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COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI 16/2010 AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE On line il portale www.normattiva.it Banca dati gratuita delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale 2 Posta elettronica certificata per i bilanci di previsione degli enti locali 3 Procedura telematica comunicazione variazioni relative ai pensionati Circolare INPS n. 40 del 18 marzo 2010 3 Indennità di vacanza contrattuale anno 2010 Comunicato della Ragioneria Generale dello Stato 4 Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2010 (quadriennio 2006/2009) Circolare ministeriale F.L. 7/2010 6 Approvazione del nuovo modello di cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione 6 Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli sulla spesa di personale Parere DPF 0013731 del 19/03/2010 7 1

On line il portale www.normattiva.it Banca dati gratuita delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale Il Ministero dell Interno, rende noto che dal 19 marzo 2010 è attivo il nuovo portale contenente la banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente e che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale. Il portale nasce da un progetto interistituzionale affidato dalla legge (legge n.388/2000, articolo 107) a Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati e finalizzato alla informatizzazione e alla classificazione della normativa vigente, offerta alla libera consultazione. Il programma di sviluppo del servizio normativa prevede i seguenti tempi: Fase 1 (marzo - maggio 2010): in questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della multivigenza gli atti normativi pubblicati dal 1 gennaio 1981 fino al corrente. Gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario. Fase 2 (maggio - ottobre 2010): la banca dati consentirà la consultazione in multivigenza dell'insieme degli atti normativi pubblicati fra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 1980. Fase 3: a partire dall'ottobre 2010 sarà consultabile con piena funzionalità in "multivigenza" l'intero corpus normativo di epoca repubblicana (dal 1946 fino al corrente). Fase 4: a partire dall'ottobre 2011 verrà introdotta (per l'intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all'articolo della successiva legge modificante. Fase 5: a partire dall'ottobre 2013 la ricerca delle norme potrà essere effettuata anche "per concetti" e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea). Fase 6: entro l'ottobre 2014 sarà recuperato e reso disponibile l'insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861-1946). www.normattiva.it 2

Posta elettronica certificata per i bilanci di previsione degli enti locali Il Ministero dell Interno rende noto che sono stati approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2010 che gli enti locali dovranno inviare alle prefetture, in forma cartacea unita a floppy disk o CD integro entro il 12 luglio 2010, ovvero direttamente alla Direzione centrale della finanza locale del ministero dell'interno, entro il 30 agosto 2010 tramite posta elettronica certificata (Pec). I modelli approvati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in allegato al decreto ministeriale 11 marzo 2010 che consente l'omologazione dei software, per mezzo della copia del tracciato record, agli enti locali che la richiedano. Gli enti locali che intendono trasmettere le certificazioni di bilancio tramite Pec dovranno comunicarlo, entro e non oltre il 14 giugno 2010, alla Direzione centrale della finanza locale in modo da ottenere la Userid e la password necessari per poter accedere alla trasmissione elettronica del certificato. Procedura telematica comunicazione variazioni relative ai pensionati Circolare INPS n. 40 del 18 marzo 2010 Con la Circolare n. 40 del 18 marzo 2010, l INPS comunica che, in attuazione dell art. 20 della L. 133/2008, l Istituto ha messo a disposizione dei comuni una procedura telematica per facilitare lo scambio di informazioni concernenti le variazioni relative ai pensionati. L INPS precisa che ai fini dell operatività dell Istituto è quindi fondamentale che pervengano da parte dei comuni le informazioni in discorso. Inoltre, è di assoluta rilevanza il rispetto delle modalità e dei tempi di trasmissione delle comunicazioni, ai fini sia dell efficacia dell azione amministrativa, sia della riduzione del rischio di possibili indebiti pagamenti di prestazioni Per facilitare lo scambio di informazioni in ordine a decessi e matrimoni, e, in attuazione dell art. 20 della legge 133/2008, l Istituto ha pertanto messo a disposizione dei comuni una procedura telematica, via web, accessibile dal portale L INPS e i Comuni presente sul sito internet dell Istituto. L accesso a tale portale è consentito attraverso una password che deve essere richiesta alla Sede INPS cui il comune fa capo. 3

I comuni hanno, inoltre, a disposizione un ulteriore canale di comunicazione rappresentato dal sistema INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi Sistema di Accesso e Interscambio anagrafico) del Ministero degli Interni, istituito con la finalità di favorire lo scambio delle informazioni anagrafiche essenziali tra i comuni e le pubbliche amministrazioni. Indennità di vacanza contrattuale anno 2010 Comunicato della Ragioneria Generale dello Stato Come previsto dall art. 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150/2009), decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all atto del rinnovo contrattuale. Alla luce di quanto previsto dalla succitata disposizione, la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dell'anno 2010 da corrispondere al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche non statali. Si ribadisce che l'ivc è un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 ed inoltre che a decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP (tasso di inflazione programmato) 2010. 4

