REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SUI FENOMENI LINGUISTICI E CULTURALI (CRiFLi)

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REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SUI FENOMENI LINGUISTICI E CULTURALI () Emanato con decreto 7 aprile 2016, n. 252 Entrato in vigore il 7 aprile 2016 UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN Via Ravasi, 2 21100 Varese (VA) Italia Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 Fax +39 0332 219039 Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 Chiaramente Insubria! Piano I Uff. 1.017 1.018

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SUI FENOMENI LINGUISTICI E CULTURALI () INDICE Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro... 3 Art. 2 - Sede del Centro... 3 Art. 3 - Finalità del Centro di ricerca... 3 Art. 4 - Attività del Centro... 3 Art. 5 - Aderenti al Centro... 4 Art. 6 - Organi del Centro di ricerca... 4 Art. 7 - Assemblea degli aderenti... 4 Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro... 5 Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro... 5 Art. 10 - Finanziamenti... 6 Art. 11 - Amministrazione... 6 Art. 12 - Modifiche al regolamento... 6 Art. 13 - Cessazione del Centro di ricerca... 6 Art. 14 - Norma di rinvio... 6 2

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro Presso l Università degli Studi dell Insubria, ai sensi dell art. 61 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Centro di ricerca sui fenomeni linguistici e culturali. Art. 2 - Sede del Centro Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate (DiSTA), è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento o da altri enti pubblici o privati. Art. 3 - Finalità del Centro di ricerca 1. Il Centro ha lo scopo di: a. promuovere la ricerca teorica e applicata, a carattere interdisciplinare e con metodologie innovative, nelle seguenti aree tematiche: - lingua, linguistica e storia della lingue europee e del bacino del Mediterraneo, con particolare attenzione all italiano e all inglese, lingua franca della scienza e della comunicazione a livello globale, sia in prospettiva sincronica che diacronica; - letteratura italiana e letterature straniere moderne, considerate anche nelle loro relazioni storico-culturali; - tematiche relative all interazione multi-etnica e multi-/inter-culturale e loro riflessi sui piani sociolinguistici e interlinguistici. Particolare attenzione verrà data, in questo ambito, al tema dell immigrazione e ai suoi risvolti socioculturali e sociolinguistici; - comunicazione, anche nell interazione con i nuovi media e le nuove aree disciplinari; b. promuovere e sviluppare il già esistente progetto di Osservatorio permanente sulla lingua italiana e la multiculturalità ; c. contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità; d. sviluppare rapporti con altre istituzioni di ricerca in Italia e all'estero, anche predisponendo progetti a livello locale, nazionale e internazionale; e. stimolare la progettualità di iniziative di valorizzazione del territorio e contribuire alla loro attuazione, in collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, con particolare riferimento agli operatori presenti sul territorio dell'insubria; f. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze acquisite e dei risultati delle ricerche intraprese mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali, pubblicistiche ed espositive, nonché ogni altro programma formativo e informativo utile al perseguimento delle sue finalità; g. provvedere all'acquisizione e gestione di apparecchiature, strumenti scientifici e servizi tecnico- amministrativi in dotazione al Centro, nonché al reperimento di spazi idonei alle attività del Centro, coerentemente con la strutturazione multipolare dell' Ateneo. Art. 4 - Attività del Centro 1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, mostre, workshops e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all art. 3 e nel rispetto delle 3

disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati e associazioni con interessi convergenti. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori, potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di promuovere collane e riviste, cartacee e online, e curare la pubblicazione di articoli, monografie, cataloghi, atti di convegni e manuali sugli argomenti elencati nell'articolo 3. Art. 5 - Aderenti al Centro 1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti la sua istituzione, e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso, possono aderire al Centro: a. professori e ricercatori dell'università degli Studi dell Insubria, nonché di altri Atenei italiani e stranieri; b. studiosi afferenti a centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e/o privati; c. studiosi ed esperti nei settori di attività del Centro. 2. L adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione dell Università. 3. Possono svolgere attività nell ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private. 4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile. 5. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'università o da terzi mediante convenzioni con l'università. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro. Art. 6 - Organi del Centro di ricerca 1. Sono organi del Centro: a. il Consiglio Scientifico; b. il Direttore Scientifico. Art. 7 - Assemblea degli aderenti 1. L Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore Scientifico del Centro o, in sua assenza, dal decano per ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elettive di cui all art. 8, comma 1, nonché le funzioni di cui all art. 13 del presente Regolamento. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore Scientifico del Centro o su richiesta di metà dei suoi componenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità fondamentali del Centro, di cui all art. 3. 4

Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro 1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da un numero di membri, compreso fra tre e cinque, eletti dall Assemblea degli aderenti, tra i professori e i ricercatori universitari aderenti del Centro. 2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico. 3. Il Consiglio Scientifico: a. designa il Direttore Scientifico del Centro; b. individua e programma le linee dell attività scientifica del Centro; c. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico; d. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico; e. delibera sulle questioni riguardanti l amministrazione dei fondi del Centro; f. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati; g. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro. 4. Il Consiglio Scientifico può cooptare, al suo interno, personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Ai fini delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale. 5. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico. Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro 1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori e i ricercatori universitari dell Università degli Studi dell Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite a un professore o ricercatore a tempo pieno. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni e può essere rieletto. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico. 2. Il Direttore: a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l attività svolta dal Centro; b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l attività e provvede all esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico; c. presenta al Consiglio Scientifico, all inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al preventivo dell utilizzazione dei fondi disponibili nell anno; predispone e sotto- 5

pone al Consiglio Scientifico la relazione sull attività svolta nell anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione; d. designa un Vicedirettore tra i professori o i ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza. e. designa un Segretario, scelto tra gli aderenti al Centro, che lo assiste nello svolgimento delle sue mansioni. Art. 10 - Finanziamenti 1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da: a. contributi assegnati da Dipartimenti; b. contributi di enti e privati. Art. 11 - Amministrazione 1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. Art. 12 - Modifiche al regolamento 1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti. Art. 13 - Cessazione del Centro di ricerca 1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata dall Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall art. 62 dello Statuto dell Ateneo. Art. 14 - Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell Università degli Studi dell Insubria. 6