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COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI 46/2009 AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE 30 settembre 2009 Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, art. 193 Tuel 267/2000 2 Pacchetto Sicurezza Cittadinanza: attivo il conto corrente per pagare il contributo di 200 euro previsto per le istanze dalla legge 94/2009 2 Elezioni Amministrative 2010 Possibilità dell election day il 21 e 22 marzo 2010 3 Garante della Privacy Dati sensibili e tutela dei cittadini 3 Riapertura delle Scuole: Cosa cambia 4 D.L. 9 settembre 2009 Modifiche materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di codice degli appalti 5 1

30 settembre 2009 Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, art. 193 Tuel 267/2000 A norma dell art. 193 del tuel 267 gli Enti hanno l obbligo, durante la gestione dell esercizio finanziario (anche in sede di variazioni al bilancio di previsione) di rispettare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Il regolamento di contabilità dell Ente può stabilire che nel corso dell anno vi sia anche più di un momento ricognitorio e di verifica del permanere delle condizioni di equilibrio. L art. 193 comma 2 del Tuel 267 prevede comunque un termine perentorio (30 settembre di ciascun anno) entro il quale il Consiglio Comunale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri. In tale occasione dunque il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. Il termine del 30 settembre deve considerarsi perentorio, tanto che il comma 4 del citato art. 193 prevede che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio, con applicazione della procedura da parte del Prefetto per lo scioglimento del consiglio. Pacchetto Sicurezza Cittadinanza: attivo il conto corrente per pagare il contributo di 200 euro previsto per le istanze dalla legge 94/2009 Il Ministero dell Interno informa che è attivo il conto corrente per effettuare il versamento di 200 euro previsto per le istanze dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) 2

Il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione con una circolare del 2 settembre scorso ha comunicato l operatività del conto corrente n.809020 intestato a Ministero dell'interno DLCI, mentre i bollettini di conto corrente saranno consegnati nel mese di settembre alle Prefetture, e saranno disponibili anche presso gli uffici postali dotati di sportello amico. Elezioni Amministrative 2010 Possibilità dell election day il 21 e 22 marzo 2010 Il Ministero dell Interno ha avviato le consultazioni tra le diverse forze politiche per la verifica della possibilità, in occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative, dell accorpamento delle operazioni elettorali nei giorni 21 e 22 marzo. In caso positivo vi sarà l accorpamento delle elezioni regionali comunali e provinciali che altrimenti si dovrebbero svolgere in due momenti diversi, tra aprile e giugno le comunali, a marzo le regionali. Garante della Privacy Dati sensibili e tutela dei cittadini Il Garante privacy, con newsletter del 9 settembre 2009 ha reso noti alcuni provvedimenti di censura e di conseguente blocco della diffusione di dati sensibili di un dipendente pubblico, pubblicati sul sito istituzionale dell'ente locale e liberamente reperibili in Internet. Per il Garante, sul sito web di un ente pubblico non si possono pubblicare le deliberazioni contenenti i dati sensibili. Secondo il Garante della Privacy la pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente di deliberazioni contenenti dati sensibili si configura in trattamento illecito di dati ancorché contenuti in atti la cui natura è pur sempre pubblica. Le pubbliche amministrazioni, secondo l Autorità, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti dell'ente, devono selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere, non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Sempre in materia di tutela dei dati sensibili, il Garante è intervenuto recentemente a disporre l obbligo di modifica di un bando per il buono sociale emanato da una azienda pubblica per la gestione dei servizi sociali. 3

