STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 'STRADA DEL VINO CERASUOLO DI VITTORIA DAL BAROCCO AL LIBERTY'



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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 'STRADA DEL VINO CERASUOLO DI VITTORIA DAL BAROCCO AL LIBERTY' Art. 1 - Costituzione 1. Ai sensi della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2 agosto 2002 e del D.A. del 15/01/2003 avente per oggetto Disciplina delle strade del vino in Sicilia che fanno parte integrante del presente statuto, è costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro, denominata STRADA DEL VINO CERASUOLO DI VITTORIA DAL BAROCCO AL LIBERTY con sede legale ed amministrativa C/o la Camera di Commercio di Ragusa P.zza Libertà, e con uffici o delegazioni in Italia e all estero qualora ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 2. La durata dell'associazione è stabilita fino al 2050. L Assemblea dei soci può, con propria deliberazione, disporre la proroga o lo scioglimento anticipato dell Associazione. Art. 2 - Delimitazione territoriale della Strada La STRADA DEL VINO CERASUOLO DI VITTORIA DAL BAROCCO AL LIBERTY si snoda attraverso percorsi principali e sub percorsi lungo tutto il territorio previsto dal disciplinare di produzione del cerasuolo approvato in data 29 maggio 1973 e modificato in data 6 novembre 1991 nonché delle aree di produzione di vini ad indicazione geografica tipica (IGT) limitatamente alla Provincia di Ragusa e ricadente nelle province di Ragusa, Catania e Caltanisetta, stante la diffusa presenza di risorse enogastronomiche tipiche, di prodotti agroalimentari ed artigianali della tradizione locale, di particolari valenze storiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali. Art. 3 - Scopi L Associazione STRADA DEL VINO CERASUOLO DI VITTORIA:DAL BAROCCO AL LIBERTY si prefigge i seguenti scopi: 3.1 valorizzare e promuovere il territorio a vocazione vitivinicola ed agricola, le attività agroalimentari, la produzione delle specialità enogastronomiche, i prodotti tipici della tradizione artigianale; 3.2 incentivare lo sviluppo economico mediante una offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi; 3.3 valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada ; 3.4 definire, nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il regolamento di gestione della Strada, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate, con riferimento al disciplinare tipo previsto dalla legge. 3.5 promuovere lo sviluppo della formazione e dell aggiornamento professionale dei soci in merito agli aspetti inerenti la gestione della Strada ;

3.6 garantire agli associati l informazione tempestiva in ordine agli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l esercizio della specifica attività ed occorrenti per l adeguamento degli standard di qualità; 3.7 esercitare un azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive a quanto previsto nel disciplinare; 3.8 svolgere un attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali; 3.9 diffondere l immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di punti di informazione, azioni di promozione e commercializzazione ed attività di rappresentanza nell ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche, pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada ; 3.10 rappresentare in giudizio gli interessi della Associazione tutelandone il logo ed il nome in ogni sede. Art. 4 - Soci Possono essere ammessi a fare parte dell Associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti della L.R. n.5/2002 inclusi nelle seguenti categorie: 4.1 aziende di produttori vitivinicoli, cantine e case vinicole; 4.2 aziende agricole con produzioni di prodotti tipici della zona di cui all art.13 del D.L. 15/01/03; 4.3 aziende di produzione di prodotti alimentari tipici della zona di cui all art.13 del D.L.15/01/03; 4.4 botteghe di artigiani dediti alle lavorazioni appartenenti alla tradizione provinciale; 4.5 aziende agrituristiche che rispondono alla definizione di cui alla L.R. n.25 e successive modifiche del 09/06/94; 4.6 esercizi con sede fissa autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, enoteche e/o botteghe del vino; 4.7 negozi di prodotti enogastronomici e alimentari tipici; 4.8 imprese della ricettività turistica; 4.9 imprese di servizio al turismo (tour operator e agenzie di viaggi operanti nel settore dell incoming); 4.10 Camera di Commercio di Ragusa; 4.11 Comuni interessati alla strada; 4.12 Consorzi di Tutela dei prodotti tipici ; 4.13 Provincia Regionale di Ragusa; 4.14 AAPIT della provincia di Ragusa; 4.15 altri soggetti individuati dall Assemblea per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali della Associazione. 4.16 Associazioni di categoria riconosciute dal CNEL; Requisito indispensabile dell aspirante socio per essere ammesso a far parte dell associazione, oltre a quanto stabilito nel Regolamento della Strada, è la presenza costante sull area definita dall art. 2,con strutture produttive in proprietà o in possesso.

