STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TREKKING ITALIA COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWONDO BUDRIO

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

S T A T U T O. notaio P.Di Simone Allegato "A" all'atto 32316/12237 Art. 1) E' costituita l'associazione "LIVIA - Onlus", organizzazione

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Statuto dell'associazione

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

AMICI DELLA LUCANIA STATUTO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO Associazione Regionale Veneti a Milano TITOLO I

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA CIRCOLO DI CULTURA FOTOGRAFICA PHOTOLIFE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO. Articolonove

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

Statuto dell Associazione Culturale Fatti d Arte

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

STATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ART. 1 - COSTITUZIONE E costituita l ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I. L Associazione, che non ha scopo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TREKKING ITALIA COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA Art. 1 - Trekking Italia, Associazione Amici del Trekking e della Natura, è una libera Associazione senza scopo di lucro, costituita nel 1988. Art. 2 - L'Associazione ha sede legale a Milano. Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere il trekking in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali. L'Associazione si propone, quindi, di educare a muoversi nella natura e nell'ambiente, a valutare e a valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice in cui risultino più immediati e spontanei i rapporti umani. L'Associazione persegue altresì lo scopo di mantenere rapporti pacifici con etnie differenti, rispettarne la cultura e le tradizioni ed approfondirne la conoscenza. L'Associazione persegue tali scopi mediante attività di promozione sociale, di cui si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: - la promozione dell'andar per sentieri, mediante l'organizzazione per i propri soci di escursioni in Italia e all'estero; - l'organizzazione di incontri esplicativi e di escursioni adatte ai giovani ed alunni delle scuole di ogni grado; - l'organizzazione di attività, incontri ed escursioni rivolti alle persone portatrici di handicap e diversamente atte; - l'educazione al trekking attraverso seminari, conferenze e proiezioni; - la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale; - la preparazione fisica e tecnica dei trekkers mediante attività guidate, corsi propedeutici e di orientamento; - la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e delle tradizioni popolari; - incontri, manifestazioni, momenti di aggregazione per tutti gli amici del trekking e della natura; - pubblicazione di una rivista, o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività dell'associazione, la cultura della natura e del trekking. Art. 4 - L'Associazione è laica e apartitica. Art. 5 - L'Associazione è costituita da soci riuniti in Sezioni Provinciali e Regionali. Sono organi centrali dell'associazione: l'assemblea Nazionale dei Delegati, il Consiglio Esecutivo Nazionale, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono organi delle Sezioni: l'assemblea dei Soci, il Consiglio ed il Coordinatore, come disciplinati dai Regolamenti delle Sezioni, adottati ai sensi dell'art.13 del presente Statuto. Art. 6 - La denominazione e lo stemma del sodalizio appartengono all'associazione. I SOCI Art. 7 - Possono divenire soci le persone fisiche, giuridiche e gli enti che condividano lo spirito e le finalità dell'associazione, che ne facciano richiesta scritta e che siano accettati. Enti e persone giuridiche si intenderanno rappresentati all'interno dell Associazione dal rispettivo Legale Rappresentante o da persona dallo stesso espressamente delegata. La domanda di ammissione comporta l'accettazione da parte dell'associato di tutte le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi dell'associazione. L'ammissione è subordinata al versamento della quota associativa.

