IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - Anno 2015



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COMUNE DI COLLE BRIANZA Provincia di Lecco Piazza Roma n.4 C.A.P. 23886 Tel.039.9260014 Fax:039.9260584 protocollo@comune.collebrianza.legalmail.it Servizio Affari Generali Uff. Tributi tributi@comune.collebrianza.lc.it IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - Anno 2015 NORMA DI RIFERIMENTO: art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni. ENTRATA IN VIGORE: a decorrere dal 1 gennaio 2014. L Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: - IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (Tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per i servizi indivisibili comunali; - TARI (Tassa sui Rifiuti), componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore dell immobile. IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2015 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, situati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa. I terreni agricoli sono ESENTI in quanto il Comune di Colle Brianza rientra nelle zone interamente montane. SOGGETTI PASSIVI: proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario (per gli immobili concessi in locazione finanziaria), il concessionario (nel caso di concessione di aree demaniali). IMPORTANTE!!! UNITA IMMOBILIARI NON ASSOGGETTATE AI FINI I.M.U.: L IMU non si applica a: - possesso dell abitazione principale ed alle pertinenze della stessa (nella misura di un unità pertinenziale nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (che, pertanto, sono soggette a imposizione); - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce ) AGEVOLAZIONI: Si considerano assimilate all abitazione principale: a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2015 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell IMU. SOGGETTI PASSIVI: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree fabbricabili. IMPORTANTE!!! - In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale; - Al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti relativi al versamento della TASI è stato stabilito quanto segue: a) con riferimento all ABITAZIONE PRINCIPALE, il versamento della TASI ricade PER INTERO SUL PROPRIETARIO/I O TITOLARE/I DEL DIRITTO REALE e non sull occupante; b) con riferimento ai possessori, CIASCUN POSSESSORE EFFETTUA IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO TASI IN RAGIONE DELLA PROPRIA PERCENTUALE DI POSSESSO; c) con riferimento al CONIUGE ASSEGNATARIO, lo stesso effettua il versamento del tributo TASI PER L INTERO relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto titolare del diritto di abitazione; - Nel caso di detenzione temporanea degli immobili di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali; - Nel caso di immobile oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; - Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. AGEVOLAZIONI: Si considerano assimilate all abitazione principale: a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

IMU e TASI - anno 2015 ALIQUOTE E DETRAZIONI: L importo dovuto si determina applicando le aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2015 come da tabella seguente: n Descrizione 1 Abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 2 Abitazione principale nelle categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3 Unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale dell assegnatario 4 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 5 Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 6 Un unico immobile, posseduto e non locato, dal personale Forze Armate, alla Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 7 Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 8 9 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Aliquota IMU (per mille) Aliquota TASI (per mille) 4,90 (assimilato ad abitazione principale per regolamento) 10 Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato 9,80 ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale 11 Unità immobiliari di proprietà degli IACP, regolarmente 9,80 assegnate e destinate ad abitazione principale dell assegnatario 12 Immobili diversi dall abitazione principale accatastati nella 9,80 categoria A esclusi gli A/10 13 Immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 diversi 9,80 dalle pertinenze dell abitazione principale 14 Immobili accatastati nelle categorie C71 C/3 C/4 C/5 8,80 (uso artigianale e commerciale) 15 Immobili accatastati nelle categorie catastali A/10 e gruppo D 8,80 (ad esclusione della categ. D/5 e D/10) 16 Immobili accatastati nella categoria catastale D/5 9,80 17 Altri immobili e aree fabbricabili 9,80 Detrazione per l IMU : 20 per: - l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. BASE IMPONIBILE: FABBRICATI: la rendita catastale dell immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D/5); e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. AREE EDIFICABILI: il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. Al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune finalizzato alla riduzione del contenzioso, non si fa luogo ad accertamento del maggior valore delle aree edificabili, nel caso in cui l imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori unitari non inferiori a quelli stabiliti e riportati nella seguente tabella. P.G.T. ADOTTATO (DELIB. C.C. 27 DEL 06.11.2012) APPROVATO (DELIB. C.C. 17 DEL 04.05.2013) DESTINAZIONE D USO PREVALENTE INDICE DI EDIFICABILITA FONDIARIA / TERRITORIALE Mq/Mq RECUPERO INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA Mq/Mq (SC) VALORE DI MERCATO UNITARIO /Mq (demolizione e fedele ricostruzione) 6 ZONA NAF Nuclei di Antica Formazione RESIDENZIALE IE = pari all esistente NUOVA COSTRUZIONE (PPE-PR individuato) SC = 60% 13 IE = mq/mq 0,25 ZONA ZTR_B Zone a Tessuto urbano prevalentemente Residenziale RESIDENZIALE IE = Mq/Mq 0,25 SC = 35% 14 ZONA ZTP Zone a Tessuto urbano prevalentemente Produttivo INDUSTRIALE ARTIGIANALE IE = Mq/Mq 1,00 SC = 65% 11

