COMUNE DI POGGIO RENATICO Provincia di Ferrara REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONCESSIONI DI AREE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI



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COMUNE DI POGGIO RENATICO Provincia di Ferrara REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONCESSIONI DI AREE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI (Legge 18 marzo 1968, n. 337)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi generali Le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi, sia nei parchi tradizionali che negli altri impianti non costituenti parchi tradizionali, sono disciplinati, oltre che dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337, dalle disposizioni del presente regolamento. Art. 2 Destinazione delle aree Le attività circensi e dello spettacolo viaggiante di cui all'art.1 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337/68. Tali aree andranno esattamente individuate nelle deliberazioni che l'amministrazione Comunale adotterà periodicamente. Art. 3 Concessioni aree La concessione delle aree per l'installazione delle attività di cui sopra è fatta direttamente dal Sindaco ad ogni singolo esercente, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Art. 4 Orari e durata del Parco divertimenti In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni nel territorio comunale con costituzione di Luna Park (intendendo per Luna Park l'insieme di almeno 10 attrazioni), il Sindaco, sentite le associazioni sindacali di categoria nel corso di apposita riunione convocata con le modalità di cui al successivo art.7, stabilisce: - la data di inizio e la durata del Luna Park; - gli orari quotidiani di apertura e chiusura del Luna Park; - il numero ed il tipo delle attrazioni che faranno parte del Luna Park per l'edizione dell'anno solare in corso. L'Amministrazione comunale, sentite le OO.SS. di categoria, può concedere proroghe oltre la data stabilita, senza che ciò costituisca un diritto per le future edizioni del Luna Park. Art. 5 Aspettativa L'esercente può chiedere, con istanza formale diretta al Sindaco, la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno per poter, nel frattempo, esplicare la propria attività in altra località. La concessione dell'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio.

Art. 6 Presentazione della domanda Per ogni richiesta di installazione di attrazioni e di conseguimento dell'aspettativa all'interno del Luna Park, deve essere presentata domanda in carta legale al Sindaco almeno 3 (tre) mesi prima della data di inizio della manifestazione. Nella domanda dovranno essere elencati i seguenti dati: 1) generalità del titolare dell'attrazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda); 2) il tipo di attrazione che si intende installare con denominazione come da elenco ministeriale, nonchè le misure esatte della stessa, il numero delle roulottes-abitazioni e dei carriaggi e le loro dimensioni; 3) il numero di contrassegno di cui all'art. 6 della Legge n. 337/68. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del nulla-osta ministeriale rinnovato per l'anno solare in corso, fatte salve eventuali proroghe autorizzate. Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione scritta agli interessati almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio della manifestazione. Art. 7 Convocazione Associazioni Sindacali L'Amministrazione comunale, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione, convoca la OO.SS. di categoria e le informa di ogni sua decisione in merito all'edizione del Luna Park per l'anno in corso. Art. 8 Criteri per la composizione del Luna Park Il Sindaco, sentite le OO.SS. di categoria, rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continuativa, riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione. Per i nuovi inserimenti potrà essere compilata dall'amministrazione comunale una graduatoria d'attesa. Le nuove assegnazioni avverranno, nell'ordine, secondi i seguenti criteri preferenziali: 1) figli di abituali frequentatori, titolari di nulla osta, con attrazione non direttamente concorrenziale con quelle presenti nel parco e con priorità se aventi proprio nucleo familiare; 2) residenza comunale di almeno 5 anni; 3) residenza provinciale di almeno 5 anni; 4) residenza regionale di almeno 5 anni; 5) anzianità di richiesta di partecipazione della ditta con la stessa attrazione e per la singola manifestazione; 6) anzianità nell'acquisto dell'attrazione dimostrabile con regolare documentazione contabile; 7) qualora il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero

di richiedenti aventi parità di requisiti, si procederà a rotazione, così come quando si rendono disponibili dei posti (rinuncia, decadenza, ecc.) e vi siano più candidati con parità di requisiti. Art. 9 Anzianità di frequenza L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni del Luna Park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificata e documentata per malattia o per causa di forza maggiore. La concessione "UNA TANTUM" non costituirà titolo di anzianità di frequenza per le concessioni negli anni successivi. Art. 10 Attrazioni di novità Nella predisposizione del Luna Park, deve essere salvaguardata, ove lo spazio lo consenta, un'area per un'attrazione di tipo nuovo, da cambiare ogni anno, fatto salvo il caso che un frequentatore abituale effettui una riconversione con un'attrazione di novità. Per attrazione di novità si intende quella attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dello Spettacolo, che presenti caratteristiche nuove e tali da non risultare simile ad altre già esistenti sulla piazza; essa deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo, e non deve aver frequentato quel parco nei 5 (cinque) anni precedenti. Novità è considerata sia la piccola che la media o grande attrazione. Art. 11 Riconversione Sentite le OO.SS. di categoria, l'amministrazione comunale può concedere la riconversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park. La riconversione è altresì consentita purchè il richiedente abbia mantenuto un'anzianità soggettiva con la medesima attrazione di almeno 3 (tre) anni, e ciò non pregiudichi, per mancanza di spazio, la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto. Qualora vi sia parità di requisiti fra i richiedenti, verrà data priorità alla ditta con la maggior anzianità di frequenza. Art. 12 Successione e Subingressi La successione nella titolarità di un'attrazione avvenuta per causa di morte, per raggiungimento del diritto alla pensione, per invalidità, o a qualsiasi altro titolo, a favore di discendenti in linea retta entro il 3 grado ed entro il 2 grado in linea collaterale, già coadiuvanti nella gestione dell'attrazione, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata. In caso di subingresso per atto tra vivi e tra persone diverse da quelle elencate nel comma precedente, il subentrante conserva il diritto di frequenza della piazza ma non l'anzianità maturata dal cedente nè la dislocazione che gli competeva sulla piazza.

