Art. 2 Ambito di applicazione

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REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (approvato con deliberazione n. 386 dell 11 giugno 2015) INDICE 1. Oggetto 2. Ambito di applicazione 3. Attività ed incarichi incompatibili 4. Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale 5. Incarichi ed attività che necessitano di autorizzazione preventiva 6. Conflitto di interessi 7. Procedura di autorizzazione preventiva 8. Incarichi ed attività che necessitano di comunicazione preventiva 9. Compensi 10. Regime sanzionatorio 11. Anagrafe degli incarichi Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell ASL della provincia di Como ai sensi dell art. 53 del d.lgs. n.165/2001 e successive modifiche (in particolare, la legge n.190/2012). Per incarichi extraistituzionali si intendono le attività professionali, anche occasionali, non ricomprese nei compiti e nei doveri d ufficio, a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, da svolgersi al di fuori dell orario di lavoro. Art. 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato afferente a tutte le tre aree contrattuali del Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e per la dirigenza sanitaria a rapporto non esclusivo. Sono escluse dall ambito di applicazione del presente Regolamento: a) le prestazioni svolte in regime di libera professione dai dirigenti medici e sanitari, per le quali si rinvia alla disciplina normativa e contrattuale e allo specifico regolamento aziendale; 1

b) le attività esercitate nell ambito di apposite convenzioni stipulate direttamente tra l Azienda ed altri enti. Art. 3 Attività ed incarichi incompatibili Come previsto dall art.4, comma 7, della legge n.412/91, il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l ASL della provincia di Como ha natura esclusiva, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Sono considerate attività incompatibili con la prestazione di lavoro presso l Azienda: 1. ogni altro rapporto di lavoro dipendente con ente pubblico e altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 65 d.p.r. n.3/57 e art.4, comma 7, legge n.412/91) e con le strutture sanitarie private accreditate (art.1, comma 5, legge n.662/96); 2. il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale (art.6 dpcm n.117/89 e contratti collettivi nazionali); 3. attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell art.2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio unico di una società a responsabilità limitata, di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice o nelle società per azioni (art.60 dpr n.3/57), fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time. Il divieto non riguarda l attività agricola svolta in qualità di coltivatore diretto; 4. attività libero professionali, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di parttime, di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria o da specifiche normative di settore (art.56, legge n.662/96); 5. altre attività a carattere autonomo, tra le quali attività di consulenza, docenza, formazione a favore di terzi, per conto di ditte individuali, enti o società private, qualora dalle stesse origini conflitto di interesse con l Azienda o con il SSN secondo quanto previsto dal successivo art. 6 del presente regolamento; 6. titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con il SSN, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 6 del presente regolamento. Tali divieti si applicano anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa. Restano fermi i divieti previsti dal d.lgs. n.39/2013 ( Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 2

pubblico ) e dal dpr n.62/2013 ( Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art.54 del d.lgs. n.165/2001 ). Art. 4 Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale Il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere le attività di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell art. 3, purché non sia in conflitto di interesse, reale o potenziale, con l Azienda o con il Servizio Sanitario Nazionale, accertato sulla base di quanto previsto dal successivo art.6. Art. 5 Incarichi ed attività che necessitano di autorizzazione preventiva L autorizzazione preventiva è necessaria per gli incarichi e le attività retribuiti in qualsiasi forma (art.53, comma 6, d.lgs. n.165/2001), che abbiano il carattere della temporaneità, saltuarietà ed occasionalità, a favore di soggetti sia pubblici che privati, svolti da parte del personale di ogni qualifica e profilo, al di fuori delle mansioni assegnate e dei doveri d ufficio e sempre che non sussistano cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso l attività deve comportare un limitato impegno in termini temporali e non deve configurarsi come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa ovvero presentare i caratteri della imprenditorialità. A ciascun dipendente non potranno di norma essere autorizzati incarichi comportanti un impegno medio superiore a tre ore settimanali valutate su base annua. Un eventuale impegno superiore potrà essere autorizzato in relazione a particolari, motivate situazioni valutate di volta in volta dall Amministrazione A titolo esemplificativo, necessitano di autorizzazione preventiva i seguenti incarichi: a) partecipazione in qualità di componente a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso enti pubblici, in qualità di membro sorteggiato o di esperto ovvero in ragione della specifica professionalità posseduta; b) attività di formazione diretta a lavoratori privati e attività di moderatore nell ambito di convegni e seminari; c) partecipazione a società agricole a conduzione familiare, purché l impegno sia modesto, non abituale e continuato durante l anno; d) collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche o presso privati, con esclusione degli enti privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (per tale divieto si rinvia all art. 3, punto 1, del presente regolamento); e) attività di collaudo, incarichi di progettazione o direzione lavori in applicazione dell art.91 del d.lgs. n.163/2006; 3

