ATTO COSTITUTIVO. 1. Marina Manuzzi, professione studentessa, nata a Ravenna, il 14/02/1980, residente a Ravenna, via Claudia n.4, C.F.



Documenti analoghi
1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

AARCH-MI. Associated Architects Milan Italy. associazione culturale STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo 3 Durata La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell assemblea straordinaria dei soci.

" Lyceum Roma XIII Associazione Polisportiva Dilettantistica "

STATUTO DI QUILTING TUSCIA

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Art. 1 Denominazione e sede E costituita a Milano, in Via Ezio Biondi1, cap.20154, l Associazione denominata Milano Loves You.

Articolo 1 Denominazione e sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO FAMILIARI DISAGIATI PSICHICI ONLUS ***** ***** COSTITUZIONE SEDE SCOPI

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. COLZATESE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata... L Associazione ha sede in..., non ha fini di lucro,

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO. della. Federazione Italiana di Aquilonismo Acrobatico. (Sport Team And Competitive Kiting) Associazione Sportiva Dilettantistica

Atto costitutivo di una associazione dilettantistica polisportiva

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LOVEG

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

ATLETICA BERGAMO 59 Libera associazione fra amici dell atletica leggera STATUTO SOCIALE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SCANDINAVISTICA MILANO FIRENZE

Statuto della. FORTITUDO CERIANO BASKET Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA DART CLUB REVOLUTION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

I Briganti Articolo 1 - Denominazione e sede Articolo 2 - Scopo Articolo 3 - Durata

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

(FAC-SIMILE) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

E' - 33, TERMINILLO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Il Sole Onlus

A - FAD FACSIMILE Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto dell Associazione Sportiva Dilettantistica. Yacht Club Parma Vela (ParmaVela asd)

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L ARTERÌA

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. ORANGEPROTON. Articolo 1 Denominazione e sede

STATUTO SOCIALE Associazione Culturale " PROGETTO CONTROCORRENTE "

Statuto dell'associazione Culturale MIDE

Transcript:

ATTO COSTITUTIVO L anno 2004, il giorno 31 gennaio 2004 in Bologna, Via Guerrazzi 14 sono riuniti in assemblea per la costituzione di una associazione i signori: 1. Marina Manuzzi, professione studentessa, nata a Ravenna, il 14/02/1980, residente a Ravenna, via Claudia n.4, C.F. MNZMRN80B54H199B; 2. Sara Garzarelli, professione studentessa, nata a Bologna, il 02/06/1976, residente a Bologna, via della Crocetta n.22 C.F. GRZSRA76H42A944I; 3. Mauro Innocenti, professione funzionario, nato a Firenze, il 24/10/1952, residente a San Lazzaro di Savena, via Belluria n.105, C.F. NNCMRA52R24D612M 4. Paolo Pascale, professione ingegnere, nato a Bologna, il 23/12/1959, residente a Bologna, via Farini n.9, C.F. PSCPLA50T23A944L; 5. Silvia Sola, professione studentessa, nata a Bologna il 12/11/1976, residente a Bologna, via Mondolfo n.25, C.F.SLOSLV76S52A944A; 6. Mariangela Garofalo, professione dipendente pubblico, nata a Spilimbergo il 21/06/1973, residente a Bologna, via Saragozza n. 131, C.F. GRFMNG73H61I904I; 7. Francesca Colecchia, professione consulente, nata a Roma il 2/1/1971, residente in Bologna, via Bianchini n.5, C.F. CLCFNC71A42H5L1D (soluzione omocodia); 8. Maria Colucci, professione insegnante, nata a Giarre (CT), il 8/2/1941, residente a Bologna, via Battistelli n.4, C.F. CLCMRA41B48EO17T Viene designato a presiedere l Assemblea la Sig.ra Francesca Colecchia. Il Presidente dell Assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti dell Assemblea convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 E costituito fra essi con sede in Bologna, via Guerrazzi 14, l Associazione di volontariato Aprimondo Centro Poggeschi, in conformità degli art. 36 e seguenti dal Codice Civile. 1