ZONA ARP_R Aree di Ricucitura Perequate Residenziali RESIDENZIALE DdP3 Art.37 DdP3 Art.37 9 ZONA PAV_PL/PR Piani di lottizzazione convenzionati residenziali (PL) e piani di recupero (PR) vigenti RESIDENZIALE PdR5 Art.11 PdR5 Art.11 13 ZONA PAV/B Permessi di costruire convenzionati residenziali vigenti in zone di completamento RESIDENZIALE PdR5 Art.11 PdR5 Art.11 14 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE SERVIZI PdS Art.8 8.1-8.2-8.3-8.6 PdS Art.8 8.1-8.2-8.3-8.6 4 FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI A CATASTO INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E CONTABILIZZATI DISTINTAMENTE: il loro valore è determinato avendo riguardo ai valori contabili rettificati secondo i coefficienti ogni anno stabili con apposito decreto ministeriale. VERSAMENTI: IMU - 2015 PRIMA RATA SECONDA RATA pari al 50% dell imposta dovuta sulla base dell aliquota e delle detrazioni dell anno precedente: 16/06/2015 a saldo dell imposta dovuta per l intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata: 16/12/2015 TASI 2015 PRIMA RATA pari al 50% dell imposta dovuta: 16/06/2015 SECONDA RATA a saldo dell imposta dovuta per l intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata: 16/12/2015 I versamenti devono essere eseguiti IN AUTOTASSAZIONE ESCLUSIVAMENTE a mezzo del modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo sotto elencati, definiti dall Agenzia delle Entrate a seconda della tipologia di immobile per il quale si effettua il pagamento e del beneficiario del versamento: da utilizzare per IMU TASI Abitazione principale e pertinenze 3912 3958 Aree fabbricabili 3916 3960 Altri fabbricati 3918 3961 Immobili produttivi gruppo cat. D 3925 quota stato (7,6 per mille) 3930 quota comune (1,2 x mille per immobili del gruppo D esclusi D/5) (2,2 x mille per immobili D/5) 3961

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo andranno indicati nell apposita SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme da versare che dovranno essere indicate esclusivamente nella colonna IMPORTI A DEBITO VERSATI. Il contribuente, poi, avrà cura di compilare gli appositi spazi/caselle del citato modello F24 sulla base delle seguenti indicazioni: Denominazione spazio/casella codice ente/ codice comune Ravv. Acc. Saldo Numero immobili Anno di riferimento Indicazioni per la compilazione indicare C851, ossia il codice catastale del Comune di Colle Brianza nel cui territorio sono situati gli immobili soggetti all imposta barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento barrare la casella se il pagamento si riferisce all acconto barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo NOTA: se il pagamento è effettato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare sia la casella Acc. che quella Saldo indicare il numero degli immobili indicare l anno di imposta a cui si riferisce il pagamento IMPORTANTE!!! E possibile eseguire il conteggio dell importo dovuto, nonché la stampa del modello F24 relativo al versamento dell IMU 2015 e della TASI 2015, direttamente sul sito internet istituzionale www.comune.collebrianza.lc.it nella colonna centrale della homepage alla voce IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE 2015. TARI TASSA SUI RIFIUTI 2015 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI: chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. TARIFFE: L importo dovuto si determina applicando le tariffe stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2015 come da tabella seguente: Tariffa di riferimento per le UTENZE DOMESTICHE: CATEGORIA UTENZA DOMESTICA TARIFFA TARIFFA FISSA VARIABILE 1.1 USO DOMESTICO UN COMPONENTE 0,342881 40,438815 1.2 USO DOMESTICO DUE COMPONENTI 0,400027 72,789867 1.3 USO DOMESTICO TRE COMPONENTI 0,440847 80,877631 1.4 USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI 0,473502 105,140920 1.5 USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI 0,506157 125,360328 1.6 USO DOMESTICO SEI O PIU COMPONENTI 0,530649 137,491972