Ai fini ed agli effetti previsti dal presente Statuto, i Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci ordinari, Soci onorari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l atto costitutivo dell'associazione e danno vita al Comitato promotore di cui alla L. R. n 5 del 2 agosto 2002 art. 2 comma 1. I Soci ordinari sono coloro che, a richiesta, vengono ammessi con deliberazione del Comitato di Gestione previsto dall art.3 L.R.2 agosto 2002 n 5. I Soci onorari sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall Assemblea per particolari meriti acquisiti nell ambito di azione e di ricerca sociale, economica e culturale dell Associazione. Essi non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali. In ogni caso devono far parte dell'associazione almeno un terzo delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Nel corso della vita dell Associazione la percentuale di partecipazione delle aziende vitivinicole di cui sopra non può scendere al di sotto del detto quorum. Il presidente è scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole. Art. 5 - Ammissione Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere: 5.1 i dati idonei ad identificare l azienda ed il suo legale rappresentante nei riguardi dell Associazione; 5.2 la descrizione delle proprie peculiarità di prodotto e/o di processo; 5.3 la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e del Regolamento; 5.4 la sottoscrizione del relativo standard di qualità; 5.5 l impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni consecutivi decorrenti da quello di iscrizione. 5.6 l impegno del socio privato imprenditore a non aderire ad altre strade del vino. Il Comitato di gestione, di cui all art. 3, comma 1, della L.R.2 agosto 2002, n. 5, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all accoglimento della domanda e alla iscrizione come socio ordinario, informandone il richiedente entro 45 giorni dal ricevimento della relativa domanda, e riferendone in merito alla assemblea nelle prima riunione utile. L acquisita qualità di socio si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art.8. Art. 6 - Quote sociali. Contributi Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci onorari ai quali nulla è richiesto, si impegnano a versare : 6.1 una quota fissa di ammissione iniziale, diversificata per categoria di appartenenza;

6.2 una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dall Associazione con esclusione delle Associazioni di Categoria. Per gli Enti Pubblici la quota annuale non potrà essere superiore al doppio della quota di ammissione. L entità delle quote del precedente comma è determinata annualmente dall Assemblea dei Soci su proposta del Comitato di Gestione. Le modalità di pagamento delle quote di cui ai punti 6.1 e 6.2 sono inserite nel Regolamento dell Associazione. Il Comitato di gestione ha facoltà di proporre all Assemblea, che delibererà in merito, il versamento di contributi straordinari qualora ne sia ravvisata la necessità per il raggiungimento degli scopi sociali. L Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali. Le quote di cui ai punti 6.1 e 6.2 non sono rimborsabili neppure parzialmente. Art. 7 - Obblighi del socio Il socio si impegna a: 7.1 osservare pienamente le norme statuarie e regolamentari, promuovere ed agevolare le finalità sociali della Associazione; 7.2 permettere agli incaricati dagli organi esecutivi dell Associazione, di accedere direttamente o insieme ad esperti, ai locali del socio destinati ad attività rientranti negli ambiti della Strada al fine di consentire la verifica e l accertamento del rispetto degli standard qualificativi sottoscritti; 7.3 accettare che gli incaricati dagli organi esecutivi dell Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio, come prescritto dalle disposizioni statuarie o regolamentari dell Associazione. Le attività di cui ai punti 7.2 e 7.3 del precedente comma sono espletate nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza. Art. 8 - Perdita della qualità di socio La qualità di socio dell Associazione viene meno: 8.1 per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica); 8.2 per vendita della proprietà o per cessazione dell attività; 8.3 per recesso volontario del socio. Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con 6 mesi di anticipo sulla data di scadenza di adesione sottoscritta; 8.4 per espulsione motivata da morosità biennale fermo restando il rispetto degli obblighi finanziari pregressi nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave accertata( in particolare per quanto riguarda il rispetto del disciplinare e degli standard minimi di qualità, l accettazione dei controlli), da comportamenti non conformi alle disposizioni statutarie e

