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R E G O L A M E N T O Tutti coloro che montano a cavallo presso il Centro Equestre Merano (di seguito nominato C.E.M.) e che lo frequentano devono conoscere il presente Regolamento, accettarlo ed osservarlo. A tale scopo verrà esposto al Centro ed inserito nel sito. Le presenti norme non sono intese come limitazione dell impiego del cavallo presso il centro equestre, ma vogliono stabilire delle regole di comportamento affinché l attività sportiva e ricreativa si svolga nel modo più rispettoso degli impianti, delle attrezzature, dei cavalli e delle persone. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Il C.E.M. svolge attività di scuola di equitazione, pensione per cavalli privati del Centro, o in uso al Centro, organizzazione di eventi sportivi. Il presente Regolamento è vincolante per soci del C.E.M., il Consiglio Direttivo potrà emanare ulteriori norme purchè non in contrasto con il presente Regolamento, da ratificarsi alla prima assemblea utile. I frequentatori del C.E.M. che montino o meno a cavallo devono essere soci del Centro stesso. Tutti i soci devono collaborare affinché si instauri un clima di cordiale amicizia, tutti sono esortati al reciproco saluto come segno di rispetto e cortesia. I soci proprietari di cavalli scuderizzati negli impianti del C.E.M. sono obbligati a pagare la quota sociale entro il 15 gennaio di ogni anno. Con il personale che si occupa della scuderia, dei cavalli, delle attrezzature, degli impianti, devono essere usati modi rispettosi ed educati tali da evitare ogni forma di risentimento. Ogni reclamo, osservazione o altro deve essere fatto al Presidente od ad un componente del Consiglio Direttivo, che ne riferirà al Presidente e che ne assumerà le relative decisioni. Se del caso unitamente al Consiglio Direttivo. Il C.E.M. mette a disposizione dei frequentatori un Istruttore F.I.S.E. i cui orari e costi saranno definiti dal Consiglio Direttivo. In casi particolari per i soci che richiedessero un diverso Istruttore, potranno essere concesse deroghe dal Presidente. Si raccomanda di non introdurre presso il C.E.M. amici, bambini e animali che possano, con il loro comportamento, impaurire i cavalli. I proprietari sono responsabili dei danni che i loro animali possono provocare anche indirettamente. I cavalli alla corda possono essere mossi nell apposito tondino. Per i Principianti, le prime nozioni saranno tenute alla longhina dall Istruttore o da persona preposta; la durata della lezione alla longhina è di 30 minuti circa. Art. 10 I Cavalieri ed Amazzoni che intendono partecipare ai concorsi ippici devono rivolgersi alla segreteria dell istruttore che si adopererà a predisporre quanto sarà necessario per le iscrizioni alle gare ed al trasporto cavalli. Il Presidente del C.E.M.. Art. 11 Non devono essere dimenticati oggetti da toeletta, di vestiario, di finimenti, bardature etc, nei luoghi comuni dell impianto equestre. Art. 12 E richiesto a tutti l utilizzo di un abbigliamento consono alla pratica equestre, ed è obbligatorio l uso del Cap a tutti gli juniores. Art. 13 Al fine di un sempre miglior andamento delle attività equestri e di un miglioramento dell ambiente, il Consiglio Direttivo del C.E.M. si riserva di emanare nuovi articoli a carattere transitorio o definitivo, quest ultimi da ratificare alla prima Assembla utile. Art. 14 Le sanzioni alle infrazioni del presente regolamento, raccolte tutte le informazioni anche dal diretto interessato, verranno stabilite inappellabilmente dal Consiglio Direttivo del

