dovrebbero aver luogo previa procedura selettiva tramite graduatorie da ufficio di collocamento (almeno per la prima volta). Sarebbero conteggiate nella base di computo per obblighi relativi alle categorie protette. La preparazione e la produzione di spettacoli sarebbe in parte erogata con dipendenti del Comune ed in parte con contratto di servizio. Ciò agevolerebbe la conclusione che l appalto dissimula la volontà di realizzare un elusione della normativa in materia di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (concretizzando quindi una forma vietata di intermediazione di manodopera) e di sottrarsi (illegittimamente) ai limiti in tema di spesa di personale, in quanto per uno stesso servizio si provvede in parte con assunzioni dirette e in parte con appalto.

COMUNE DI ROVIGO SETTORE RISORSE FINANZIARIE,SV.EC.,ATT.IONE FEDER.SMO,CULTURA E TEATRO Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. PDLG/2013/197 del 28/05/2013 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla regolarità tecnica. Lì, 28/05/2013 IL DIRIGENTE Cittadin Nicoletta

COMUNE DI ROVIGO Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. PDLG/2013/197 del 28/05/2013 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000 Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla regolarità contabile. IL DIRIGENTE Dott.ssa Nicoletta Cittadin

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to PIVA BRUNO F.to TARGA MICHELA