regolamentari dell Associazione, fermo restando il rispetto degli obblighi finanziari assunti. In nessun caso è prevista la restituzione delle quote di cui all art. 6, punti 6.1 e 6.2 e dell eventuale contributo straordinario di cui al comma 4 del medesimo articolo. Art. 9 - Successione per decesso o cambio di proprietà Nel caso di decesso dell associato o cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di 90 giorni. La domanda costituisce documento valido per instaurare un nuovo rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato. Il Comitato di gestione deve accertare nel nuovo socio il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il nuovo socio non è tenuto a versare la quota di ammissione iniziale. Art. 10 - Sanzioni Il socio che non adempia gli impegni assunti nei confronti dell Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Disciplinare, o che comunque provochi un danno all interesse ed all immagine della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza: 10.1 richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l applicazione delle sanzioni più gravi; 10.2 sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi della Strada, fermo restando l obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze; 10.3 esclusione dalla associazione e dalla Strada Il Comitato di gestione, accertata una mancanza del socio deve contestarla a quest ultimo in modo preciso ed dettagliato comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni dall accertamento. Avverso tale decisione il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro i successivi 30 giorni, presentando le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico, in modo preciso e dettagliato, in forma scritta con lettera raccomandata. Il Collegio dei Probiviri è tenuto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del ricorso, a confermare, rettificare o annullare il provvedimento sanzionatorio preso dal Comitato di Gestione. Il ricorso da parte del Socio sospende la sanzione, salvo deliberazione in contrario del Collegio dei probiviri per gravi e giustificati motivi. Art. 11 - Organi dell Associazione Sono organi dell Associazione: 11.1 l Assemblea; 11.2 il Comitato di Gestione; 11.3 il Presidente; 11.4 il Collegio dei Revisori dei Conti;

11.5 il Collegio dei Probiviri Art. 12 - L Assemblea dei soci L Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci o legali rappresentanti o loro incaricati con procura scritta, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all art. 6, rappresenta ed impegna la totalità di questi. Le deliberazioni prese dall Assemblea regolarmente costituita ed approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. L assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l anno entro il mese di aprile, ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Comitato di Gestione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare l Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono fatte dal Presidente con l invito scritto ai singoli soci, da inviarsi almeno 8 giorni prima della seduta. L invito dovrà contenere le indicazioni relative al luogo e all orario di svolgimento dell Assemblea, oltre che specificare l ordine del giorno dei lavori. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio può disporre di una sola delega. I componenti del Comitato di gestione non possono ricevere deleghe da altri soci. Prima di iniziare i lavori l Assemblea elegge il Presidente, il Segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l indicazione dei soci presenti o deleganti. Sono compiti istituzionali dell Assemblea ordinaria, non trasferibili: 12.1 la discussione ed approvazione del bilancio annuale (consuntivo e preventivo) corredato dalle relazioni di presentazione del Comitato di gestione e dell organo di revisione di conti; 12.2 la determinazione del numero dei componenti del Comitato di gestione; 12.3 la nomina, mediante elezione, dei membri del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; 12.4 la designazione dei soci onorari; 12.5 l approvazione del Regolamento della Associazione con la definizione degli standards minimi di qualità, per le diverse categorie di appartenenza delle aziende e delle imprese aderenti, oltre che eventuali modifiche dello stesso; 12.6 la determinazione delle quote sociali di cui all art. 6, comma 1, p. 6.1 e 6.2, oltre che l ammontare dell eventuale contributo straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo. 12.7 Ratifica dei rappresentanti dei comuni e delle aziende designati in base all art.13.

In prima convocazione le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione risulta approvata la deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o per delega. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega. Sono compiti istituzionali dell Assemblea straordinaria, non trasferibili: 12.8 la modifica dello Statuto; 12.9 lo scioglimento anticipato dell Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. All atto di scioglimento dell Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo, nel rispetto di legge. In prima convocazione le deliberazioni dell Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, di persona o per delega, di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci più uno. La deliberazione di scioglimento anticipato della Associazione deve riportare anche il voto favorevole di almeno la metà dei soci fondatori ancora presenti nell Associazione. Le votazioni avvengono di norma in modo palese, con modalità segreta su specifica richiesta della maggioranza dell Assemblea nel caso di nomina di persone. Art. 13 - Comitato di Gestione Il Comitato di Gestione è formato, in prima istanza, da 15 componenti fermo restando che il numero può essere variato dall Assemblea ordinaria dei Soci. In ogni caso un rappresentante spetta di diritto a: 13.1 Provincia Regionale di Ragusa; 13.2 Camera di Commercio di Ragusa; 13.3 Azienda per la Promozione Turistica di Ragusa; 13.4 Consorzio tutela vino Cerasuolo di Vittoria ; 13.5 Il Comune di Vittoria dove ha sede operativa la strada; 13.6 Un designato dai Comuni dell area classica di produzione del vino Cerasuolo; 13.7 Un designato dai Comuni dell area del Barocco della provincia di Ragusa. Numero sei (6) rappresentanti spettano alle cantine vitivinicole. Gli altri componenti sono designati dai soci delle diverse categorie economiche individuate nell art.4, con l intento di assicurare, nel limite del possibile, la loro rappresentanza. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggiore numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità di appartenenza alla Strada, e a parità anche di quest ultima il socio con maggiore età. I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni, e sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo.

Il Comitato di Gestione provvede alla nomina di un Segretario scelto tra i propri membri, o tra i soci, o esterno all Associazione. Il Segretario provvede, tra l altro, alla redazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Comitato di Gestione è investito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza sia ordinaria che straordinaria, nei limiti fissati dall Assemblea, e in particolare: 13.a elegge fra i rappresentanti di una cantina il Presidente ed il Vice Presidente; il presidente deve essere scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole iscritte al 'Consorzio di tutela del Cerasuolo di Vittoria'. 13.b redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull andamento della gestione; 13.c delibera sull ammissione di nuovi soci; 13.d delibera sull esclusione dei soci; 13.e propone all Assemblea il regolamento interno; 13.f nomina il Direttore, su proposta dei soci delle categorie, fissandone i compensi e ponendolo sotto la responsabilità del Presidente; 13.g delibera ogni altro atto di amministrazione. Il comitato si riunisce di norma ogni quattro mesi, su convocazione scritta del Presidente inviata a domicilio almeno sette giorni prima della seduta e contenente l ordine del giorno, e ogni qualvolta lo faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica o il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di convocazione di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni. Nelle sedute del Comitato di Gestione ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nei registri dei verbali. L assenza non motivata di un membro a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione comporta l immediata ed automatica decadenza dello stesso e la nomina di un sostituto scelto dal Presidente nella categoria di appartenenza dell escluso. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più membri del Comitato, questi saranno sostituiti, laddove possibile, per cooptazione di soci, tenuto conto del criterio della rappresentatività delle categorie. Questi resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che dovrà provvedere alla sostituzione o alla ratifica della nomina. Il Comitato predispone il Regolamento per il funzionamento dell Associazione e la gestione della Strada da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Nello svolgimento della propria attività l Associazione può avvalersi dell opera di personale assunto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, o con il ricorso ad incarichi, collaborazioni, consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di Gestione.

Art. 14 - Il Presidente Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Comitato di gestione fra i rappresentanti delle cantine. Il presidente deve essere scelto tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione e la Strada nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea e del Comitato di Gestione, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato stesso, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima seduta. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente con gli stessi poteri. Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Per lo svolgimento delle prescritte funzioni di controllo amministrativo, l Assemblea procede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 membri, di cui un Presidente, nominati dall Assemblea tra esperti esterni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il collegio svolge le funzioni di controllo contabileamministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno ogni tre mesi, stendendo il verbale della riunione. I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione. Art. 16 - Collegio dei Probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall Assessorato regionale per l'agricoltura e Foreste della Regione Sicilia. Al Collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con l Associazione o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Comitato di gestione. Il collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Art. 17 - Patrimonio ed esercizio sociale L Associazione STRADA DEL VINO CERASUOLO DI VITTORIA DAL BAROCCO AL LIBERTY è una associazione privata senza scopo di lucro, il cui patrimonio è costituito: 17.1 dalle quote di ammissione iniziali di cui all art. 6, comma 1, punto 6.1 del presente Statuto. Le quote sono nominative ed è fatto obbligo di intrasmissibilità della quota degli associati per atto tra vivi e di divieto di rivalutazione della stessa. Le quote fisse annuali di cui al punto 6.2 del medesimo articolo e le sovvenzioni pubbliche e private sono esclusivamente versate per il conseguimento dell oggetto sociale; 17.2 da un eventuale fondo di promozioni future. L esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato di gestione è tenuto alla redazione del bilancio, compilato con criteri di oculata prudenza. Le risultanze devono essere consegnate

all organo di Revisione dei Conti almeno venti giorni prima della data fissata per l Assemblea. Il bilancio deve essere approvato dall Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno, e deve essere accompagnato dalle relazioni del Comitato di gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio consta di due parti: 17.3 dello stato patrimoniale e rendiconto finanziario; 17.4 del rendiconto economico. Lo stato patrimoniale e rendiconto finanziario deve essere redatto in conformità alle norme del Codice Civile. Il conto economico deve esporre tutti i costi e i ricavi imputati all esercizio ed indicare l eventuale avanzo o disavanzo. L eventuale avanzo di gestione sarà destinato ad un fondo di promozioni future per il raggiungimento dell oggetto sociale. E quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell Associazione, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, fatte salve le disposizioni di legge in materia. In caso di scioglimento dell Associazione è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblica utilità, salvo le eccezioni di legge in materia. Art. 18 - Tenuta dei libri Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell Assemblea, del Comitato di gestione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei probiviri, nonché il Libro dei Soci dell Associazione. I libri dell Associazione sono consultabili da parte di qualunque socio ne faccia motivata richiesta scritta; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente. Art. 19 - Rinvio al Codice Civile Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio e riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni volontarie senza scopo di lucro.