C.E.M. secondo la gravità ed andranno dal richiamo in forma privata all allontanamento della persona ed eventuale cavallo, sempre che l atto non ricada nella competenza dell autorità giudiziaria e comunque nel pieno rispetto delle norme specifiche previste dallo statuto. Art.15 Il C.E.M. non potrà essere chiamato responsabile per eventuali danni comunque derivati ai frequentatori sia all interno che all esterno degli impianti del Centro in conseguenza della attività sportiva da essi svolta. Art.16 Il singolo frequentatore è personalmente responsabile per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento dell attività sportiva ed è tenuto a sollevare il C.E.M. da ogni domanda di risarcimento da parte di terzi. Art. 17 Chi fa montare qualcuno a cavallo sa che le possibilità di farsi male aumentano e si assumerà ogni responsabilità ed onere per danni a persone e a cose imputabili a questo fatto. Art. 18 Negli orari di scuderia e fuori dagli orari delle lezioni è consentito montare ai soli soci senior. Art. 19 I cavalieri che entrano in maneggio o nei campi ostacoli, o ne escano, devono chiedere permesso e salutare i presenti, non solo per rispetto e consuetudine, ma anche per non spaventare i cavalli presenti. Art. 20 In sella devono essere scrupolosamente osservati gli ordini del Direttore delle riprese, sia esso Istruttore o frequentatore anziano o delegato del Presidente, particolarmente nel caso in cui vi siano più cavalli; durante la ripresa deve essere osservato il silenzio. Art. 21 I cavalieri e le amazzoni dovranno entrare in maneggio all orario stabilito. Le variazioni ed aggiornamenti degli orari delle riprese, dell uso del maneggio e del campo ostacoli, saranno tempestivamente esposti. Art. 22 A ripresa iniziata nessun cavaliere ed amazzone può entrare ed uscire dal maneggio. In deroga a questa norma, quando in maneggio non ci siano più di tre cavalli, un cavaliere può entrare ed uscire dopo aver chiesto il permesso al direttore della ripresa e dopo che questi abbia acconsentito e messo la ripresa al passo. Art. 23 Le riprese e l addestramento dei cavalli presuppongono un lavoro progressivo di passo e di trotto per un periodo non inferiore a 20 minuti. Art. 24 La durata delle riprese è fissata in 50 minuti. Art. 25 E assolutamente vietato a chiunque si trovi in tribuna od ai margini del campo ostacoli rivolgere osservazioni, incoraggiamenti e consigli a chi monta in ripresa di un Istruttore o direttore. Art. 26 I Cani sono ben accetti purché siano ben educati. I proprietari sono direttamente responsabili dei propri cani. Qualora il cane sporcasse all interno delle scuderie o all esterno nelle zone di transito pedonale (parcheggio compreso), il proprietario e tenuto a pulire. Durante le lezioni i cani non vanno lasciati incustoditi. Qualsiasi danno arrecato dal cane a cose, persone od altri cani deve essere risarcito dal proprietario Art. 27 Non è mai consentito tagliare la strada agli altri; incontrandosi ad andature diverse il cavaliere con andatura superiore ha diritto alla pista, incontrandosi alle stesse andature tenere la destra. Art. 28 Se un cavaliere desidera saltare degli ostacoli deve chiamare l ostacolo che vuol saltare ad alta voce, salterà solamente quando sarà ben sicuro che la sua intenzione sia stata ben capita dagli altri. Art. 29 Non fermarsi mai sulla pista.