f) amministratore di condominio, se l impegno riguarda la cura dei propri interessi (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97); g) partecipazione a comitati scientifici e attività di rilevazioni statistiche; h) assunzione di cariche in società o associazioni, comprese quelle cooperative e sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell attività sociale; sono espressamente escluse quelle che svolgono attività sanitaria e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; i) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali (CCNL art.60 8.6.2000); j) giudice onorario e consulente tecnico d ufficio (CTU). Art. 6 Conflitto di interessi Come previsto dall art.53, comma 5, del d.lgs. n.165/01, sussiste conflitto di interessi con il rapporto d impiego alle dipendenze dell ASL sia in presenza di un conflitto reale ed accertato, sia nel caso di conflitto meramente potenziale in relazione alle funzioni svolte dal dipendente o comunque con riferimento alle funzioni istituzionali dell Azienda nel suo complesso. Il conflitto di interessi è valutato dall Amministrazione anche sentito il Responsabile dell articolazione organizzativa cui il dipendente è assegnato. Art. 7 Procedura di autorizzazione preventiva Per lo svolgimento degli incarichi previsti dall art.5, salvo diversa specifica previsione normativa deve essere richiesta all Azienda formale autorizzazione da parte dei soggetti pubblici o privati che intendono conferire l incarico ovvero direttamente dal dipendente, tenuto ad allegare la richiesta di incarico del soggetto conferente. Il dipendente deve in ogni caso compilare e consegnare alla UOC Gestione Risorse Umane il modulo allegato al presente regolamento (all. A) almeno 20 giorni prima dell inizio dell incarico, al fine di consentire la necessaria istruttoria della pratica. Tale modulo esplicita: 1. i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l incarico; 2. il soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico e relativo codice fiscale/partita IVA; 3. la dichiarazione da parte del soggetto richiedente dei contenuti dell incarico, il periodo e l impegno previsto in giorni/ore e l importo presunto del compenso; 4

4. il parere del Responsabile dell articolazione organizzativa cui il dipendente è assegnato, formulato previa verifica che l attività non interferisca con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali. Ai fini dell autorizzazione, l Azienda verifica l insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi (art. 53, comma 7, d.lgs. n.165/01). Non è consentita alcuna sanatoria successiva all avvio dell attività oggetto dell incarico, fatte salve particolari, motivate situazioni di natura eccezionale valutate di volta in volta dall Amministrazione. Come stabilito dall art. 53, comma 10, del d.lgs. n.165/01, l Azienda si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro 20 giorni dalla ricezione. Decorso il termine per provvedere, l autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. Il diniego deve comunque essere motivato. Ai sensi dell art. 53, comma 7, del d.lgs. n.165/01, il dipendente che svolge l attività in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al compenso dovuto per la stessa, fatte salve le eventuali più gravi conseguenze anche disciplinari previste dai contratti collettivi di lavoro e dalla vigente normativa. In caso di inosservanza dell obbligo di autorizzazione, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente effettuate deve essere versato, a cura dell erogante, o, in difetto dal percettore, nel conto dell entrata del bilancio dell ASL per essere destinato a incremento del fondo di produttività/risultato a seconda della specifica categoria contrattuale di appartenenza del dipendente, come disposto dall art. 53, comma 7, del d.lgs. n.165/01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% comunica l attività lavorativa che intende svolgere al solo fine di consentire all Amministrazione una valutazione in ordine ad eventuali profili di incompatibilità. I dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro non esclusivo richiedono l autorizzazione per le attività diverse dall esercizio in forma privata dell attività libero-professionale nello specifico ambito di competenza. Art.8 - Incarichi ed attività che necessitano di comunicazione preventiva Non sono soggetti ad autorizzazione, ma all obbligo di comunicazione preventiva: 1. gli incarichi gratuiti, ivi comprese le attività rese presso associazioni di volontariato, cooperative sociali, altri enti ed istituzioni senza scopo di lucro; 2. gli incarichi retribuiti previsti dall art. 53, comma 6, del d.lgs. n.165/2001: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; 5

c) partecipazione a convegni e seminari (se in qualità di docente o moderatore, si rinvia all art.5 del presente regolamento); d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica. A tal fine il dipendente interessato è tenuto ad informare l Azienda preventivamente e comunque almeno entro i 15 giorni precedenti l evento, fatte salve situazioni motivate, mediante la compilazione del modulo allegato al regolamento (all. B) da inviare all UOC Gestione Risorse Umane ai fini della verifica dell insussistenza di casi di incompatibilità nell interesse del buon andamento dell Amministrazione. In assenza di comunicazione di diniego espresso da parte dell Azienda entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la richiesta si intenderà accolta. Gli incarichi di cui al presente articolo devono in ogni caso essere svolti al di fuori dell orario di servizio, senza l utilizzo di attrezzature aziendali e comunque senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l attività prestata a favore dell Azienda. Art. 9 Compensi Il compenso per l attività prestata potrà essere erogato dal soggetto che ha fruito della prestazione direttamente al dipendente ovvero alla ASL previa emissione di fattura. Nel caso in cui il compenso concordato sia versato all Azienda, quest ultima provvederà ad attribuire al dipendente avente diritto il 95% del valore della prestazione al netto di tutti gli oneri di legge entro 60 giorni dall avvenuto introito. Nel caso di erogazione diretta al dipendente, il soggetto che ha eseguito il pagamento dovrà comunque darne tempestiva comunicazione alla ASL ai fini della compilazione dell anagrafe delle prestazioni. Art. 10 Sanzioni Fatte salve le sanzioni previste per i casi di incompatibilità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, è fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall Azienda di appartenenza. 6

L inosservanza di tale divieto determinerà l introito del compenso illegittimamente corrisposto nei bilanci dell Azienda di appartenenza ad incremento del fondo di produttività/risultato dell Area contrattuale di appartenenza del dipendente. Resta comunque ferma in capo all interessato la responsabilità disciplinare prevista e sanzionata dall art. 53, commi 8 e 9, del d.lgs. n.165/2001. Art. 11 Anagrafe degli incarichi L UOC Gestione Risorse Umane curerà gli adempimenti previsti in materia di anagrafe di cui all art. 53 del d.lgs. n.165/2001 contenente i dati utili a censire tutti gli incarichi, anche a titolo gratuito, conferiti ai dipendenti dell ASL, nonché gli eventuali compensi derivanti dallo svolgimento dei medesimi. 7