Articolo 2 L Associazione si propone di promuovere l integrazione sociale degli immigrati, sensibilizzare l opinione pubblica ai temi dell accoglienza, sviluppare la conoscenza dei rapporti Nord/Sud del mondo e promuovere progetti a valenza sociale in Paesi in via di sviluppo. Articolo 3 La durata. l organizzazione, l amministrazione ed il funzionamento dell Associazione sono disciplinati dallo Statuto che è parte integrante del presente atto costitutivo (allegato A). L associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da n.5 membri. A comporre il primo Consiglio Direttivo per i primi due anni vengono nominati i signori Marina Manuzzi, Presidente Sara Garzarelli, Segretario Generale Mauro Innocenti, Tesoriere I presenti dichiarano di accettare le cariche loro conferite. Articolo 4 Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell associazione. L assemblea dei soci delibera altresì di richiedere l adesione del sodalizio all Associazione Centro Poggeschi condividendone le finalità istituzionali e dà mandato al Presidente affinché inoltri la relativa domanda. FIRME 2

ALLEGATO A) STATUTO Articolo 1 - Denominazione e sede 1. E' costituita in Bologna, via Guerrazzi 14, l'associazione di volontariato denominata Aprimondo Centro Poggeschi. Articolo 2 - Scopo 1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. 2. Essa ha per obiettivo promuovere l integrazione sociale degli immigrati, sensibilizzare l opinione pubblica ai temi dell accoglienza, sviluppare la conoscenza dei rapporti Nord/Sud del mondo e promuovere progetti a valenza sociale in Paesi in via di sviluppo. 3. Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: a. corsi di alfabetizzazione della lingua italiana; b. diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria; c. diffusione della conoscenza e valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri soggiornanti in Italia e di ogni iniziativa di informazione sulle cause dell immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia; d. organizzazione di seminari, convegni e corsi ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti; e. organizzazione di attività finalizzate a far conoscere i Paesi di provenienza dei migranti; f. ricerca finanziamenti da destinare a progetti da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, direttamente o a sostegno di iniziative realizzate da organizzazioni non governative o associazioni aventi finalità analoghe; g. ogni altra attività che si ritenga utile al perseguimento delle finalità istituzionali. Articolo 3 - Durata 1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Articolo 4 - Domanda di ammissione 3

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. 2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. 5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci 1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. 2. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Articolo 6 - Decadenza dei soci 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi : a. dimissione volontaria; b. morosità protrattasi per tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto; c. radiazione. 1. Il provvedimento di radiazione viene deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Tale provvedimento deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l interessato ad una disamina degli addebiti. 4

2. L'associato radiato non può essere più ammesso. Articolo 7 - Organi 1. Gli organi sociali sono: a. l'assemblea generale dei soci; b. il presidente; c. il consiglio direttivo. Articolo 8 - Assemblea 1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Articolo 9 - Diritti di partecipazione 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. 2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Articolo 10 - Compiti dell'assemblea 1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail o telegramma. 2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro. 3. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Articolo 11 - Validità assembleare 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5

3. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Articolo 12 - Assemblea straordinaria 1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Articolo 13 - Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Articolo 14 - Dimissioni 1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Articolo 15 - Convocazione Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità. 2. Il Consiglio Direttivo delibera anche espressione del consenso dei suoi componenti effettuata per iscritto mediante l utilizzo di posta elettronica. Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo 1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 6

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi a singole attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di proposta di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) curare l'ordinaria amministrazione e, con delega assembleare, la straordinaria amministrazione; g) attuare le finalità previste dallo statuto. Articolo 17. La gestione del fondo associativo 1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS alle quali l'associazione sia legata in un unica ed unitaria struttura. Articolo 18 - Il Presidente 1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. Articolo 19 - Il Vice presidente 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Articolo 20 - Il Segretario 1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Articolo 21 - Anno sociale 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 7

Articolo 22 - Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti da: a) contributi degli aderenti determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Articolo 23 - Scioglimento 1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. 2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 24 Norma finale 1. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alle norme del codice civile previste per le associazioni, alle disposizioni previste dalla legge quadro in materia di organizzazioni di 8

volontariato e dalla normativa regionale relativa a tale settore nonché alle disposizioni normative inerenti i settorispecifici di intervento dell associazione. 9