Art. 13 Sostituzione dell'attrazione E' consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una di uguali o minori dimensioni (purchè diversa da quelle presenti sulla piazza), nei seguenti casi: - calamità naturali; - casi fortuiti documentati. Art. 14 Gestione dell'attrazione Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari, purchè siano maggiorenni e non siano titolari di altra autorizzazione similare. E' altresì vietata ogni forma di subconcessione delle aree. Le eventuali violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione accessoria della revoca immediata della concessione e dell'esclusione dal parco divertimenti per almeno 2 (due) anni con la perdita dei diritti di precedenza ed anzianità. Art. 15 Commissione interna (nomina, composizione e compiti) La Commissione interna sarà nominata dall'assemblea degli operatori partecipanti al Luna Park, convocata al termine dell'attività del parco stesso, e resterà in carica fino alla chiusura dell'edizione dell'anno successivo. La commissione interna sarà formata da 3 (tre) membri, e collaborerà con l'amministrazione comunale per la corretta gestione del Luna Park, per lo svolgimento della Festa del Bambino o per altre iniziative analoghe. Curerà inoltre le iniziative promozionali, gestirà le spese necessarie per il funzionamento del parco e ne renderà conto ai partecipanti in sede di assemblea al termine dell'attività annuale, inviando copia del verbale dell'assemblea all'amministrazione comunale ed alle OO.SS. di categoria. La Commissione interna non potrà attribuirsi, in nessun caso, competenze riservate alle OO.SS. di categoria. Art. 16 Allestimento e funzionamento del Luna Park La predisposizione e l'allestimento del Luna Park sarà compito esclusivo dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento. L'Amministrazione comunale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Luna Park (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norne igienico-sanitarie, rimozione rifiuti, orari di attività, ecc.). In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, i trasgressori sono passibili, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal successivo art. 25, alla sanzione amministrativa accessoria dell'esclusione dal parco per i due anni successivi, con perdita del deposito cauzionale. La stessa sanzione accessoria sarà applicata nei confronti di coloro che gestiscano un'attrazione che non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la cui condizione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso, oppure motivo di documentata immoralità, e che siano già stati

richiamati per tali motivi. Le attrazioni dovranno essere altresì mantenute in perfetta efficienza e funzionalità. Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità del pubblico. Art. 17 Roulottes abitazioni e carriaggi La sistemazione delle roulottes-abitazioni e dei carriaggi avrà luogo nella località stabilita dall'amministrazione comunale e, ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze del Luna Park. E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, carriaggi, roulottes, ecc., pertinenti a persone estranee al parco stesso. Il Sindaco, sentita la Commissione interna, può autorizzare i partecipanti al parco alla sosta (con mestieri carichi) oltre il termine di chiusura del parco, sia per favorire la frequenza dei figli alla scuola dell'obbligo, sia per l'attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date successive, sia per l'avvento di cause di forza maggiore. TITOLO II COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DIVERTIMENTO Art. 18 Autorizzazioni per piccoli complessi Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti Luna Park, valgono le norme stabilite dal regolamento. I complessi e le attrazioni di cui al presente titolo possono agire nella stessa località (salvo dove esistono già piccoli complessi rionali) non prima di 60 (sessanta) giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti Luna Park. La prescritta autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale. TITOLO III ATTIVITA' CIRCENSI Art. 19 Circhi equestri L'assegnazione di aree per spettacoli circensi non può essere contemporanea a quella del parco divertimenti. Nel caso di due o più domande per l'impianto di circhi nello stesso periodo, l'amministrazione comunale provvederà all'assegnazione dell'area dando la precedenza alla domanda pervenuta per prima, sempreché, a carico del richiedente, non esistano motivi di esclusione previsti dall'articolo successivo. Art. 20 Deposito cauzionale

Ogni concessionario di area per l'impianto di circo deve provvedere, entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, sotto pena di decadenza della stessa, al versamento del deposito cauzionale indicato dall'amministrazione comunale. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Concessione aree private La concessione di aree private per l'allestimento di circhi e spettacoli viaggianti è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione comunale. Art. 22 Disposizioni integrative Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dall'amministrazione comunale che dalle OO.SS. di categoria, oltre alle norme relative all'occupazione del suolo pubblico e di Polizia Urbana, nonchè le disposizioni della Legge n. 337/68. Art. 23 Organizzatori dei parchi divertimento L'organizzatore, nell'esercizio della sua attività, ha l'obbligo di rispettare la Legge n. 337/68 ed il presente regolamento. Art. 24 Sanzioni Le infrazioni alle norme del presente regolamento, a qualsiasi titolo commesse, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 100.000 a. 600.000, con le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre alla eventuali sanzioni accessorie previste dalle norme del presente regolamento e consistenti in: a) revoca della concessione in atto; b) incameramento parziale o totale della cauzione; c) esclusione fino ad un massimo di 3 anni del trasgressore dal territorio comunale, con la perdita dei diritti di precedenza ed anzianità. Art. 25 Organico L'Amministrazione comunale redigerà una pianta organica che risulterà composta dalle ditte che hanno maturato l'anzianità necessaria per il loro inserimento nel Luna Park.

Tale organico sarà parte integrante del presente regolamento, e sarà rivisto ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. L'Amministrazione comunale dovrà tenere un archivio dove saranno schedate tutte le domande pervenute di anno in anno.