Tariffa di riferimento per le UTENZE NON DOMESTICHE: CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE 2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 0,272018 0,489169 CULTO 2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,229348 0,413464 2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,602706 1,083160 2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,309353 0,556721 2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,810720 1,450037 2.12 ATIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 0,554703 0,989985 IDRAULICO, FABBRO ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,618707 1,104125 2.14 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 0,485365 0,873516 PRODUZIONE 2.15 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 0,581372 1,038902 SPECIFICI 2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 2,581505 2,310743 2.17 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 1,941462 2,310743 2.18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E ROMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,269417 2,276967 DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO: Per le utenze domestiche (abitazioni e pertinenze) il calcolo viene effettuato applicando la tariffa parte fissa sui mq. dichiarati o accertati degli immobili occupati e la tariffa parte variabile in base ai componenti del nucleo familiare. Esempio di calcolo per un abitazione di 80 mq e un box di 20 mq e n.3 componenti il nucleo familiare: La parte fissa della tariffa si moltiplica per i mq: 10 x 0,440847= 44,0847 La parte variabile della tariffa dipende dal numero dei componenti del nucleo, per 3 è pari a 80,7631 Al totale si aggiunge il 5% del tributo provinciale pari a 6,24. Totale: 44,0847 + 80,76131 + 6,24 = 131,0878 arrotondato 131,00 NB: II numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche dei soggetti non residenti è stabilito in 2 unità. Il nucleo familiare dei soggetti residenti è automaticamente determinato sulla base delle risultanze anagrafiche alla data del 01/01/2015. Per le utenze NON domestiche (attività) il calcolo viene effettuato applicando la tariffa parte fissa e parte variabile sui mq dichiarati o accertati degli immobili occupati e in base alla categoria di appartenenza. Esempio di calcolo per un ufficio di 100 mq (categ. 2.8): La parte fissa della tariffa si moltiplica per i mq: 10 x 0,602706 = 60,2706 La parte variabile della tariffa si moltiplica per i mq: 10 x 1,083160 = 108,3160 Al totale si aggiunge il 5% del tributo provinciale pari a 8,43.Totale: 60,2706 + 108,3160 + 8,43 = 177,02 arr. 177,00 N.B.: il Comune ha proceduto all attribuzione delle categorie TARI sulla base dell attività esercitata dal contribuente; resta ferma la facoltà del contribuente di presentare, apposita motivata istanza di attribuzione a categoria diversa. VERSAMENTI: Il comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti appositi avvisi di pagamento. Per il 2015 la Tari verrà riscossa in due rate, con scadenza al 30/10/2015 e al 30/12/2015.

DISPOSIZIONI COMUNI IUC 2015 DICHIARAZIONE: I soggetti passivi dei tributi presentano qualora dovuta - la dichiarazione entro il termine del 30 GIUGNO dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e relative componenti. Salvo prossime disposizioni in merito da parte del Ministero, si informa che: - Dichiarazione IMU: restano valide le disposizioni degli anni precedenti. - Dichiarazione TASI: si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU o ai fini dell applicazione delle varie forme di prelievo sui rifiuti succedutesi negli anni, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli immobili, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato. - Dichiarazione TARI: si applicano le norme previste all art. 47 del regolamento comunale IUC; le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti da cui deriva un incremento del tributo dovuto e fatto salvo il potere, con riferimento alle utenze che godono di agevolazioni o esenzioni, di richiedere la presentazione di una denuncia integrativa o di aggiornamento dei dati. Per maggiori dettagli si informa che sul sito istituzionale www.comune.collebrianza.lc.it sono consultabili le seguenti deliberazioni: deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01/08/2014: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2015: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D IMPOSTA PER L ANNO 2015. deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2015: TASSA RIFIUTI (TARI):APPROVAIZONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2015. Per richieste di informazioni è possibile rivolgersi all Ufficio TRIBUTI del Comune di Colle Brianza nei seguenti orari: Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 Martedì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 telefono 039.9260014 interno 2 fax 039.9260584 e:mail tributi@comune.collebrianza.lc.it Colle Brianza, 01.09.2015 Importante! Il presente materiale informatico non è esaustivo della normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune.