Premessa... 3 Chi ne puo usufruire... 3 Quali corsi sono ammessi... 3 Agevolazione lavorative: lavori a turnazione... 3 Permessi retribuiti... 4 Permessi non retribuiti... 4 Casi particolari... 4 Trattamento economico per titoli conseguiti post assunzione... 5 DISCLAIMER Questo documento nasce come una guida di supporto ed aiuto ai lavoratori per conoscere e comprendere i propri diritti. Nonostante la cura nella ricerca delle informazioni e nella selezione delle notizie pubblicate, non è possibile garantire che le stesse siano sempre attualizzate e/o valide, parzialmente o totalmente. A prescindere da quanto illustrato in queste pagine, occorre sempre prendere visione delle condizioni generali tempo per tempo vigenti. 2
Il lavoratore studente ha diritto ad alcuni giorni di permesso durante l anno: ecco a chi spettano e le informazioni su durata e diritti. Tra i diritti dei lavoratori c è quello di potersi assentare nei giorni necessari per sostenere esami o per prendere parte a corsi di formazione. Questi infatti possono richiedere il permesso studio, il diritto garantito dall articolo 10 della legge 300/1970 che ne disciplina i caratteri generali; per le modalità di esecuzione, però, il lavoratore deve fare riferimento al proprio contratto nazionale del lavoro (Art. 61) ed eventualmente, il contratto integrativo di secondo livello, nel quale sono indicate le ore di permesso che si possono richiedere durante l anno e le istruzioni per la richiesta. Il diritto di usufruire dei permessi di studio è concesso a tutta la categoria dei lavoratori studenti. Viene considerato lavoratore studente chi è iscritto e frequenta corsi, con frequenza regolare, in istituti di istruzione primaria e secondaria. Viene considerato lavoratore studente anche chi frequenta dei corsi professionali, sia presso enti statali che paritari, che siano autorizzati al rilascio di titoli di studio legali. Nel caso in cui si rientrasse in una di queste categorie si potranno richiedere dei permessi di studio per assentarsi dal lavoro. Possono usufruire del permesso studio anche i lavoratori che per svariati motivi sono andati fuori corso. Non tutte le tipologie di contratto però permettono di fare richiesta per questi permessi di studio. Le tipologie di contratto per le quali è previsto il permesso studio sono solo: contratti a tempo indeterminato full time; contratti a tempo indeterminato part time. Non possono usufruire del permesso studio i lavoratori a tempo determinato, coloro che hanno un contratto a progetto o che lavorano con Partita Iva. In questi casi infatti il lavoro ha un giorno di fine e non possono essere rilasciati permessi di studio quando il lavoratore non ha una situazione contrattuale stabile. I permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi che si svolgano in concomitanza con l orario di lavoro. Dunque per richiedere e ottenere questi permessi di studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso durante l orario lavorativo. Non si possono in alcun modo chiedere permessi di studio per: corsi a frequenza serale, in caso l orario di lavoro non coincida con l orario di svolgimento del corso; corsi telematici, poiché non hanno un orario di frequenza obbligatorio e soprattutto non comportano uno spostamento. Non è quindi possibile richiedere dei permessi di questo tipo per le ore di studio necessarie alla preparazione di un esame. Come detto, a stabilire quante ore vengono concesse col permesso di studio sono i singoli contratti collettivi nazionali (CCNL). Ogni contratto ha infatti delle specifiche clausole che regolano questo punto. La normativa stabilisce però che l ammontare massimo di ore per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali, concesse al 3% dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio. Solo nel caso in cui il lavoratore debba conseguire un titolo in una scuola dell obbligo allora il permesso di studio può salire fino a 250 ore annuali. Se un corso professionale quindi dovesse durare 300 ore ripartite su due anni solari, allora si può provvedere a concedere 300 ore di permesso e si potranno richiedere i permessi per i due anni del percorso. In attuazione di quanto previsto dall art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori/lavoratrici studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di 3
lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente contratto. Inoltre non sono tenuti allo svolgimento del lavoro straordinario né a coprire turni nei giorni festivi e di riposo. Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti: per le giornate in cui devono sostenere prove di esame (compreso anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora, per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza, frequentino corsi di studio in località diversa. E necessario presentare attestato di partecipazione all esame da consegnare all Azienda. Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame. Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla cinque giorni di anticipo. In occasione dell esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi. Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali con esclusione di quelle a carattere artistico oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni più due di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta per il numero di anni più uno di corso legale di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale. È inoltre in facoltà dei lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma di ottenere una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla trenta giorni di anticipo. I permessi retribuiti e non retribuiti possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa unità produttiva l azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze per motivi di studio pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa categoria stabilmente addetti all unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, 4
ai lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio. Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di 133,51. Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di: 136,35 al conseguimento della laurea; 85,22 al conseguimento della laurea magistrale. 5