Art. 30 Se un cavaliere necessita di punire in cavallo, deve farlo in modo da non disturbare gli altri; non è permesso maltrattare in alcun modo i cavalli, né sbarrarli. Art. 31 E obbligatorio mantenere la propria selleria pulita ed in ordine Art. 32 Si prega di non lasciare oggetti personali negli spazi comuni (spogliatoi, club house ) e di riporli accuratamente negli armadietti o sellerie a disposizione di ogni socio. I box doccia sono da usare solo per il lavaggio dei cavalli. Non lasciare in giro saponi, bottiglie vuote, altro Art. 33 Se durante le lezioni si è stanchi e ci si vuole fermare, si deve chiedere il permesso. Art. 34 Terminata la lezione si passeggiano i cavalli a redini lunghe per far rientrare il fiato e si asciughi il sudore. Art. 35 Quando si smonta si tirano su le staffe e si allineano al sottopancia. Art. 36 Si leva la sella e la testiera mettendo la capezza da scuderia. Si devono pulire i piedi. Art. 37 Portando il cavallo in scuderia, ricordarsi sempre di precederlo nel box, fare una volta, terminando poi vicino alla porta. Si dovrà poi togliere la capezza. Art. 38 La sella e la testiera (imboccatura pulita) si portano in selleria o si depongono nel proprio armadio. Regolamento aggiuntivo per soci con cavalli a pensione Art.1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Il proprietario di un cavallo a pensione presso il C.E.M. ha preventivamente preso visione e trovato di gradimento il box nel quale viene alloggiato il proprio cavallo. Il prezzo della pensione comprende: il box, la pulizia dello stesso una volta al giorno con aggiunta di materiale per la lettiera (truciolo), il mantenimento del cavallo con fieno, mangime o succedanei (orzo, avena, granoturco etc), abbeverate semplici. Il pagamento della quota mensile dovrà essere effettuata i primi giorni di ogni mese e comunque valuta non oltre il 10. Il proprietario che decide di portare altrove il suo cavallo, anche se per brevi periodi, dovrà comunicare al C.E.M. la sua decisione 30 giorni prima. In alternativa dovrà provvedere al pagamento della quota di un mese. Il proprietario di un cavallo può disporre liberamente del proprio cavallo durante le ore di apertura degli impianti equestri, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento del C.E.M. Non è consentito salire o scendere da cavallo nei corridoi delle scuderie. Il proprietario di ogni cavallo a pensione presso il C.E.M. sa che l impianto equestre rimane spesso incustodito, pertanto ogni oggetto e animale che verrà lasciato non potrà essere dal C.E.M risarcito. Il C.E.M. non potrà essere citato per danni ne diretti ne indiretti (eventualmente effettuati a causa della fuga del cavallo). Il C.E.M. non risponderà per eventuali furti o danneggiamento di oggetti ne della morte o infortunio del cavallo. Il proprietario del cavallo solleva il C.E.M. dagli infortuni del proprio animale che potrebbero essere causati da oggetti e strutture (compreso le anomalie del terreno) situati nel perimetro del C.E.M. I proprietari di cavalli riottosi e difficili o che comunque non siano in grado di sopportare un lavoro di insieme, devono evitare di partecipare alle riprese. I cavalli che calciano devono portare il fiocchetto rosso sulla coda.

Art. 9 Il proprietario quando monta il proprio cavallo od il socio quando monta cavalli del Centro, non alle dipendenze dell Istruttore, è responsabile di tutti i danni che il cavallo possa arrecare; le spese per i danni alle attrezzature saranno conteggiati a fine mese. Art. 10 Il proprietario può far montare il proprio cavallo da un ospite per non più di tre volte e per breve tempo, successivamente l ospite è tenuto a farsi socio. Art. 11 E obbligatorio che i proprietari di cavalli abbiano una polizza assicurativa personale a copertura delle proprie responsabilità. Art. 12 La pulizia dei cavalli va effettuata nei singoli box, eccezionalmente può essere fatta nel corridoio qualora ciò non impedisca il transito dei cavalli e/o cavalieri, dopo aver completato la pulizia del cavallo (sia in uscita che al rientro) bisogna pulire il corridoio e lasciarlo sgombero da qualsiasi oggetto. Il lavaggio si può effettuare solo nello spazio dedicato ed in alcun caso (anche se per piccoli lavaggi) nelle scuderie o nei pressi delle porte di accesso. Art. 13 L addestramento dei cavalli particolarmente difficili deve essere fatto nelle ore di minor frequenza. IL PRESIDENTE Per accettazione

1 1 1 Ad ogni effetto dell art. 1341 del Codice Civile si da espressa accettazione dei punti del Regolamento 7, 15, 16, 17 e 18 e del Regolamento aggiuntivo per soci con cavalli a pensione 6, 7, 9 e 11. Il socio