Obbligo fatturazione elettronica

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Transcript:

MASSIMO MOSCATELLI moscatelli@riparto.it SALVATORE CUCCA scucca@riparto.it FRANCESCO NESCI fnesci@riparto.it MARIO MASTROMARINO mmastromarino@riparto.it MICHELE BOLOGNESI mbolognesi@riparto.it dott. FRANCESCO PIZZUTI fpizzuti@riparto.it dott. NICOLA LETTIERI nlettieri@riparto.it Nota Informativa n. 10/2018 FATTURA ELETTRONICA NOVITA INTRODOTTE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 119/2018 La presente nota informativa è volta a fornire ulteriori chiarimenti sulla E- fattura (argomento già trattato nella nota informativa numero 9/2018), a seguito della pubblicazione della Legge n. 136/2018 (G.U.18.12.2018, n. 293) di conversione del DL n. 119/2018. Si ricorda che sul sito (https://www.moscatellicommercialisti.com) sono presenti le slides, con casi pratici, integrate e in continuo aggiornamento a seguito delle risposte fornite quotidianamente dall Agenzia dell Entrate. INDICE ragionier VALTER PAVANI vpavani@moscatellirn.it Obbligo fatturazione elettronica Moratoria sanzioni Emissione E-fattura termine di emissione dal 01/07/2019 Soggetti esonerati Operatori sanitari Detrazione IVA Fatture di fine anno (datate dicembre 2018) Annotazione fatture emesse e fatture acquisti Registri fatture emesse e degli acquisti Pag.1 Pag.1 Pag.2 Pag.2 Pag.3 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.5 Obbligo fatturazione elettronica Studio di Bologna via San Vitale 40/3/a 40125 - Bologna tel. 051.273667 tel. 051.273730 fax 051.270343 codice fiscale 01831031206 e-mail: studiomoscatelli@riparto.it sito: www.moscatellicommercialisti.com Studio di Rimini via Serpieri, n. 37 47921 - Rimini tel. 0541.780046 fax 0541.369168 Come noto a decorrere dal 1 gennaio 2019 tutte le fatture emesse, inerenti tanto le cessioni di beni quanto le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. Il 18.12.2018 è stata pubblicata sulla G.U. n. 293 la Legge 136/2018 di conversione al D.L. 119/2018. In sede di conversione sono state confermate le nuove regole in materia di emissione/registrazione delle fatture elettroniche e di detrazione dell IVA. Sono state, altresì introdotte, importanti novità sulla E-fattura rispetto al testo originario (es. nuove cause di esonero). Moratoria sanzioni È confermata fino al 30/06/2019 la moratoria delle sanzioni per la tardiva emissione della fatturazione elettronica (per i contribuenti mensili il 1

regime di attenuazione delle sanzioni, in sede di conversione, è stato esteso fino al 30/09/2019). In particolare: fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica IVA successiva fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica IVA del periodo successivo NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RIDUZIONE DELL 80% DELLE SANZIONI Contribuenti IVA mensili moratoria fino al 30 settembre 2019 Esempio: Il 5/01/2019 un operatore mensile consegna dei beni al cliente. Di regola dovrebbe emettere la fattura elettronica entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell operazione (sulla base della norma attualmente vigente). Ebbene, in tale caso il contribuente potrà comunque emettere la fattura elettronica, senza sanzioni, entro il 15/02/2019 (IVA da liquidare nel mese di febbraio relativa al mese di gennaio); ovvero entro il 15/03/2019 (IVA da liquidare nel mese di marzo relativa al mese di febbraio) con applicazione delle sanzioni per la ritardata emissione della fattura ridotte al 20%. Contribuenti IVA trimestrali moratoria fino al 30 giugno 2019 Esempio: Riprendendo l esempio precedente il contribuente trimestrale potrà emettere la fattura elettronica entro il 15/05/2019 (IVA da liquidare nel mese di maggio relativa al I trimestre 2019) ovvero entro il 15/08/2019 (IVA da liquidare nel mese di agosto relativa al II trimestre 2019) con applicazione delle sanzioni per la ritardata emissione della fattura ridotte al 20%. Emissione E-fattura - termine di emissione dal 01/07/2019 È confermato che dal 1 luglio 2019, viene modificata la regola attuale relativa al termine di emissione della fattura elettronica (attualmente entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell operazione). La fattura elettronica potrà essere emessa, a decorrere appunto dal 1 luglio 2019, entro 10 giorni dall effettuazione dell operazione. A seguito di tale modifica, nella fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell operazione (art. 21, comma 1, punto G bis, DPR 633/1972) nel caso in cui la stessa sia diversa dalla data di emissione (trasmissione al Sistema di Interscambio). Soggetti esonerati I soggetti esonerati dall obbligo di emissione, ricezione e conservazione della fattura elettronica sono: - Soggetti in regime di vantaggio (regime dei minimi ) ex art. 27 del D.L. n. 98/2011; 2