L'eventuale rifiuto alla domanda di associazione deve essere motivato e comunicato per iscritto dalla Sezione di competenza. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 8 - I soci si distinguono in: - Soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche, che abbiano presentato domanda di ammissione presso una delle sezioni provinciali o regionali, siano state accettate ed abbiano versato la quota associativa nella misura prevista dal Consiglio Esecutivo Nazionale. - Soci sostenitori: sono soci sostenitori coloro che abbiano versato una quota associativa almeno doppia rispetto a quella normale. - Soci onorari: possono essere nominati soci onorari, su proposta di qualsiasi socio e con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per attività connesse alle finalità dell Associazione. Art. 9 - I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare alle assemblee della rispettiva sezione e a tutte le attività dell'associazione. A tutti i soci maggiorenni e a loro soltanto è riconosciuto il diritto di voto, secondo il principio di cui all art. 2532 c.c. e il diritto di assumere cariche sociali. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. L'appartenenza all Associazione implica l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti e tutte le norme emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti organi sociali. Art. 10 - La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, o per delibera assembleare, qualora ricorrano gravi motivi. Art. 11 - La quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Esecutivo Nazionale. Detta quota è disposta per anno solare, non è trasmissibile né rivalutabile. Con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale possono essere istituite quote sociali di diversa entità per particolari categorie di soci, quali: familiari di precedenti associati, fermi restando però, per tutti i soci i diritti di cui all art. 9. Art. 12 - Ad ogni associato viene rilasciata la tessera personale della Sezione di appartenenza. Ogni Sezione è tenuta ad inviare periodicamente l'elenco aggiornato degli associati presso la sede legale della Associazione per l'inserimento formale nell'albo Soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Esecutivo Nazionale. SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI Art. 13 - Con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, che ne ravvisi l'opportunità, possono essere istituite Sezioni provinciali e regionali, qualora ne facciano richiesta scritta almeno venti promotori, che siano o dichiarino di iscriversi come soci ordinari. Art. 14 - Le Sezioni perseguono le finalità dell'associazione, nel rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari e delle delibere assunte, ai sensi del presente Statuto dagli organi centrali dell Associazione. Le Sezioni, in particolare, sono tenute al rispetto delle direttive volte ad assicurare una collaborazione sinergica tra le stesse, e a far sì che l attività sociale sia condotta secondo uno stile unitario. Art. 15 - Ogni Sezione è retta da un proprio regolamento, secondo il modello allegato al presente Statuto, approvato dalla rispettiva assemblea, che è l'organo sovrano della Sezione e a cui partecipano i soci ad essa iscritti. Il suddetto regolamento e le sue eventuali modifiche non saranno esecutivi se non dopo la ratifica del Consiglio Esecutivo Nazionale. Ogni Sezione, riunita in assemblea, elegge in conformità del proprio regolamento il relativo Consiglio ed il proprio Coordinatore. Art. 16 - Nel caso di violazione delle norme Statutarie, regolamentari e delle delibere degli organi centrali da parte di una Sezione, spetta al Consiglio Esecutivo Nazionale prendere gli opportuni provvedimenti.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI Art. 17 - L'Assemblea Nazionale dei Delegati, brevemente indicata come Assemblea Nazionale, è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai rappresentanti di tutte le Sezioni provinciali e regionali, in ragione di un delegato ogni 70 soci o frazione, non inferiore a 20, eletti ogni due anni dall Assemblea della relativa Sezione. L'Assemblea Nazionale si riunisce presso la sede legale dell'associazione o in altro luogo stabilito dal Consiglio Esecutivo Nazionale. Art. 18 - L'Assemblea Nazionale è convocata a cura del Consiglio Esecutivo Nazionale mediante avviso contenente il luogo e la data della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno; detto avviso dovrà essere inviato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza, o 10 giorni prima in caso di urgenza, ai Coordinatori di tutte le Sezioni ed ai Delegati eletti dalle Assemblee Provinciali e Regionali. In mancanza di diversa indicazione l'assemblea Nazionale sarà regolarmente costituita in seconda convocazione dopo un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 19 - L'Assemblea Nazionale sarà convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, per l approvazione del rendiconto economico e finanziario; sarà inoltre convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Esecutivo Nazionale, su apposita delibera, lo ritengano opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Delegati, sempre che, in tal caso, siano indicati nella domanda gli argomenti da trattare. In tale ultimo caso se il Consiglio Esecutivo Nazionale non provvede, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale. Art. 20 - L'Assemblea Nazionale: - approva il rendiconto economico e finanziario; - elegge il Consiglio Esecutivo Nazionale, il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione ed il Collegio dei Revisori; - delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sui programmi di attività che le vengono proposti dal Consiglio Esecutivo Nazionale, e sugli altri oggetti sottoposti al suo esame da tale organo o, comunque, posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. Sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio dell ente, l'assemblea Nazionale delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere portate all'assemblea Nazionale dal Consiglio Esecutivo Nazionale per propria iniziativa, o da almeno un quinto dei Delegati, che ne abbiano sottoscritto la domanda e devono essere trasmesse, nel loro testo integrale, alle Sezioni, ai Coordinatori ed ai Delegati almeno trenta giorni prima dell'assemblea dei Delegati. Art. 21 - L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'associazione. In mancanza, l'assemblea elegge il proprio Presidente, anche per acclamazione. Il Presidente dell'assemblea Nazionale è eletto dai delegati su proposta del Consiglio Esecutivo, il Presidente dell'assemblea a sua volta designa tra i presenti il Segretario che redigerà il verbale ed, eventualmente, due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Segretario può essere eletto anche tra i non soci. Copia del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati dagli scrutatori, verrà esposta per quindici giorni presso la sede sociale e presso la sede di ogni Sezione.

