DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) d iniziativa del senatore COSTA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

BIANCONI, BORIOLI, CONTE, DALLA TOR, GIACOBBE, ICHINO, MANCUSO, PAGLIARI, PEZZOPANE,

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPOZZOLO, MICHELE BORDO, CAPONE. Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

CARRARO, GASPARRI, STEFANI, CONSIGLIO, MARIN, SCOMA, CERONI, GIBIINO, ALICATA, D ALÌ

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 274

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1642

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disciplina del riconoscimento della professione di autista di rappresentanza

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2916

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di somministrazione di ossigeno a scopo terapeutico

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della figura professionale del medico stomatologo

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3090

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

d iniziativa dei senatori BUGNANO, ASTORE, MASCITELLI e CARLINO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2861

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2394

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 435

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

LUCIDI, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, MANGILI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, SCIBONA, CASTALDI, BERTOROTTA, BLUNDO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 123

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2360

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per la casa da gioco di Campione d Italia. d iniziativa del senatore BUTTI

d iniziativa dei senatori CAFORIO, BELISARIO, AMATI, COSSIGA, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, PEDICA e RUSSO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Premessa sulla formazione professionale APES

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PECORARO SCANIO. Disciplina dell attività agromeccanica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Articolo 30 - Imprese sottoposte ad iscrizione.

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1436

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1207

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

d iniziativa dei senatori SILERI, MONTEVECCHI, CASTELLONE e PATUANELLI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, BIONDELLI, NEROZZI, BASSOLI, AMATI, DEL VECCHIO, PIGNEDOLI, FIORONI e PINOTTI

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Riduzione dell aliquota IVA per le revisioni e la manutenzione delle auto e moto d epoca

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 giugno 2009

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per contrastare il nomadismo irregolare nei territori comunali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 419

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 122

ALLEGATOA alla Dgr n. 381 del 17 febbraio 2009 pag. 1/9

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1261

SCIBONA, GAMBARO, MASTRANGELI, BORIOLI, SPILABOTTE, D ADDA, CIRINNÀ, SERRA, PUGLISI, SOLLO, GIACOBBE

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 426 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 MAGGIO 2008 Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 426 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. L immagine del nostro Paese nel mondo è affidata non solo al patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche alla cucina italiana, conosciuta ed apprezzata a livello mondiale. Nello specifico la pizza rappresenta non solo l alimento base della dieta mediterranea ma anche l elemento tradizionale della gastronomia italiana. Proprio per la centralità della pizza nell ambito della ristorazione soprattutto italiana ma anche europea, il presente disegno di legge intende finalmente regolamentare la professione di chi materialmente prepara e cucina la pizza. Infatti preparare la pizza è un arte, e occorre una formazione specialistica per poter diventare dei professionisti del settore. Attualmente la figura professionale del pizzaiolo non trova una apposita regolamentazione in ordine al percorso formativo, e ciò avviene in un Paese come l Italia da sempre attento ed all avanguardia nel certificare la qualità e la sanità dei prodotti alimentari. Il presente disegno di legge si prefigge l obiettivo di colmare tale lacuna attraverso l istituzione di una patente europea pizzaioli, nonché di un albo della categoria. Il disegno di legge consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 regolamentano il riconoscimento ed il rilascio della patente europea pizzaioli, indicando dettagliata mente il percorso formativo obbligatorio dell aspirante pizzaiolo, nonché le modalità per il riconoscimento da parte delle autorità preposte. Gli articoli successivi istituiscono l albo professionale pizzaioli italiani (APPI), e dettano le norme relative all iscrizione all albo stesso.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 426 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Riconoscimento e finalità) 1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, riconosce la patente europea pizzaioli (PEP) di cui all articolo 2 quale attestato professionale di competenza, allo scopo di qualificare la ristorazione italiana ed europea con specifico riferimento alla pizza. Art. 2. (Rilascio patente europea pizzaioli) 1. La PEP è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell istruzione, previa certificazione da parte della associazione maestri d arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite, attraverso il corso di formazione di cui al comma 2. 2. Al fine di ottenere la PEP e l abilitazione all esercizio della professione, l aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto di almeno centoventi ore, così articolato: a) sessanta ore di pratica in laboratorio; b) venti ore di lingua straniera; c) venti ore di scienza dell alimentazione; d) venti ore di igiene e somministrazione di alimenti. 3. Al termine del corso di cui al comma 2, l aspirante pizzaiolo sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica ed in

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 426 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI una prova pratica; a tal fine è costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 4. La PEP ha una validità di cinque anni, al termine dei quali è avviata la procedura di rinnovo. Il rinnovo è automatico qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o dall assunzione presso una azienda del settore. 5. Coloro che esercitano la professione da almeno tre anni, documentabile o con l iscrizione alla CCIAA o con l assunzione presso una ditta, con la qualifica di pizzaiolo provetto, possono presentare domanda per ottenere la PEP, dopo aver superato un esame pratico-teorico. Art. 3. (Istituzione dell albo professionale pizzaioli italiani) 1. È istituito l albo professionale dei pizzaioli italiani, di seguito denominato «albo». 2. Gli iscritti all albo costituiscono l Ordine nazionale dei pizzaioli. 3. La tenuta dell albo è demandata al Consiglio nazionale dell ordine, eletto dagli iscritti all albo. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione all albo, all istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell ordine, ed ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 426 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. (Condizioni e modalità per l iscrizione all albo) 1. Possono essere iscritti all albo esclusivamente i pizzaioli professionisti, in possesso della PEP e che abbiano presentato la relativa domanda al Consiglio nazionale dell ordine. 2. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda il Consiglio nazionale dell ordine delibera l iscrizione all albo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge. 3. Le iscrizioni all albo non sono limitate nel numero.

E 1,00