- Soggetti in regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014); - Agricoltori in regime di esonero (volume d affari max. 7.000,00 Euro). In sede di conversione è stata introdotta un ulteriore fattispecie di esonero. Si tratta, in particolare, delle associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/1991 e che nel periodo d imposta precedente hanno conseguito dall esercizio di attività commerciali proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro. Operatori sanitari In sede di conversione è stato previsto l esonero per l anno 2019 dell obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (medici, farmacisti etc.), obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Tale esonero si è reso necessario a seguito dei rilievi mossi dal Garante della Privacy. A tal proposito segnaliamo che con Comunicato Stampa del 20/12/2018 lo stesso Garante ha precisato che tali operatori sanitari non dovranno emettere fattura elettronica. Di conseguenza, per il 2019, tali soggetti potranno avere una doppia modalità di emissione delle fatture: tradizionale (fattura cartacea) relativamente a tutte le prestazioni che rientrano nel novero delle attività sanitarie per cui è previsto l obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; elettronica (Fe), per tutte le altre prestazioni; esempio: il medico che effettua una prestazione di formazione, relativamente a tale attività dovrà emettere obbligatoriamente fattura elettronica. È appena il caso di precisare che in tal caso i medici che effettuano entrambe le tipologie di prestazioni avranno di fatto un doppio sezionale con autonoma e distinta numerazione. Si precisa inoltre che dal punto di vista passivo, invece, nulla cambia e pertanto tutte le fatture di acquisto dovranno essere ricevute in formato elettronico, a prescindere dalla sfera di afferenza del costo. Detrazione IVA È confermata la modifica all art. 1, comma 1, DPR 100/1998, pertanto l IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione può essere detratta entro il termine della liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell operazione. Pertanto se il cessionario/committente riceve, ad esempio, nei primi 15 giorni di dicembre una fattura relativa ad una operazione effettuata nel corso del mese di novembre (e quindi con data novembre) potrà detrarre l Iva direttamente nella successiva liquidazione del 16. Tale regola, tuttavia, non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell anno precedente. 3

A tale proposito, pertanto, le fatture di acquisto datate dicembre 2018 ma ricevute nel mese di gennaio 2019, dovranno essere annotate secondo le seguenti regole: - CONTRIBUENTI IVA MENSILI: nella liquidazione IVA del mese di gennaio; il diritto alla detrazione dell imposta potrà essere esercitato solo nella relativa liquidazione con scadenza al 16 febbraio 2019 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio); - CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI: nella liquidazione IVA del primo trimestre 2019; il diritto alla detrazione dell imposta potrà essere esercitato solo nella relativa liquidazione con scadenza al 16 maggio 2019. Proponiamo altri esempi per chiarire la modalità di detrazione IVA nella fase transitoria di fine anno: - in caso di fatture per operazioni effettuate nel 2018, ricevute e registrate entro il 31 dicembre 2018, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019); - in caso di fatture per operazioni di dicembre 2018, ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa all anno 2018. Sarà necessario, inoltre, predisporre un apposito registro Iva sezionale che permetta agevolmente di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione, che inevitabilmente, sarà il 2019; - in caso di fatture per operazioni effettuate nel 2018, ricevute e registrate entro il 15 febbraio 2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di gennaio (16 febbraio 2019); Fatture di fine anno (datate dicembre 2018) Nella fase di passaggio dal documento analogico a quello digitale, si pone il problema delle fatture datate 31 dicembre 2018. Si ricorda che la fattura cartacea si considera emessa all atto della consegna o spedizione alla controparte. La spedizione può avvenire con modalità tradizionali (per es. posta) oppure con strumenti informatici (per es. posta elettronica e/o posta elettronica certificata). Come procedere in concreto con le fatture datate 31 dicembre 2018? E stato chiarito dall Agenzia delle Entrate che tutte le fatture emesse e trasmesse entro il 31 dicembre 2018, continuano ad essere trattate secondo le «vecchie» modalità. Pertanto non si pone il problema della fattura elettronica. Sulla base della risposta fornita dall Agenzia dell Entrate, se la fattura datata 31 dicembre 2018 venisse trasmessa tramite nel 2019 (es. a mezzo PEC), risulterebbe emessa appunto nel 2019, e quindi nel nuovo formato elettronico. 4

In questa fase transitoria, sarebbe quindi opportuno trasmettere entro il 31 dicembre 2018 tutte le fatture emesse negli ultimi giorni di dicembre 2018. Annotazione fatture emesse e fatture acquisti Annotazione Fatture emesse È confermata la modifica dell art. 23, DPR n. 633/72 in base alla quale Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Annotazione Fatture acquisti Per quanto riguarda le fatture ricevute il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture/bollette doganali relative ai beni/servizi acquistati/importati nell esercizio dell impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione dell imposta. E stato soppresso l obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture/bollette doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro. Registro fatture emesse e Registro fatture acquisti In sede di conversione, è stato previsto che a partire dalle operazioni IVA 2020, l Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: - registro fatture emesse; - registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati; - liquidazione periodica IVA; - dichiarazione annuale IVA. I soggetti che convalideranno, o integreranno, i dati proposti nelle bozze, saranno esonerati dall obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti. ***** Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento. Cordiali saluti, Bologna, Rimini, 24 dicembre 2018 Studio Moscatelli Commercialisti 5