IL CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE Art. 22 - Il Consiglio Esecutivo Nazionale, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di cinque sino ad un massimo di quindici componenti, eletti dall Assemblea Nazionale; i membri del Consiglio così eletti restano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere o del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale. La carica di Consigliere è gratuita. Art. 23 - Il Consiglio Esecutivo elegge nel proprio seno il Segretario ed il Tesoriere. Art. 24 - Il Consiglio si riunisce di norma ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque due volte all'anno. Art. 25 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare: - fissa le direttive e le modalità per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; - procede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla sua presentazione all'assemblea Nazionale; - stabilisce l'importo delle quote associative annuali; - decide sugli investimenti patrimoniali; - redige il regolamento per il funzionamento dell Associazione e delle sezioni e ratifica le modifiche al sud-detto regolamento eventualmente apportate dalle Sezioni; - coordina l'attività dell Associazione con quella delle sezioni anche attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'art. 16. Art. 26 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo Nazionale occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. IL PRESIDENTE Art. 27 - Il Presidente viene eletto dall Assemblea Nazionale, contestualmente al Consiglio Esecutivo Nazionale, e rimane in carica due anni. Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la firma sociale, convoca l'assemblea Nazionale ed il Consiglio Esecutivo Nazionale, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Esecutivo Nazionale, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. IL VICE PRESIDENTE Art. 28 - Il Vice Presidente viene eletto dall Assemblea Nazionale, contestualmente al Consiglio Esecutivo Nazionale e sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 29 - La gestione dell Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall Assemblea Nazionale. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente e resta in carica due anni. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della

contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 30 - Il Patrimonio è costituito: - dai beni mobili od immobili che a qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà sociale; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite: - dalle quote sociali; - dai contributi straordinari versati dai soci e da eventuali elargizioni di terzi; - dal ricavato dall'organizzazione di iniziative e manifestazioni - dai contributi da parte di Enti o dello Stato. E vietata durante la vita dell Associazione la distribuzione anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. In particolare gli eventuali avanzi di gestione verranno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali previste dallo Statuto, così come previsto all Art. 3 della Legge 383/2000. In caso di scioglimento dell Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, con delibera dell Assemblea Nazionale dei Delegati ai sensi dell art. 20 del presente Statuto, sentito l organismo di controllo che verrà istituito ai sensi dell art. 3 comma 190 della L. 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 31 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, premesso che l'assemblea Nazionale può emendarlo ed integrarlo, si richiamano le norme di legge. LE CONTROVERSIE Art. 33 - Le controversie relative alla vita dell Associazione che dovessero insorgere fra i soci, o fra i soci ed organi dell Associazione, non potranno venire deferite all Autorità Giudiziaria se non prima venga esperito un tentativo di conciliazione da effettuarsi dall organo competente entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso. Organi competenti ad esperire il tentativo sono: il Presidente e l Esecutivo Nazionale.