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Transcript:

*01/10/2018 14.30-20180016213* Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI AI Presidenti della We V Commissione Consiliare Permanente Ai Consiglieri Regionali U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione S E D E Oggetto: Proposta di legge "Norme a tutela dell'accesso degli animali d'affezione presso i luoghi balneari della Regione Campania" (Reg. Gen. 594) Ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio Pervenuta in data 20 settembre 2018 ed acquisita al protocollo in pari data VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno IL PRESIDENTE ASSEGNA il provvedimento in oggetto a: IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame V Commissione Consiliare Permanente per il parere Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento. Napoli, ^-\ 1^ IL PRESIDENTE i <^-J< f

\..-,.- <l *20/09/2018 15.29-20180015507* GRUPPO CONSILIARE Campania Libera - P.S.I. - Davvero Verdi Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania SEDE Oggetto: trasmissione proposta di legge: "Norme a tutela dell'accesso degli animali d'affezione presso i luoghi balneari della Regione Campania". Si allega alla presente la proposta di legge richiamata in oggetto, a fìnna del Consigliere Vincenzo Maraio Distinti saluti. Napoli 20 settembre 2018 d'ordine del consigliere Regionale o ariella

». d» ^.ft. PROPOSTA DI LEGGE "Norme a tutela dell'accesso degli animali d'affezione presso i luoghi balneari della Regione Campania" Ad inizi9ti ^a. del Con^feliere Vini enzoimarauo (OA^ l

a.. ^.->.-. ttl. «9» RELAZIONE TECNICA Ogni anno, nel periodo estivo, anche a causa della bassa ricettività delle strutture turistiche in generale e balneari in particolare, si assiste ad un abbandono di animali domestici d'affezione sempre più frequente. Questo fenomeno, oltre ad essere un gesto di grande inciviltà, grava sulla società sia in termini economici che in termini di potenziale pericolo per l'incolumità stradale. Lo scopo di questa legge è quello di contrastare, attraverso la regolamentazione dell'accesso degli animali d'affezione ai luoghi balneari, la tendenza di questo fenomeno sempre più preoccupante. Inoltre, attraverso l'inserimento di questa normativa "pet friendly" all'interno della legislazione regionale, un maggior numero di turisti e vacanzieri che possiedono animali d'affezione potranno scegliere le località balneari della Regione Campania, con ripercussioni positive sull'economia turistica regionale. 2

.» 1 ft '*-. ^ RELAZIONE FINANZIARIA La presente proposta di legge non comporta alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale. \ r 3

."»- d -1 N^ Art. 1 [Finalità ed oggetto] l. La Regione Campania garantisce l'accesso ai luoghi balneari agli animali d'affezione debitamente accompagnati dal proprietario, dal possessore o da altro detentorc nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola. 2. I comuni possono individuare entro il 30 aprile di ciascun anno, anche nell'ambito dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) o delle ordinanze balneari, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma l, prevedendo tuttavia per ogni località balneare uno o più tratti di arenile complessivamente non inferiore a 300 metri lineari ove sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge. 3. Per le finalità di cui al comma 2, i concessionari o gestori di stabilimenti balneari comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge. ^^/v 4

t- -t- «9» Art. 2 (Accesso alle spiagge] l. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui l'articolo l, comma l, è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentorc deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni. 2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate. 3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale. 4. I cani non identificabili tramite il codice di riconoscimento non possono accedere alle zone loro riservate. I loro proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo sono soggetti alle sanzioni amministrative previste. 5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentorc. 6. E' comunque consentito, per le esigenze dei non vedenti, l'accesso dei cani guida, che devono sempre essere muniti di guinzaglio. 5

t -.* s..* ^. ^ Art. 3 [Sorveglianza, norme igieniche e benessere degli animali) l. Ferma restando la responsabilità di cui l'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario, il possessore o il detentorc a qualsiasi titolo dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere. 2. II proprietario, il possessore o il detentorc dell'animale rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina. 3. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario, possessore o detentorc. 4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. 5. Le aree presso cui è consentito l'accesso agli animali secondo le norme della presente legge devono essere dotate di nullaosta sanitario del servizio veterinario della ASL competente per territorio a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica, il cui rilascio è subordinato, tra l'altro, alla presenza di fornitura d'acqua e spazi d'ombra adeguati, nonché di contenitori per la raccolta della deiezione. 6. Nelle aree presso cui è consentito l'accesso agli animali secondo le norme della presente legge possono essere realizzati spazi per il ristoro ed il gioco degli animali, nel rispetto della normativa vigente in materia.,^ 6

.»...< - -t*?» Art. 4 (Cartelli) l. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge degli animali di affezione e per la corretta convivenza con i bagnanti. ha 7

.&- * ti» d» Art. 5 (Misure promozionali) l. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinefile lungo le coste. 2. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e strutture di accoglienza per animali. 3. Ai fini di cui ai commi l e 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale recante la disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turisticoricreative. 4. La Regione favorisce altresì la creazione di strutture di accoglienza per animali d'affezione in prossimità delle località turistiche costiere, dotate di servizio di sorveglianza e di spazi e strutture sufficienti alla permanenza degli animali in condizioni di benessere. 8

.'». \. 1» Art. 6 (Pubblicità delle aree di accoglienza] l. Per pubblicizzare le aree che accolgono gli animali di affezione con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione Campania istituisce nei suoi siti internet istituzionali dedicati al turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notìzie in merito fornite dai comuni e dai concessionari e, ove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari. 9

A-,../fcl A-. A ^ Art. 7 (Invarianza finanziaria) l. L'applicazione delle disposizioni della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. 10

t, %-...-^.- ^ Art. 8 (Entrata in vigore) l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 11