Per quanto concerne il comparto degli Enti Locali il valore dell IVC è il seguente: Regioni ed autonomie locali - IVC 2010 - valori mensili - TIP 1,5% Stipendi mensili (euro) i.v.c. al 30% i.v.c. al del TIP 50% del TIP 0,45% 0,75% valore mensile da aprile 2010 (euro) Segretario A 2.688,46 12,10 20,16 Segretario B 2.688,46 12,10 20,16 Segretario C 2.180,29 9,81 16,35 Qualifica Dirigenziale Tempo Indet. 3.228,31 14,53 24,21 Qualifica Dirigenziale Tempo Deter. 3.228,31 14,53 24,21 Posiz. Econ. D6 - Profili Accesso D3 2.361,89 10,63 17,71 Posiz. Econ. D6 - Profilo Accesso D1 2.361,89 10,63 17,71 Posiz.Econ. D5 Profili Accesso D3 2.209,24 9,94 16,57 Posiz.Econ. D5 Profili Accesso D1 2.209,24 9,94 16,57 Posiz.Econ. D4 Profili Accesso D3 2.114,81 9,52 15,86 Posiz.Econ. D4 Profili Accesso D1 2.114,81 9,52 15,86 Posizione Economica Di Accesso D3 2.028,18 9,13 15,21 Posizione Economica D3 2.028,18 9,13 15,21 Posizione Economica D2 1.850,32 8,33 13,88 Posizione Economica Di Accesso D1 1.763,89 7,94 13,23 Posizione Economica C5 1.825,11 8,21 13,69 Posizione Economica C4 1.760,01 7,92 13,20 Posizione Economica C3 1.706,05 7,68 12,80 Posizione Economica C2 1.659,82 7,47 12,45 Posizione Economica Di Accesso C1 1.621,18 7,30 12,16 Posiz. Econ. B7 - Profilo Accesso B3 1.656,53 7,45 12,42 Posiz. Econ. B7 - Profilo Accesso B1 1.656,53 7,45 12,42 Posiz.Econ. B6 Profili Accesso B3 1.595,30 7,18 11,96 Posiz.Econ. B6 Profili Accesso B1 1.595,30 7,18 11,96 Posiz.Econ. B5 Profili Accesso B3 1.567,40 7,05 11,76 Posiz.Econ. B5 Profili Accesso B1 1.567,40 7,05 11,76 Posiz.Econ. B4 Profili Accesso B3 1.541,38 6,94 11,56 Posiz.Econ. B4 Profili Accesso B1 1.541,38 6,94 11,56 Posizione Economica Di Accesso B3 1.519,16 6,84 11,39 Posizione Economica B3 1.519,16 6,84 11,39 Posizione Economica B2 1.460,97 6,57 10,96 Posizione Economica Di Accesso B1 1.437,06 6,47 10,78 Posizione Economica A5 1.461,64 6,58 10,96 Posizione Economica A4 1.432,01 6,44 10,74 valore mensile da luglio 2010 (euro) 5

Posizione Economica A3 1.407,03 6,33 10,55 Posizione Economica A2 1.377,83 6,20 10,33 Posizione Economica Di Accesso A1 1.359,55 6,12 10,20 (*) Per i Segretari comunali e provinciali lo stipendio è fermo al 1.03.2005 (*) Per il personale dirigente lo stipendio è fermo al 1.01.2007 (biennio 2006-2007) (*) Per il personale non dirigente lo stipendio è aggiornato al 1.01.2009 (biennio 2008-2009) Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2010 (quadriennio 2006/2009) Circolare ministeriale F.L. 7/2010 Con circolare F.L. 7/2010 del 18 marzo 2010 si ricorda che è in scadenza il termine per la presentazione, da parte degli Enti Locali, del certificato inerente il rimborso dell I.V.A. sui servizi non commerciali. Il documento deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo 2010. La circolare in oggetto, indirizzata alle prefetture, dispone inoltre che i certificati prodotti fuori termine (fa fede il timbro postale) vanno accantonati e va notificata agli enti interessati l avvenuta perdita del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale. Si ricorda infine che l articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha chiarito che gli importi per i quali si deve richiedere il rimborso debbono essere esclusivamente quelli per i quali è prevista una tariffa a carico degli utenti. Approvazione del nuovo modello di cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione L agenzia delle Entrate rende noto che è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che sostituisce integralmente il modello approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999. L adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010. La revisione ha riguardato il modello di cartella di pagamento sotto il profilo sia grafico che contenutistico ed è scaturita dall esigenza di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati. 6

Il testo del provvedimento ed il modello della nuova cartella di pagamento sono reperibili sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/nsi/documentazione/provvedimenti+direttore/ Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli sulla spesa di personale Parere DPF 0013731 del 19/03/2010 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere del 19 marzo 2010 fornisce ulteriori chiarimenti in relazione a quanto previsto dall art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, regola, sotto l aspetto dei riflessi finanziari, la mobilità di personale, anche tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi. Nel richiamare l attualità della circolare n. 4/2008 del 18 aprile 2008 nella quale si forniscono linee guida ed indirizzi in materia di mobilità, il dipartimento della funzione pubblica richiama l attenzione su alcuni punti essenziali e precisamente: - L art. 30, comma 2-bis, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall esperimento delle procedure di mobilità. - L obbligo prescritto attiene tanto agli adempimenti di cui all art. 34-bis del citato d.lgs 165/2001, quanto alle procedure di cui all art. 30, comma 1, dello stesso decreto legislativo che, alla luce delle modifiche intervenute con il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, impone alle amministrazioni l adozione di appositi bandi di mobilità con l indicazione dei posti disponibili in dotazione organica che si intendono coprire attraverso il ricorso al predetto istituto, previa definizione dei requisiti richiesti e dei criteri di scelta su cui si fonderà la valutazione delle candidature pervenute. - La mobilità è uno strumento che non risponde solo all interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. L art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sancisce, poi, il principio generale secondo cui Le assunzioni restano comunque subordinate all indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità. - Il citato art. 1, comma 47, della legge 311/2004, nel momento in cui recita che In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni 7

organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente completa la coerenza del sistema descritto laddove specifica che la mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da privilegiare, si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell amministrazione ricevente. Ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l aspetto finanziario, da parte dell amministrazione cedente. In conclusione il dipartimento afferma che la mobilità non è neutrale e va considerata come un assunzione quando l amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione. Bergamo, 29 marzo 2010 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord 8