Per poter partecipare alla selezione, il bando prevedeva infatti che, anziani e disabili dovevano inoltrare una domanda al proprio comune di residenza corredata dalla copia del verbale di riconoscimento di invalidità civile, completa della relativa documentazione (patologie, diagnosi, ricoveri, esami) e da una valutazione analitica del livello di indipendenza della persona, accertata dal medico curante attraverso dei test. La documentazione veniva poi trasferita dai comuni all'azienda. Secondo il Garante per poter partecipare alla selezione è sufficiente certificare solo il grado di invalidità e il livello di indipendenza nello svolgere le attività elementari della vita quotidiana. A tale proposito dunque il Garante ha affermato che gli enti che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, siano esse aziende socio-sanitarie, socio-assistenziali o socio-educative, sono tenuti a richiedere e ad utilizzare dati sanitari solo se pertinenti e indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Riapertura delle Scuole: Cosa cambia Fonte http://www.governo.it/governoinforma Con l'ordinanza del 5 agosto 2009 il ministero dell'istruzione ha definito il calendario nazionale che, a sua volta, viene stabilito a livello regionale. Parecchie le novità introdotte dalle riforme avviate dal ministro dell'istruzione, Mariastella Gelmini. In particolare, da quest'anno, il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione. Il voto in condotta è stato infatti ripristinato in tutte le scuole. Ritorno al maestro unico nelle scuole elementari. Introdotto, inoltre, lo studio delle materie riguardanti la cittadinanza e la costituzione. Rilanciate le iniziative per contenere il prezzo dei libri di testo. Gli insegnanti dovranno scegliere libri di testo che abbiano un prezzo inferiore ai tetti di spesa fissati dal Ministero. I testi scelti non dovranno essere cambiati per 5 anni nella scuola primaria e per 6 in quella secondaria. Da quest'anno e-book scaricabili da internet. È stato chiesto agli insegnanti, infatti, già da quest'anno scolastico, di individuare preferibilmente i libri disponibili, in tutto o in parte, su internet. Dal 2011, invece, il collegio dei docenti dovrà adottare esclusivamente testi utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o miste. Il ministero dell'istruzione, inoltre, con il decreto n.73 del 4 agosto 2009, ha assunto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2009/2010 circa 8.000 docenti e altre 8.000 unità di personale amministrativo. Per quanto riguarda gli insegnanti precari - fermo restando il principio che i contratti a tempo determinato per il conferimento delle supplenze non possono trasformarsi a tempo indeterminato il Governo intende prevedere, al fine del conferimento delle supplenze temporanee e limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, che le stesse siano assegnate al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali nel precedente anno scolastico. 4

D.L. 9 settembre 2009 Modifiche materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di codice degli appalti Il Consiglio dei Ministri n. 61 del 9 settembre ha approvato uno schema di decreto legge finalizzato ad assolvere gli obblighi nei confronti dell Unione Europea, in relazione alle procedure di infrazione a seguito di ritardato o non corretto recepimento di direttive comunitarie. Con riferimento alle materie di interesse per gli Enti Locali, il decreto contiene modifiche alla normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) e modifiche al Codice degli Appalti. Servizi Pubblici Locali L art. 15 della bozza di decreto modifica la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, intervenendo sull art. 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che aveva già abrogato nelle parti incompatibili l art. 113 bis del Tuel 267/2000. Vengono previste due modalità di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali: 1) La prima, ordinaria, prevede il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a favore di : - imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica - società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. 2) In deroga alle modalità di affidamento ordinario l affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall ordinamento comunitario per la gestione in house e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell attività svolta dalla stessa con l ente o gli enti pubblici che la controllano. In questo caso l ente affidante ha l obbligo di acquisire parere preventivo da parte all Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si deve esprimere entro 60 giorni). In relazione a tal procedimento l Autorità ha il compito di individuare le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell espressione del parere. 5

Per quanto riguarda il regime transitorio per gli affidamenti in essere: - le gestioni in house in corso alla data del 22 agosto 2008 e le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011. Codice degli appalti L art. 3 della bozza di decreto apporta modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, Testo unico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in virtù dell obbligo di adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009. Vengono apportate modifiche all articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Tra i motivi di esclusione viene aggiunto il seguente: dopo la lettera m-ter) è aggiunta : m-quater) concorrenti..che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.. In relazione alla documentazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento viene previsto inoltre che i concorrenti producano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l eventuale esclusione sono disposte dopo l apertura delle buste contenenti l offerta economica. 6

Pubblichiamo di seguito il testo integrale dei citati articoli 3 e 15 della bozza di D.L. (TESTO IN BOZZA NON UFFICIALE) ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C- 538/07) 1. All articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.. 2. All articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l eventuale esclusione sono disposte dopo l apertura delle buste contenenti l offerta economica.. 3. L articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato. 4. All articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: né si trova in una situazione di controllo di cui all articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara sono soppresse. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. ART. 15 (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica) 1. All articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. 7

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall ordinamento comunitario per la gestione in house e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell attività svolta dalla stessa con l ente o gli enti pubblici che la controllano. 4. Nei casi di cui al comma 3, l ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all Autorità garante della concorrenza e del mercato per l espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. ; b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. L Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell espressione del parere di cui al comma 4. ; c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di in house cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell art. 2359 del codice civile cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; in caso contrario, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012; e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell ente affidante. 9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell Unione europea, che, in Italia o all estero, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. ; 8

d) al comma 10, primo periodo, le parole centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: il 31 dicembre 2009 ; e) al comma 10, alla lettera a) la parola diretti è sostituita dalle seguenti: in house ; f) al comma 10, alla lettera a), dopo le parole patto di stabilità interno sono inserite le seguenti: tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8 ; g) al comma 10, la lettera e) è abrogata. 2. All articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato il seguente periodo: La Commissione esprime il parere di cui all articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.. Bergamo, 14 settembre 2009 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord 9